Art. 2051 c.c. e responsabilità della P.A.: marciapiedi e circolazione pedonale

Numerosi, come visto sopra, gli aspetti problematici relativi all’uso delle strade comunali, alla loro manutenzione e alle insidie che su di esse possono sorgere. Altrettanto rilevanti - e numericamente quasi paragonabili - sono, però, gli episodi di danno a carico di pedoni, verificatisi sui marciapiedi. Nel presente paragrafo, si tratterà della giurisprudenza meglio esemplificativa delle problematiche sottese agli incidenti avvenuti in tali ambiti “pedonali”.

La Corte di Cassazione ha sancito, in merito all’applicabilità dell’art. 2051 c.c. per i danni patiti da una donna - e dal figlioletto che portava in braccio - a seguito di una caduta avvenuta su di un marciapiede a causa di alcune buche, che «a prescindere dalla considerazione che all’orientamento interpretativo richiamato dal Comune se ne contrappone un altro, secondo cui il dovere di controllo e di custodia posto dall’art. 2051 c.c., sussiste anche ... _OMISSIS_ ...le cose inerti e prive di un proprio dinamismo, ben potendo anche esse essere idonee, in concorso di altri fattori causali, a cagionare danni (...), è sufficiente qui rilevare che i danni derivati dalle non perfette condizioni di una strada varino considerati come cagionati dalla stessa, come è implicitamente presupposto da tutto il dibattito giurisprudenziale sopra ricordato e come è ribadito dalla stessa pronunzia della Corte Cost. n. 156/99.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa va rinviata per una nuova decisione sulla applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 2051 c.c., sulla base del seguente principio di diritto: “L’art. 2051 c.c. non è applicabile nel caso di danni cagionati da una strada pubblica solo quando sia oggettivamente impossibile, da parte dell’ente pubblico che ne è proprietario, l’esercizio di un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire situazioni di pericolo per gli utenti... _OMISSIS_ ...CRLF|
Chiamato a pronunziarsi su una richiesta di risarcimento danni avanzata da un’anziana caduta su di un marciapiede sconnesso - anzi, notoriamente sconnesso, come risultante dagli atti di causa - il Tribunale di Monza ha così delineato fatti e diritto nella fattispecie rilevanti: «In punto di fatto l’attrice ha provato attraverso le deposizioni testimoniali (...) che il giorno 23/9/07, mentre stava rientrando a casa dalla chiesa, è inciampata in una sconnessione presente sul marciapiede che la faceva sbilanciare e cadere a terra.

Lo stato dei luoghi è altresì comprovato dalle fotografie scattate nell’immediatezza del fatto che evidenziano la presenza sul marciapiede di numerose sconnessioni e avvallamenti. Risulta quindi provato il nesso di causalità tra le lesioni conseguenti alla caduta dell’attrice e la presenza di sconnessioni sul marciapiede percorso da Am.Sp. e sito all’interno del centr... _OMISSIS_ ...logno Monzese. L’ente convenuto non ha contestato il verificarsi del fatto con le modalità descritte, ma ha contestato la propria responsabilità evidenziando che il fatto dannoso era dipeso non dalla cattiva manutenzione del marciapiede, ma dalla condotta disattenta dell’attrice che non aveva prestato sufficiente attenzione mentre camminava lungo il marciapiede» [2].

Posto che alla fattispecie si applichi l’art. 2051 c.c., a maggior ragione per l’ubicazione del marciapiede all’interno del centro abitato, in merito alla prova liberatoria il giudice rileva che «tale prova non è stata offerta dal convenuto nel presente giudizio. Non può certo essere considerata circostanza imprevedibile, tale da interrompere il nesso di causalità, l’utilizzo del marciapiede da parte di persone anziane con capacità fisico - motorie ridotte. Deve essere invece ravvisato nel caso di specie, un concorso di responsabilità della perso... _OMISSIS_ ...ex art. 1227 c.c., essendo emerso che l’incidente si è verificato in un tratto di marciapiede che l’attrice percorreva abitualmente ed in un orario in cui la visibilità era buona e avrebbe consentito, con un normale grado di attenzione di accorgersi della presenza delle sconnessioni ed evitarle. In ragione di ciò si ritiene equo quantificare il concorso di responsabilità colposa della persona danneggiata nella misura del 30% e diminuire nella misura corrispondente il risarcimento del danno alla stessa spettante» [3].

In una coeva sentenza, il Tribunale di Milano, chiamato a pronunziarsi su una fattispecie del tutto simile di quella poco sopra trattata, dopo aver sancito che il marciapiede posto in territorio comunale, come la strada, è sottoposto alla custodia del Comune ai sensi dell’art. 14 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 1992, già più volte citato), approfondisce ancor più la questione delle cautele richieste ai pedon... _OMISSIS_ ...quo;autoresponsabilità” richiesta all’utente che si rapporta al bene pubblico.

In tal senso, qui di seguito le rilevanti riflessioni: «Il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, deve essere adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità. Quanto più la cosa è priva di una intrinseca pericolosità e la situazione di possibile pericolo suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno.

Un comportamento imprudente che arriva ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. (...) Nel caso in esame la parte attrice sostiene di essere caduta a causa di una larga fenditura tra le l... _OMISSIS_ ...e stradale (...). Imperfezioni quali quelle fotografate ben possono essere qualificate assolutamente normali e prevedibili in un contesto quale quello di una grande città.

Di tali tristemente comuni imperfezioni i pedoni, è nozione di comune esperienza, sono certamente consapevoli con la conseguenza che per evitare che esse causino un danno deve essere prestata una normale attenzione che consenta di rilevarle. I pedoni non possono cioè pretendere di essere esonerati da qualsiasi minima attenzione facendo affidamento sul fatto che la p.a. debba garantire loro una pavimentazione priva di imperfezioni e ciò anche in realtà urbane non di recente costituzione. Una tale attenzione, nel generico contesto dell’incidente come sinteticamente descritto dalla parte attrice, non sembra sia stata posta in essere» [4].

Il giudice afferma, quindi, che le imperfezioni dei marciapiedi, le buche ivi esistenti, gli avvallamenti e, in generale, la c... _OMISSIS_ ...ione loro caratteristica, seppur non tollerabile, deve comunque essere prevista e prevedibile da parte dell’utente che, in sostanza, “deve badare bene a dove mette i piedi”.

Il Tribunale di Milano va oltre, ed afferma che «devono poi svolgersi alcune conclusive considerazioni conseguenti alla non più giovane età della parte attrice (78 anni al momento del fatto). Tali considerazioni confortano la decisione che qui si assume quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, 2° comma, c.p.c.). È noto che con il progredire dell’età il sistema motorio e quello sensoriale perdono parte della propria efficienza. Interviene quindi una diminuzione della mobilità degli arti (oltre che del tronco) e della capacità di rispondere prontamente agli stimoli del mondo esterno.

Tali elementi consentono di ipotizzare una diminuita capacità di reazione ad eventi improvvisi quali le imperfezioni del perco... _OMISSIS_ ...o ostacoli o incertezze del passo in occasione di deformazioni del manto stradale. Si può quindi ragionevolmente supporre come alcuni ostacoli causano la perdita dell’equilibrio e la caduta non per un loro carattere pericoloso ma solo perché il soggetto, per l’età avanzata, non ha saputo reagire ad essi come avrebbe fatto qualsiasi altra persona» [5].

Il senso, come si sarà agevolmente compreso, è il seguente: se un pedone cade per un difetto di manutenzione del marciapiede si applica l’art. 2051 c.c. e la ivi prevista responsabilità oggettiva a carico del Comune; a tal proposito, per evitare l’affermazione di responsabilità a suo carico, l’ente deve fornire prova liberatoria, ovvero che si sia verificato un caso fortuito; tale caso fortuito ben può essere rappresentato dalla condotta del pedone che, per imprudenza o per inabilità, può aver di per sé determinato il fatto dannoso.

Tale ultima pronunzia pres... _OMISSIS_ ... problematico fondamentale: sa da un lato l’inabilità del terzo danneggiato può autonomamente cagionare il fatto lesivo, è pur vero che il titolare del potere di governo sulla cosa - in particolare dell’obbligo di custodia del marciapiede - non può non prevedere che quel bene verrà utilizzato da soggetti a ridotte capacità motorie, posto che i marciapiedi sono deputati proprio ad offrire un percorso sicuro a chi si muove a piedi.

L’art. 2051 c.c. prevede una prova liberatoria data dal caso fortuito, ossia dalla prova di un evento imprevisto ed imprevedibile, non evitabile e non ascrivibile al custode; è pur vero che al caso fortuito è pacificamente equiparato il fatto del terzo, che si frapponga tra la res e l’evento dannoso, causando quest’ultimo in maniera autonoma.

Ma si può affermare che la cattiva deambulazione di un’anziana sia caso fortuito, interruttivo del nesso di causalità e quindi autonomamente... _OMISSIS_ ...anno?

Non sarebbe più corretto affermare l’operatività dell’art. 1227 c.c. e, quindi, rinvenire nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale di Milano una tipica ipotesi di concorso del danneggiato? Venendo poi ad una problematica ulteriore in merito ai marciapiedi, va rilevato che anch’essi possono subire alterazioni dovute a causa degli agenti atmosferici.

Ma come si è visto sopra per le strade, anche per i percorsi pedonali è da escludere che una situazione di insidia ivi esistente possa essere creata ex novo da precipitazioni di qualsiasi tipo. Una recente pronunzia del Tribunale di Foggia ha difatti sancito la responsabilità del Comune di San Giovanni Rotondo ex art. 2051 c.c. per l’incidente occorso ad una signora che, camminando su di un marciapiede del centro coperto di fogliame, non si avvedeva di alcune sconnessioni e cadeva in terra provocandosi gravi lesioni.

Tale fattispecie è stata... _OMISSIS_ ...o;alveo della responsabilità del Comune per danni cagionati da cose in custodia, in linea con le riflessioni sopra riportata dei tribunali di merito di Milano e Monza. La peculiarità di quest’ultima vicenda è data dal fogliame che, accumulatosi a terra, celava le sconnessioni del marciapiede. Sul punto, il giudice pugliese assume la seguente posizione: «Gli esiti istruttori hanno confermato la dinamica del sinistro descritta in citazione e, cioè, che l’attrice è caduta per una sconnessione del marciapiede su cui camminava. (...) Che, poi, l’evento lesivo fosse evitabile con l’uso della normale diligenza, il convenuto non è riuscito a dimostrare.

Risulta, piuttosto, il contrario. Invero, le concordi deposizioni di tutti i testi escussi ha consentito di accertare che il piano di calpestio del marciapiede era coperto da fogliame caduto dagli alberi e da escrementi degli uccelli, di tal che difficilmente poteva essere scorto... _OMISSIS_ ...o;uso di una normale diligenza. Peraltro, lo stesso Comune convenuto non nega l’esistenza di tali sconnessioni del marciapiede, ma ne sostiene la visibilità; ma la prova fornita a riguardo non appare decisiva, (...). Inoltre, non va neppure dimenticato che mancava ogni tipo di segnalazione del pericolo, in base a quanto emerso dalla documentazione fotografica e dalle deposizioni dei testi (né, peraltro, tale circostanza è stata contestata).

Accertato, pertanto, sulla base delle su esposte emergenze probatorie, che la caduta dell’attrice è stata provocata, deve affermarsi, in mancanza di prova del fortuito, la responsabilità esclusiva del Comune di Foggia per l’evento dannoso occorso alla stessa» [6]. Valga infine il generale rilievo per cui sui marciapiedi, come sulle strade, possono insistere le più svariate forme di insidia, per cui si rinvia alle riflessioni svolte supra.