Responsabilità del Comune nelle insidie stradali

Si è cercato sin qui di spiegare il ruolo che le insidie stradali, per il Comune come per ogni ente pubblico e soggetto privato (eventualmente custode di una strada), rivestono ai fini dell’art. 2051 c.c.

In primo luogo, occorre rilevare se una situazione di cattiva manutenzione esista davvero e sia ascrivibile alla responsabilità del custode. Successivamente, andrà valutato se l’insidia stradale (buca, tombino, dosso, detriti e quant’altro del genere) sia stata ragione autonomamente causativa del danno; a tal fine, andrà valutata la condotta dell’utente della strada che abbia patito il danno: ove vi sia stato un contegno imprudente, vi potrà essere, sulla base delle prove raccolte, un concorso colposo ex art. 1227 c.c. o finanche un’ipotesi di caso fortuito che, come noto, ben può essere integrato dal fatto del terzo danneggiato e pertanto esclude la responsabilità del custode.

Caso fortuito che può consistere... _OMISSIS_ ...o del terzo quanto nell’evento atmosferico. Ove la pioggia, la neve, la grandine o altro fenomeno non causi autonomamente il fenomeno [6], interrompendo il nesso causale tra la res e il fatto dannoso, ma piuttosto acuisca una situazione di pericolo già di per sé esistente (come abbiamo visto, nel caso della buca riempita dalla pioggia), la responsabilità del custode non si esclude, sul presupposto che l’insidia era preesistente al fenomeno atmosferico e quest’ultimo poteva, comunque, essere preveduto.

Esemplificativa una recente sentenza del Tribunale di Milano, chiamato a pronunziarsi sui danni patiti da un utente della strada comunale per il ghiaccio formatosi su una strada, dovuto - anche, ma non in via esclusiva - alla rottura di tubature idriche collocate in prossimità della sede stradale: «Nel caso oggetto del presente giudizio, le risultanze delle prove orali (...) hanno convincentemente dimostrato che lo stato dei luoghi, ne... _OMISSIS_ ...ove si è verificato il sinistro de quo, si presentava come oggettivamente favorevole al ristagno dell’acqua; la formazione di ghiaccio sul manto stradale doveva pertanto considerarsi un evento frequente nei mesi invernali.

È pur vero che a questa situazione di fatto si è aggiunto il verificarsi - quale evento esterno ed imprevisto - della perdita nelle condutture che correvano prossime alla banchina della strada (...), e che tale circostanza deve ritenersi aver rivestito un ruolo determinante nel verificarsi dell’evento dannoso.

Essa, però, non può integrare un fatto imprevedibile ed inevitabile da parte dell’amministrazione comunale, che avrebbe dovuto conoscere l’oggettiva rischiosità dei luoghi, quale sopra descritta, ad agire preventivamente per neutralizzare la condizione di pericolo, così come ha fatto - in base alle risultanze delle prove orali (in particolare, v. le testimonianze di Ri. e Ca.) - ma so... _OMISSIS_ ...ficazione dell’incidente per cui è causa.

Né può essere dato alcun rilievo all’eccepito concorso di colpa dell’attore, assunto dall’art. 1227 c.c. tanto dal convenuto che dalla terza chiamata, non essendo stata formulata alcuna deduzione precisa e circostanziata, nei rispettivi atti introduttivi, in merito alla pretesa violazione delle norme del codice della strada e degli elementari canoni di prudenza nella guida da parte del convenuto, non essendo presente in atti una valutazione tecnica in merito al preteso eccesso di velocità (e dovendosi considerare tardivo, in quanto espresso per la prima volta dal Comune nella sua comparsa conclusionale, l’assunto in base al quale il sig. Fi. non avrebbe allacciato la cintura di sicurezza).

Discende da ciò un concorso equipollente delle condotte omissive tenute, da un lato, della terza chiamata, che non ha adempiuto con diligenza ai propri obblighi manutentivi, consenten... _OMISSIS_ ...della perdita, e dunque la fuoriuscita di acqua sul fondo stradale; dall’altro lato, del convenuto che non ha agito tempestivamente, attraverso la spargimento di sale e la segnalazione del pericolo agli automobilisti, al fine di metter in sicurezza la zona.

Alla luce delle considerazioni appena esposte, il Comune di (...) deve essere condannato all’integrale risarcimento dei danni subiti dal convenuto, con il diritto di ripetere da CA. S.p.A. una somma pari alla metà dell’importo corrisposto all’attore» [7].

Dalla pronunzia di cui sopra derivano importanti principi: in primo luogo, l’eventualità che una zona tendente al ristagno dell’acqua finisca, nei mesi invernali, per ricoprirsi di ghiaccio è eventualità che il Comune - o comunque il custode - deve conoscere e tenere nel giusto conto.

Anche la rottura di tubature vicine alla sede stradale doveva essere prevista dal custode della s... _OMISSIS_ ...va prevedere la rigidità delle temperature del periodo e provvedere, in ragione della pericolosità dei luoghi.

Infine, e qui il Tribunale di Milano ribadisce un principio di cui già si è dato conto nelle pagine precedenti, il Comune dovrà risarcire integralmente il danno sofferto dall’utente, ma ciò non toglie il diritto di rivalsa integrale dell’ente verso l’appaltatore in ragione della convenzione di appalto per la manutenzione delle strada stipulata con soggetto terzo.

A determinare l’insidia stradale possono intervenire, come visto finora, le più svariate ragioni: statisticamente, ad esempio, non è infrequente che il danno patito dall’utente sia ascrivibile ad una chiazza d’olio lasciata da altro mezzo al suo passaggio. Il Tribunale di Salerno è stato recentemente chiamato a pronunciarsi su una richiesta di risarcimento avanzata da un motociclista che, su strada comunale urbana, è rovinosamente caduto ... _OMISSIS_ ...chiazza d’olio non segnalata né visibile.

In merito il giudicante ha rilevato che «in punto di fatto, deve ritenersi, alla stregua della espletata prova testimoniale e dagli atti del giudizio che: i danni al veicolo ed alla persona siano derivati da una macchia d’olio su fondo stradale. Ciò posto, vertendosi in tema di danni prodotti da cosa in custodia, ricorre la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario e custode della strada in cui si è verificata la caduta. Nel caso di specie, tuttavia, pur sussistendo un rapporto tra la cosa e l’evento lesivo, essendo il sinistro derivato da fatto del terzo, manca la condizione di insidia non prevedibile e non evitabile, e ricorre una condizione di caso fortuito in favore del Comune di Salerno, essendo la macchia peraltro visibile come riferito dai testimoni.

Invero, non può dirsi sussistente una responsabilità per condotta omissiva, in relazione alla ome... _OMISSIS_ ...o manutenzione del bene, poiché la presenza della macchia d’olio è collegata al precedente passaggio di altro mezzo meccanico, fatto da ricondursi nell’ipotesi del caso fortuito, non tempestivamente eliminabile neppure con la più attenta manutenzione del bene; peraltro, l’attore non ha fornito la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto, non avendo la macchia d’olio le caratteristiche oggettive dell’insidia non essendo in assoluto imprevedibile da parte del conducente del veicolo (tenuto a sua volta al rispetto delle regole della prudenza nella giuda) la sua presenza sul manto stradale, essendo fatto riconducibile alla comune esperienza; neppure, si può affermare che vi sia stata omessa custodia del bene, peraltro costantemente attraversato da un numero, elevato, di autoveicoli, essendo impossibile un intervento continuativo su tutto il tratto stradale finalizzato ad eliminate l’olio lasciato dal passaggio d... _OMISSIS_ ...ssendo provato là presenza della macchia protratta per, lungo tempo e non eliminata per inerzia della p.a., malgrado segnalazione; ugualmente, va esclusa la responsabilità ex art. 2043 c.c. essendo richiesta la prova del dolo e/o della colpa dell’autore il fatto dannoso, e comunque della non prevedibilità e non visibilità dell’ostacolo, va ricordato che nel caso in esame il fatto si è verificato con strada bagnata, pertanto era richiesto al conducente il veicolo particolare diligenza, nella guida, aspetto rimasto privo di prova, in ordine alla velocità tenuta dall’auto» [8].

Dopo una precisa ricostruzione dei presupposti applicativi alla p.a. della responsabilità ex art. 2051 c.c., il Tribunale di Salerno sancisce che non si può pretendere un immediato intervento del custode al passaggio di un mezzo meccanico che lasci una chiazza di olio a terra. Tale circostanza integra viceversa il caso fortuito incidente, ossia il fatto del terz... _OMISSIS_ ... causativo dell’evento dannoso, e pertanto il Comune non può ritenersi responsabile e obbligato ad alcun risarcimento a favore dell’utente danneggiato.

Statisticamente infrequente, se non del tutto singolare, la fattispecie presentata al giudizio del Tribunale di Roma: un motociclista chiedeva, al Comune di Roma, il risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta occorsagli per la presenza di sterco di cavallo su una strada della Capitale.

Anche in tale occasione è stata esclusa la responsabilità del Comune in ragione della visibilità degli escrementi e della peculiare situazione di traffico della zona (si trattava di Piazza del Popolo, a Roma) [9].