Causa fondante la retrocessione totale

Il principale elemento di differenziazione tra la retrocessione totale e la retrocessione parziale è rappresentato dalla diversa causa posta a loro fondamento.

La giurisprudenza parla, al riguardo, di «causa della sopravvenuta inutilizzabilità» del bene espropriato, la quale nella retrocessione totale viene in essere prima che l’opera sia realizzata, mentre nella retrocessione parziale viene in essere dopo la sua realizzazione [1].

La retrocessione totale, infatti, si applica quando l’opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o iniziata entro il termine di dieci anni decorrenti dalla data in cui ha avuto esecuzione il decreto di esproprio, oppure quando, anche prima della scadenza di tale termine, risulti l’impossibilità della sua esecuzione (art. 46, comma 1, d.P.R. n. 327/2001).

Una volta decorso inutilmente il termine non è consentito, all’amministrazione, di «... _OMISSIS_ ...; la procedura ablatoria mediante semplice “riapprovazione” della dichiarazione di pubblica utilità» ormai decaduta, «giacché un tale modus procedendi si traduce in un ingiustificato prolungamento sine die del vincolo cui è sottoposto il bene espropriato» [2].

Ciò che rileva quindi, ai fini della non operatività della retrocessione totale, è il fatto che, entro il suddetto termine, l’opera sia realizzata o quanto meno iniziata, oppure non risulti l’impossibilità della sua esecuzione, non essendo al riguardo sufficiente, come è stato tentato di sostenere, la mera intenzione di realizzare l’opera pubblica, intenzione risultante dall’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, nel quale era stata inserita un’opera di tal specie da parte del Comune [3].

Sul punto la giurisprudenza concorda affermando che «la retrocessione totale si rinviene qualora l’area des... _OMISSIS_ ...o;esecuzione dell’opera pubblica prevista nella dichiarazione di pubblica utilità e nel successivo decreto di esproprio sia rimasta completamente inutilizzata per mancata di totale realizzazione dell’opera quale complessivamente programmata», facendo rientrare in tale tipologia di retrocessione anche il caso in cui l’opera programmata «sia stata sostituita con un’opera del tutto diversa, tale da stravolgere radicalmente l’assetto del territorio originariamente previsto» [4].

In un’evenienza di tal genere, «la dichiarazione di pubblica utilità che aveva sorretto l’espropriazione non sarebbe in grado di supportare la realizzazione di altri interventi; sicché, il proprietario potrebbe pretendere l’immediata retrocessione del bene, salvo il diritto al risarcimento dei danni qualora la nuova opera fosse ugualmente realizzata, e renda impossibile il ritrasferimento del bene in capo al sogget... _OMISSIS_ ...raquo; [5].

È quanto verificatosi in un caso, giunto al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel quale l’immobile espropriato per la realizzazione di opere di fortificazione militare, venne, invece, utilizzato per la realizzazione di alloggi da destinare agli ufficiali [6].

Non è stata, invece, ritenuta un’opera del tutto diversa, in grado di stravolgere completamente l’assetto del territorio originariamente previsto, e quindi non sussistono in tal caso i presupposti perché operi la retrocessione totale, una diversa configurazione dell’opera così come inizialmente prevista [7].

Rientra, invece, nell’ipotesi della retrocessione totale il caso dell’opera che è stata realizzata in un fondo diverso da quello espropriato [8].

Al fine di correttamente distinguere le due ipotesi di retrocessione occorre tenere presente che la qualifica di totale o parziale non... _OMISSIS_ ...li immobili espropriati, bensì al grado del loro utilizzo, potendo la retrocessione parziale riguardare un intero suolo espropriato, e quella totale interessare solo parte dei suoli oggetto della dichiarazione di pubblica utilità [9].

Confermando, in tal modo, che quello che conta «è non tanto l’oggetto (cioè parte del fondo o il fondo intero) quanto piuttosto i diversi presupposti dell’una o dell’altra forma di retrocessione» [10].

In definitiva, si deve considerare «non l’ampiezza dei fondi espropriati al soggetto richiedente, ma l’ampiezza della dichiarazione di pubblica utilità e verificare se almeno una parte dei fondi espropriati sulla base di essa hanno ricevuto la loro destinazione pubblica per cui erano stati oggetto della procedura ablatoria.

I concetti di parzialità e totalità della retrocessione riguardano cioè non il singolo immobile oggetto della retrocessio... _OMISSIS_ ...utilizzazione che del complesso dei beni espropriati è stata fatta, per cui si ha retrocessione parziale anche nel caso in cui uno di detti beni venga a coincidere con l’intera superficie espropriata in danno di un singolo proprietario» [11].

È ciò che si verifica nel caso in cui l’espropriazione per pubblica utilità venga effettuata su una pluralità di immobili appartenenti a proprietari differenti. Tale ipotesi «non dà luogo alla retrocessione totale delle aree non ancora utilizzate alla scadenza della data fissata per l’ultimazione dell’opera, ma solo alla retrocessione parziale dei beni relitti», anche quando, come già evidenziato, un bene relitto coincida con l’intero fondo espropriato a un singolo proprietario, perché l’opera è stata realizzata sugli altri fondi espropriati [12].

Analoghe sono le conclusioni nel caso di una procedura espropriativa riguardante più porzioni di immobil... _OMISSIS_ ...al medesimo titolare [13].

Altra ipotesi da considerare è quella in cui l’opera sia stata realizzata nei termini, ma successivamente alla sua realizzazione ne venga disposto un utilizzo diverso da quello originariamente previsto.

Oltre al caso, già affrontato, in cui l’utilizzo diverso viene disposto per adeguarsi alla normativa in materia ambientale nel frattempo intervenuta, è possibile menzionare anche quello in cui le diverse modalità di utilizzo del bene espropriato sono ricollegabili con le evoluzioni normative intervenute in materia urbanistica.

È quanto verificatosi in un caso sottoposto al giudizio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in occasione del quale è stato affermato che una «nuova destinazione dei terreni non ancora utilizzati ad una diversa opera dichiarata di pubblica utilità, consente di ritenere applicabile il meccanismo di tutela giurisdizionale secondo lo schema della retroce... _OMISSIS_ ...aquo; [14].

Nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di merito attributiva del diritto di retrocessione, in quanto ha ritenuto che le delibere consiliari, di affidamento in concessione a privati di parte delle aree espropriate in esecuzione del p.e.e.p. per le finalità di edilizia residenziale di cui alla l. 22 ottobre 1971 n. 865, tramite le quali era stata modificata l’originaria destinazione a scopi di edilizia economico e popolare delle aree espropriate, non dovevano essere interpretate quale dichiarazione implicita di inservibilità.

Infatti, a detta delle Sezioni Unite, «deve smentirsi la convinzione che il sistema legislativo, all’epoca cui si riferiscono l’approvazione del p.e.e.p. e l’espropriazione che ne conseguì, fosse ispirato alla semplice necessità di costruzione di alloggi a favore delle famiglie meno abbienti, sin quanto nel corso degli anni ’70 il servi... _OMISSIS_ ...edilizia sociale ha subito gli adattamenti determinati dalle trasformazioni sociali ed economiche».

Tanto è vero, proseguono i giudici della Cassazione, che la l. n. 865/1971 prevede l’abbandono del termine «edilizia economica» per adottare quello di «edilizia residenziale» e mira «ad acquisire all’amministrazione, mediante espropriazione, ampi comprensori di aree non per fini specifici, ma per l’ordinata attuazione del piano regolatore comunale» [15].

Va segnalato, infine, che nell’ipotesi in cui ci si trovi dinnanzi a una variante di un piano particolareggiato di esecuzione di un piano regolatore comportante la sopravvenuta impossibilità di realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità originariamente prevista, l’ex proprietario vanta un diritto potestativo alla retrocessione del bene, realizzandosi, infatti, un’ipotesi di retrocessione totale [16... _OMISSIS_ ...| Ricorrerà, ugualmente, un’ipotesi di retrocessione totale nel caso in cui l’opera non sia stata eseguita per decadenza del piano dovuta allo spirare del termine [17].