Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c.: buche, dossi e altre insidie stradali

Sulle strade possono insorgere le più disparate situazioni di pericolo: non potendo, perlomeno in questa sede, effettuare una ricognizione di tutte le tipologie di “insidie” prese in esame negli ultimi anni dalla giurisprudenza, ci si limita ad analizzare le fattispecie più significative da un punto di vista esemplificativo.

Tipica ipotesi di insidia stradale è data dalla “buca”, ossia un avvallamento del manto stradale a causa del quale l’utente può perdere il controllo del proprio mezzo (ma rilevanti conseguenze possono essere prodotte anche per i pedoni) e patire danni più o meno gravi.

Copiosa la giurisprudenza in tal senso. In tal senso, recentemente il Tribunale di Milano ha affermato l’autonoma pericolosità della buca, a prescindere dalle competenze di guida dell’utente e dalle condizioni di visibilità o di traffico; utente che, quando alla guida, deve legittimamente farà attenzione a quanto i... _OMISSIS_ ...rada, più che a quanto si celi sotto di essa.

Si riporta un significativo passaggio della pronunzia di cui sopra: «Nel caso concreto, l’espletata istruttoria orale ha confermato come l’attore abbia perso il controllo della propria moto - cadendo a terra e riportando i danni di cui si dirà - proprio a causa della presenza sulla carreggiata di una buca (...)

A livello di mera supposizione, poi, è rimasto il fatto che la condotta di guida del N. non fosse adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, ed abbia per ciò concorso alla produzione dell’evento: il fatto che l’attore non fosse in possesso di idonea licenza di guida non comporta, di per sé, che egli non disponesse di abilità più che adeguate, mentre la presenza di idonea illuminazione sulla via non avrebbe consentito comunque al N. di evitare la buca, atteso che alla guida di un motociclo il conducente è tenuto a concentrarsi sul movimento del traffico e c... _OMISSIS_ ...stando una buca al suolo - una manovra per scansarla (necessariamente da porre in essere improvvisamente) è nella maggior parte dei casi addirittura sconsigliabile.

Ne segue che anche l’onere di autoresponsabilità affermato da, Corte Costituzionale n.156/99 può ritenersi soddisfatto ove, come nella specie, non risulti che il motociclista abbia violato le regole di circolazione» [1].

Anche la Corte di Cassazione, in una recente pronunzia, ha ribadito il carattere di insidia della buca, intesa come avvallamento della strada non segnalato; in particolare «la Corte di Appello, dopo avere premesso che la presenza di una buca sul fondo stradale cittadino giustifica l’addebito di responsabilità al Comune per difetto di manutenzione e manifesta la sussistenza del nesso causale fra la situazione della strada e l’infortunio occorso alla ricorrente, ha poi qualificato come caso fortuito la circostanza che la buca fosse ri... _OMISSIS_ ...quo;acqua e non visibile dall’infortunata, sul rilievo che si trattava di evento estemporaneo, nei confronti del quale il Comune non ha avuto la possibilità di intervenire tempestivamente.

La sentenza impugnata ha cioè considerato come causa idonea ad esimere l’ente pubblico da responsabilità una circostanza di fatto che ha invece aggravato gli effetti del vizio di manutenzione, che senza quel vizio non avrebbe causato il danno e che avrebbe potuto valere ad escludere non la responsabilità del Comune, bensì un eventuale concorso di colpa dell’infortunata, per non avere visto tempestivamente la buca.

Trattasi di motivazione illogica e contraria ai principi di diritto di cui all’art. 2051 c.c. La Corte di appello ha confuso un evento (normale e largamente prevedibile) che ha contribuito a causare il danno (la pioggia che, nascondendo le asperità del suolo, le ha rese ancor più insidiose) con una causa di interr... _OMISSIS_ ...o causale, quasi che si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno» [2].

Il caso deciso dalla Suprema Corte presenta più di un aspetto peculiare: da un lato, la buca, anche secondo il giudice rimettente, rappresenta di per sé il nesso causale tra il danno patito dall’utente e la cosa, la prova della cattiva manutenzione del bene custodito e pertanto ragione dell’imputazione dell’ente ex art. 2051 c.c.

D’altro canto, il giudice d’appello aveva affermato che la presenza di acqua a riempimento della buca, dovuta alla pioggia caduta sul luogo dell’incidente, costituisse caso fortuito.

Entra qui in gioco, in materia di prova liberatoria ai sensi dell’art. 2051 c.c., l’evento climatico: la pioggia, come la neve e gli altri fenomeni atmosferici, è quasi sempre prevedibile, anche nella sua quantità di precipitazione.

... _OMISSIS_ ...to elevare un fenomeno naturale prevedibile a caso fortuito che, come definito dalla giurisprudenza trattata sin qui, deve essere “evento imprevisto, imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza”.

In particolare, ove il fenomeno naturale non determini autonomamente il fenomeno dannoso, ma si integri con la res nella causazione del danno, non potrà - pioggia, neve o grandine che sia - assumere il ruolo di caso fortuito, poiché se la cosa custodita non avesse presentato quella forma di insidia dovuta a cattiva manutenzione, l’evento di danno non si sarebbe affatto verificato, anche in presenza dell’evento metereologico avverso.

Ciò posto, quanto rilevato in materia di “buche” si estende a “tombini” e “dossi”, ovvero avvallamenti e innalzamenti del manto stradale che, ove non siano segnalati adeguatamente (come pericoli), generano la responsabilità del custode - e quind... _OMISSIS_ ...une, per le insidie su strade comunali - che non abbia provveduto in tal senso e, in sede processuale, non abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2051 c.c. [3].

Avvallamenti e innalzamenti del manto stradale che non sempre, però, spiegano autonomamente i danni patiti dagli utenti della strada. Ove infatti, all’esito dell’istruttoria processuale, risulti che, seppure non segnalata, l’insidia fosse ben visibile, prevedibile ed evitabile dall’utente, se questi avesse tenuto una condotta adeguata alle circostanze, sarà prevedibile l’esclusione della responsabilità del custode [4], o l’affermazione del concorso colposo del danneggiato, ex art. 1227 c.c.

Quanto affermato in materia di avvallamenti ed innalzamenti del manto stradale si estende alla presenza di ghiaino e detriti sulla via. La presenza di tali insidie sulla strada deve essere sempre segnalata dal Comune, in quanto custode dotato d... _OMISSIS_ ...verno sulla res.

Ma detriti del genere non sempre possono rappresentare, autonomamente, causa dell’evento lesivo patito dal terzo. Viceversa, il nesso causale tra danno e bene stradale deve essere sempre provato. In particolare, come più volte è accaduto, può risultare non riconducibile alla presenza del ghiaino (o di altri materiali) sul manto stradale l’evento di danno patito dall’utente, che ha determinato il fatto a causa della propria condotta imprudente: «Ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell’ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla p.a., ai sensi dell’art. 2051 c.c., per l’obbligo di custodia delle strade demaniali è esclusa ove l’utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell’art... _OMISSIS_ ...omma, c.c., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell’incidenza causale, la responsabilità della p.a. (Cass. 2.4. 2010 n. 9546).

Nel caso di specie dalle fotografie di cui sopra risulta la presenza di ghiaino in quantità tale da cagionare la perdita di aderenza delle ruote di un motociclo solo a ridosso del cordolo in costruzione, ad una distanza da questo inferiore a quella alla quale si tengono i veicoli per non urtare contro il cordolo.

Nel restante tratto di strada si nota unicamente la sporadica presenza di alcuni sassolini, che non appare tale da cagionare la perdita del controllo di un motociclo da parte del conducente. Non può quindi affermarsi che vi sia la prova certa della sussistenza di un nesso causale tra il ghiaino rappresentato dalle fotografie e la caduta dell’attore. E se anche ciò fosse non potrebbe dubitarsi che la presenza di quel ghiaino era chiara... _OMISSIS_ ...(il sinistro si è verificato alle 12 di un giorno soleggiato di luglio) e che se l’attore è caduto a causa di esso, ciò è avvenuto solo per mancanza di attenzione da parte sua» [5].