Principio di autoresponsabilità nel danno da insidia stradale

DEMANIO E PATRIMONIO - STRADE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 - PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ

Il comportamento colposo del danneggiato può, secondo un ordine crescente di gravità, atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode.

Il generale dissesto della strada percorsa, la pioggia, l'orario notturno e la scarsa visibilità consigliano all'utente della strada un'andatura estremamente moderata: un comportamento prudente è infatti coerente con quel principio di autoresponsabilità, che impone all'utente di una strada un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario del bene demaniale onde salvaguardare l'incolumità propria e dei suoi beni, soprattutto tenuto conto del contesto ambientale assai critico nel quale l'evento si è verificato.

Nell'uso delle strade pubbliche la responsabili... _OMISSIS_ ...trazione è limitata ai casi di pericolo oggettivamente non visibile e, soggettivamente imprevedibile, in quanto l'utente delle strade stesse, in applicazione del principio di autoresponsabilità, deve porre tutte le dovute attenzioni per salvaguardare la propria incolumità.

Un ciclista deve sempre controllare le condizioni della sede stradale, a maggior ragione se si sta allenando con una bicicletta da corsa; pertanto, in caso di caduta, il risarcimento del danno dovrà essere ridotto ai sensi del primo comma dell’art. 1227 c.c. nel caso in cui il danneggiato abbia omesso tali doverose verifiche.

La diligenza del comportamento dell'utente della strada demaniale va valutata anche in relazione all'affidamento che è ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche e concrete condizioni di luogo e di tempo. In applicazione di tale principio, la diligenza che è richiesta al danneggiato nell'us... _OMISSIS_ ...niale, sarà diversa a seconda che si tratti di una strada campestre o del corso principale della città, pur facendo capo entrambe allo stesso demanio stradale dello stesso Comune, proprio perché il danneggiato fa affidamento su una diversa attività di controllo-custodia (che quindi ritiene esigibile) in relazione ai due tipi di strada dello stesso demanio.

Quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze di una strada è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso.

Secondo il generale principio di autoresponsabilità, gli utenti dei beni sia pubblici [nella specie di una strada] che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'... _OMISSIS_ ...uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità; tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.

Quando la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cod. civ.

L'utente è esclusivo responsabile del fatto se provoca l'incidente con la propria condotta, se ha agito in maniera anomala e quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,... _OMISSIS_ ...invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Elide il nesso di causalità tra la cosa e l'evento una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o normale, corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod plerumque accidit.

La colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c., sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.

Ai fini dell'applicazione della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve essere esaminata la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la ... _OMISSIS_ ...ericolo e di evitarla, valutando se lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, e considerando che ove il pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza in base ad una valutazione di normalità dell'utenza.

Quanto meno l'anomalia del manto stradale è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima.

La condotta del danneggiato rispetto alla cosa è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull'evento, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, e del dovere di ... _OMISSIS_ ...bilito dall'art. 2 Cost.: la sua efficienza causale è tanto più rilevante, quanto più la situazione di danno è evitabile con l'adozione delle cautele ordinarie rispetto alla circostanza, tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.

La diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale (segnatamente, della strada demaniale), va valutata in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle condizioni di luogo e di tempo. In questi termini il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, o escludendolo o dando un apporto concorrente.

È pacifico che l'utente della strada ha l'obbligo di tenere un comportamento prudente, in coerenza con il principio di autoresponsabilità che discende dell'art... _OMISSIS_ ...he impone un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario del bene onde salvaguardare l'incolumità propria.

Il comportamento colposo del danneggiato-utente del bene demaniale (nella fattispecie: stradale), rilevante ex art. 1227c.c., non concreta un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato.

In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno,... _OMISSIS_ ...e dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito.

Il comportamento colposo del danneggiato-utente del bene demaniale (nella fattispecie: stradale), rilevante ex art. 1227 I comma c.c., non concreta un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato.

In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di dann... _OMISSIS_ ...are dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito.

Tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso. |... _OMISSIS_ ...egola di cui all'art. 1227 comma primo, c.c. prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato, in misura proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso; ciò avviene, secondo la più recente ed accorta impostazione dogmatica, non tanto in virtù del principio di autoresponsabilità, postulato dalla tradizionale dottrina per imporre ai potenziali danneggiati doveri di attenzione e diligenza e per indurli a contribuire, insieme con gli eventuali responsabili, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirli, quanto, piuttosto, per il principio di causalità, in virtù del quale al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile.

La regola di cui all'art. 1227 c.c. va inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso.
... _OMISSIS_ ...del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma primo, c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.

La regola di cui all'art. 1227 c.c. va inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.

La diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada demaniale, va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo. In questi termini il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, o escludend... _OMISSIS_ ...ndo un apporto concorrente.

Quanto all'eventuale comportamento colposo del danneggiato, deve ritenersi applicabile alla fattispecie della responsabilità per cose in custodia la regola posta dall'art. 1227 comma 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso.

L'applicabilità dell'art. 1227 c.c. alle fattispecie di responsabilità per cose in custodia avviene non tanto in virtù del principio di autoresponsabilità postulato dalla tradizionale dottrina per imporre ai potenziali danneggiati doveri di attenzione e diligenza e per indurli a contribuire, insieme con gli eventuali responsabili, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirli; quanto piuttosto per il principio di causalità, per cui il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile.

La regola di cui all'art. 122... _OMISSIS_ ...drata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sè stesso; e la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-dannegg...