In giurisprudenza, era controversa la configurabilità della responsabilità del proprietario del fondo per il reato di cui all’art. 44 commesso da altri sullo stesso. Un orientamento [23], ormai superato, sosteneva che nel caso di opera abusiva realizzata su di un fondo da parte di un soggetto diverso dal proprietario dello stesso, quest’ultimo, nell’astenersi volontariamente dall’intervenire per impedire la realizzazione della costruzione abusiva, poneva in essere una condotta omissiva, la quale permetteva la realizzazione di tale opera, in modo che quest’ultima potesse essere considerata una conseguenza diretta anche della condotta del proprietario, della quale lo stesso si deve ritenere responsabile ai sensi dell’art. 40¹ c.p. [24], in tema di nesso di causalità.
Questa interpretazione faceva leva anche sul secondo comma della disposizione poc’anzi richiamata, poiché tale norma, se interpretata alla luce de...
_OMISSIS_ ...cui all’art. 41² Cost. (vale a dire il principio solidaristico della funzione sociale della proprietà), escludeva che il proprietario potesse utilizzare la cosa propria oppure autorizzare altri ad usarla in modo da provocare danni ai consociati. Pertanto, ne derivava in capo al proprietario un obbligo giuridico di impedire che l’evento dannoso o pericoloso si verificasse [25].
Alla luce di tali principi, la Corte di cassazione giungeva alla conclusione secondo cui, sulla base degli artt. 110 ss. c.p. [26], si dovesse ritenere che, nell’ipotesi di cui trattasi, il proprietario dovesse rispondere almeno a titolo di concorso morale [27], non soltanto nel caso di costruzione senza permesso di costruire, ma anche del fatto di costruzione in totale difformità dal permesso stesso [28].
Un diverso indirizzo giurisprudenziale, oggi preferito, afferma che al di fuori del campo di applicazione dell’art. 29 t.u., non sussist...
_OMISSIS_ ...zione di legge penale o extrapenale dalla quale si possa desumere a carico di un soggetto (nemmeno del proprietario) un generale dovere di intervenire per evitare l’evento, nel caso in cui sul suo terreno altri abbiano iniziato ad edificare abusivamente [29].
Infatti, non è possibile ritenere sussistente la responsabilità del comproprietario, qualora egli non sia anche committente o esecutore dei lavori, poiché essa non può fondarsi riferendosi genericamente alla predetta qualità soggettiva, ma deve desumersi da indizi precisi e concordanti, come ad esempio l’accertamento della concreta situazione in cui è stata svolta l’edificazione abusiva, i rapporti di parentela con l’esecutore dell’opera, ovvero il committente o il proprietario [30].
La circostanza che la responsabilità del proprietario non possa desumersi dalla mera posizione soggettiva di titolare della proprietà è stato anche recentissimamente ribadito ...
_OMISSIS_ ...cassazione [31]. È da condividere questo secondo orientamento giurisprudenziale, sicuramente più conforme al principio di colpevolezza. In aggiunta al proprietario del fondo, quali sono i soggetti che potrebbero essere chiamati a rispondere dei reati di cui ci stiamo occupando?
Come già affermato, sicuramente i soggetti individuati dall’art. 29 d.P.R. 380/2001 possono rispondere degli illeciti in commento: si tratta, infatti, di soggetti direttamente interessati ai lavori (il titolare del permesso ed il committente) o di coloro la cui collaborazione tecnica è indispensabile per ideare e porre in essere la realizzazione materiale dell’opera abusiva (ossia il direttore dei lavori o l’impresa esecutrice) [32].
In ordine al committente giova precisare come egli, prima dell’esecuzione dei lavori, abbia l’obbligo di informarsi circa la normativa urbanistica riguardante la zona dove intende edificare e di accertare se ...
_OMISSIS_ ...ealizzare sia conforme agli strumenti urbanistici. Successivamente, ottenuto il permesso deve attenersi allo stesso né può essere esonerato da alcun onere di controllo soltanto perché ha affidato ad altri la progettazione e/o la direzione dei lavori [33]: si ricorda sul punto, che la giurisprudenza è costante nel ritenere che tale responsabilità si possa desumere anche da elementi oggettivi di natura indiziaria [34]. Gli stessi obblighi di cui sopra si possono estendere al titolare del permesso di costruire, il quale normalmente coinciderà con il committente.
Con riguardo all’esecutore dei lavori, egli è obbligato in via diretta a rispettare la normativa urbanistica ed il permesso di costruire, ove sia stato rilasciato: in particolare, prima di iniziare i lavori deve accertare se si tratti di una costruzione debitamente autorizzata e se le opere autorizzate siano conformi alla normativa urbanistica ed edilizia ed alle previsioni contenute nel piano r...
_OMISSIS_ ... Se, nonostante l’accertamento negativo, i lavori abbiano avuto inizio, l’esecutore dei lavori risponderà a titolo di dolo insieme al committente, stante la consapevolezza che l’attività posta in essere viene effettuata in assenza o in difformità del prescritto titolo abilitativo; viceversa, in caso di omesso accertamento risponderà a titolo di colpa, tenuto conto che i soggetti in questione sottostanno all’onere di accertare l’intervenuto rilascio del provvedimento abilitante [36].
Sembra doveroso precisare che per esecutore di lavori, non si intende soltanto il soggetto incaricato dell’edificazione delle opere principali, ma anche quello che si limiti a svolgere lavori di completamento dell’immobile, sempre che vi siano gli estremi della colpa in capo a questo soggetto, collegata in particolare alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori [37].
Peculiare è la figura del direttore dei la...
_OMISSIS_ ...rsquo;art. 29 del t.u. prevede una particolare prescrizione che concede allo stesso, nel caso in cui si accorga che a sua insaputa sono stati commessi degli abusi consistenti nella violazione delle prescrizioni del permesso di costruire (ad eccezione delle varianti in corso d’opera), di evitare il proprio coinvolgimento contestando tale fatto agli altri soggetti e fornendo al dirigente, o al responsabile dell’ufficio comunale competente, una contemporanea e motivata comunicazione della suddetta violazione [39].
Sussiste la responsabilità penale del direttore dei lavori per l’attività edificatoria che non sia conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso di irregolare vigilanza sull’esecuzione delle opere edilizie, poiché su questa figura grava l’obbligo di sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica [40].
L’art. 29, citato, sottoline...
_OMISSIS_ ...di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori debba rinunciare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente dell’ufficio comunale: il recesso tempestivo dalla direzione dei lavori è scriminante per il professionista e la «tempestività» ricorre quando il recesso intervenga non appena l’illecito edilizio oggettivamente si profili, ovvero nel momento in cui egli abbia avuto conoscenza che le corrette direttive da lui impartite siano state violate o disattese [41].
Diversa è la posizione del progettista dei lavori, il quale non è stato individuato dal legislatore come uno dei soggetti chiamati a rispondere degli abusi edilizi: pertanto, non risponderà dei reati posti in essere da chi andrà a realizzare il suo progetto, poiché la fase di redazione di un progetto, anche se difforme dalla normativa vigente, va differenziata da quella di direzione dei la...
_OMISSIS_ ...gurandosi un nesso di causalità tra la redazione del progetto e l’attività di attuazione dello stesso, per la quale esiste la rilevanza penale [42].
Tuttavia, qualora il progettista abbia dolosamente modificato la realtà dei fatti inserendo dati non corrispondenti al vero o omettendo di indicare gli elementi rilevanti in modo da ottenere il rilascio di provvedimenti abilitativi, ed in particolare del permesso di costruire, contenente dati falsi e che non sarebbero stati rilasciati ove la presentazione dei dati fosse stata fedele, egli non soltanto concorre nel reato edilizio, ma secondo un orientamento della giurisprudenza [43], sarà altresì responsabile del reato di falso ideologico per induzione in atto pubblico ex artt. 48 e 479 c.p..
Un diverso indirizzo della Suprema Corte ritiene, al contrario, che la documentazione e la relazione tecnica allegata dal progettista ad una richiesta per ottenere il permesso di costruire non r...
_OMISSIS_ ... di atti fidefacenti e dotati di valore probatorio assoluto ai fini dell’esatta riproduzione dello stato dei luoghi, in quanto, si tratta solamente di documentazione finalizzata ad illustrare e chiarire i termini tecnici fattuali della richiesta stessa [44], configurandosi in questo modo il reato di cui all’art. 481 c.p., cioè la fattispecie di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità [45].
Di recente, la giurisprudenza di legittimità [46] ha specificato che il reato da ravvisarsi in ordine al permesso di costruire è quello di falso in certificati o autorizzazioni amministrative, ai sensi degli artt. 477 e 480 c.p. [47], e quello non di falso in atti pubblici (rispettivamente artt. 476 e 479 c.p.), con la conseguenza che il pubblico ufficiale (come ad esempio il tecnico comunale) risponderà di questi reati se dolosamente posti in essere; il progettista dei lavori, che abbia concretamente ...
_OMISSIS_ ...re il pubblico ufficiale (che sia estraneo al reato) risponderà di falso per induzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 e 480 c.p.. Infatti, già da più di un decennio le Sezioni Unite [48] hanno avuto l’occasione per chiarire che la falsità ideologica del permesso di costruire rientra nella fattispecie di reato punita nell’art. 480 c.p., il quale interessa le autorizzazioni amministrative.
In ordine all’elemento soggettivo, si ricorda che poiché i reati in parola sono delle fattispecie contravvenzionali, essi sono puniti indifferentemente a titolo di dolo o di colpa [49], essendo sufficiente in un eventuale processo la prova della sussistenza della violazione, sia essa riconducibile ad imperizia, negligenza, imprudenza ovvero a violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline [50].
Si evidenzia, altresì, che il soggetto che ha intenzione di porre in essere un’attività in un campo specifico c...
_OMISSIS_ ...izio ha l’obbligo di informarsi sulle norme che regolano l’attività in questione. Perciò il non aver adempiuto a quest’obbligo, comporta che la sua eventuale ignoranza della legge penale in materia è in ogni caso colpevole e pertanto non scusabile [51]. Dalla natura contravvenzionale delle fattispecie in commento deriva anche un’ulteriore importante conseguenza: i reati urbanistici non sono punibili a titolo di tentativo ai sensi dell’art. 56 c.p. [52], il quale fa espresso riferimento ai soli delitti.
Un’interessante questione più volte affrontata in giurisprudenza, concerne l’applicabilità della causa di giustificazione di cui all’art. 54 c.p. [53], cioè lo stato di necessità: in particolare, in tali vicende si eccepiva che l’imputato era stato costretto a ricorrere alla violazione della normativa de qua al fine di evitare il pericolo di un danno grave ai propri congiunti, consistente nell’assen...
_OMISSIS_ ... abitative. La risposta fornita dagli Ermellini è sempre stata nel senso di ritenere che l’art. 54 c.p. si applichi soltanto in casi eccezionali, in cui sussista sia l’impossibilità oggettiva di soddisfare le necessità abitative tramite i meccanismi del mercato dello stato sociale, sia una proporzione tra il pericolo ed il fatto commesso [54].
Infine, tra le circostanze di reato più discusse in materia si annoverano:
la partecipazione di minima importanza di cui all’art. 114 c.p., la quale si ritiene trovi applicazione nel caso in cui l’apporto del compartecipe risulti oggettivamente così lieve da apparire quasi trascurabile e marginale nell’ambito della relazione causale [55], non essendo invece ravvisabile la stessa nell’ipotesi di acquisto di lotti di una lottizzazione abusiva a scopo edificatorio, non potendosi ritenere che tale acquisto abbia avuto un’efficienza causale minima nell’attentat...
_OMISSIS_ ...grammatico dell’autorità pubblica [56];
il danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), circostanza sempre esclusa per i reati edilizi in esame, considerata la loro natura di contravvenzioni e l’applicabilità dell’attenuante ai soli delitti [57];
l’attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale ex art. 62 n. 1 c.p., anch’essa sempre ritenuta non ...