Responsabilità della P.A. sulle strade comunali extraurbane

Tutto quanto sopra può essere esteso alle strade poste al di fuori del centro abitato, per cui recente giurisprudenza di legittimità afferma l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., in ragione dell’adesione all’orientamento oggettivistico di cui si è trattato nel precedente capitolo.

Secondo tale orientamento, la norma in esame sarebbe applicabile anche alla p.a., senza preventive limitazioni connesse alle caratteristiche del custode o del bene custodito (nella specie, la strada), in linea con il carattere oggettivo della responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, escludibile solo con la dimostrazione, da parte dell’ente pubblico, del caso fortuito, a sua volta individuabile nell’evento imprevisto ed imprevedibile o derivante dalla condotta del danneggiato.

Si riporta, pertanto, la massima un recente pronunzia della Corte di Cassazione, espressione di tale orientamento: «L’ente prop... _OMISSIS_ ... strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.

Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l’impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l’interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno.

(Nella specie, un motociclista aveva convenuto in giudizio l’ente proprietario di una strada di montagna, invocandone la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ed allegando di essere caduto a causa... _OMISSIS_ ...o che copriva la carreggiata. La S.C., confermando la sentenza di merito, ha ritenuto assorbente - in quanto integrante il suddetto caso fortuito - la responsabilità della vittima, consistita nell’avere ignorato la segnaletica che avvertiva dell’esistenza di lavori in corso e prescriveva un limite di velocità di 30 km/h)» [1].

Come sopra sintetizzato, sulla base di tale orientamento non rileva, ai fini dell’applicazione dell’art. 2051 c.c., che la strada sia collocata al di fuori del centro abitato (nella specie, si trattava di “strada di montagna”).

La responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c. non prevede esclusioni della responsabilità dovute alle caratteristiche pubbliche del custode, né dovute alle caratteristiche del bene. Pertanto la responsabilità del Comune per danni cagionati “dalla propria strada” potrà essere esclusa da eventi imprevisti ed imprevedibili o - come... _OMISSIS_ ...aso di specie - dalla condotta del danneggiato che, violando le prescrizioni poste per l’utilizzo del bene stradale, ha determinato di per sé una situazione di pericolo, autonomamente causativa del danno.

Nello stesso senso anche altre pronunzie, secondo le quali «l’orientamento più recente di questa Corte ritiene che per la configurabilità della responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. non rileva la condotta del custode (...) poiché essa è oggettiva ed è invocabile nei confronti della p.a. anche se la concreta disponibilità del bene è di rilevanti dimensioni.

Per il superamento di tale responsabilità, provato dal danneggiato che il danno è stato cagionato dal bene in custodia, la p.a. deve provare che esso è stato determinato dal caso fortuito, attinente alla sequenza causale derivante o dall’alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, che nemmeno con l’uso della ordinaria diligenz... _OMISSIS_ ... tempestivamente rimossa o segnalata, o dal comportamento dello stesso danneggiato che ha omesso l’adozione di normali cautele esigibili dagli utenti della strada (...).

A questi principi si è attenuta la Corte di merito avendo accertato che il dissesto stradale, determinato dai lavori in corso, inidonei a configurare il caso fortuito, ha cagionato la caduta dell’ A. dal ciclomotore. Quanto poi al comportamento imprudente di costui, quale concausa dell’evento, la questione è inammissibile perché è prospettata, astrattamente, per la prima volta in questa sede» [2].

Tale ultima pronunzia presenta diversi aspetti rilevanti: in primo luogo, nel caso in cui sul tratto stradale interessato dall’evento dannoso siano in corso lavori di manutenzione, eventuali deformazioni del manto stradale (buche di 10 cm di profondità, nel caso di specie) non potrà assumere il rilievo di caso fortuito, in quanto è prevedibile che il ... _OMISSIS_ ...zzi pesanti da cantiere e le attività ivi svolte possano causare dei danni all’asfalto; oltre a ciò, va detto che la presenza di un cantiere impone all’ente pubblico, se possibile, ancora un maggiore controllo sulla zona interessata dai lavori, per prevenire situazioni di rischio.

In secondo luogo, come si legge nelle motivazioni della sentenza sopra riportate, la condotta imprudente del motociclista, che non si atteneva alle prescrizioni fissate dall’ente pubblico per quel tratto di strada, certamente avrebbe rilevato quantomeno ai sensi dell’art. 1227 c.c., integrando un’ipotesi di concorso colposo del danneggiato; circostanza che, però, riguardando il merito, andava rilevata prima del giudizio di legittimità.