Nozione e ratio della retrocessione nell’espropriazione per pubblica utilità

Nel linguaggio comune il termine “retrocessione”, quale atto o effetto del retrocedere, indica un movimento contrario al senso di avanzamento, l’indietreggiare, il ritornare indietro nello spazio [1].

Secondo, invece, un significato più propriamente giuridico la retrocessione può essere identificata con l’atto del ritrasferire la titolarità di un bene o di un altro diritto al suo precedente titolare, sia che ciò avvenga in base ad un atto consensuale, sia che avvenga in forza di una norma di legge [2].

Ai fini che più qui interessano da vicino occorre, però, restringere ulteriormente il campo definitorio, concentrando l’attenzione relativa alla nozione della retrocessione nell’ambito dell’espropriazione per pubblica utilità.

Ecco allora che diventa possibile definire con una maggiore precisione la retrocessione (anche se non ancora in modo completamente esaustivo, ma comunque sufficien... _OMISSIS_ ...carne la nozione a livello introduttivo) come l’istituto costituente «il naturale bilanciamento di quello espropriativo» [3], chiamato ad operare nell’ipotesi in cui il bene espropriato non sia utilizzato in tutto o in parte per la realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità programmata.

In tale ipotesi il legislatore ha previsto, tramite il capo X del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 dedicato specificatamente alla retrocessione (artt. 46, 47 e 48), la possibilità per il proprietario espropriato di ottenere la restituzione dei beni ablati.

Si vedrà meglio in seguito, non essendo il presente paragrafo la sede opportuna per tali approfondimenti di analisi, come la circostanza che l’opera non sia stata realizzata o iniziata entro un certo termine, oppure sia stata realizzata, ma non utilizzando completamente i beni espropriati, dia luogo alla fondamentale distinzione tra le due figure di retrocessione ... _OMISSIS_ ...u. espropri: la retrocessione totale e la retrocessione parziale [4].

La ratio di tale istituto va ricercata, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel principio del «minor sacrificio possibile dell’interesse privato compatibile con la tutela dell’interesse pubblico» [5].

Si tratta del principio di proporzionalità, elaborato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia [6], che proprio in materia di limitazione del diritto di proprietà trova uno dei suoi principali campi di applicazione [7].

Tale principio generale dell’ordinamento «implica che la pubblica amministrazione debba adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti. Esso si risolve, in sostanza, nell’affermazione secondo cui le autorità comunitarie e nazionali non possono imporre, sia con atti normativi, sia con atti amministrativi, obb... _OMISSIS_ ...ioni alle libertà del cittadino, tutelate dal diritto comunitario, in misura superiore, cioè sproporzionata, a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l’autorità è tenuta a realizzare, in modo che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all’obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile» [8].

Il sacrificio dell’interesse privato è, a norma del comma terzo dell’art. 42 della Costituzione, giustificato solamente in ragione del soddisfacimento dell’interesse generale e nelle ipotesi tassativamente indicate dalla legge (leggasi dichiarazione di pubblica utilità), nonché prevedendo il pagamento di un’indennità.

Il nesso tra il «trasferimento coattivo della proprietà e i motivi di interesse generale presuppone […] l’identifica... _OMISSIS_ ...ausibile idoneità del mezzo al fine, ossia una apprezzabile proporzionalità tra l’interesse da perseguire e lo strumento prescelto, proprio perché quest’ultimo comporta il sacrificio forzato di un diritto» [9].

Oltre a tali ragioni è possibile considerare, quale ratio della retrocessione, anche esigenze di carattere finanziario, all’ordine del giorno nell’agenda dell’attuale contesto di crisi economica [10].

È quanto emerge da una sentenza del giudice amministrativo in tema di retrocessione parziale in base alla quale, per lo meno in tale tipologia di retrocessione, la funzione dell’istituto in esame non sarebbe quella di «“risarcire” il proprietario legittimamente espropriato […] ma risponde all’interesse della p.a. di liberarsi di un bene “inservibile” cedendolo (beninteso a pagamento) al soggetto che presumibilmente è il più interessato ad acquistar... _OMISSIS_ ...|
Nel senso di una sempre maggiore rilevanza degli aspetti finanziari nell’azione dei pubblici poteri (anche) in tema di retrocessione, è possibile citare un’altra sentenza, relativa questa volta alla prelazione riconosciuta al Comune dall’art. 48 del d.P.R. n. 327/2001, nella quale si afferma che laddove la suddetta prelazione comunale «venga esercita nell’assenza della necessaria provvista finanziaria, la stessa si risolve in una prenotazione e non già in una prelazione.

Occorre porre sempre maggiore attenzione al profilo finanziario dell’attività pubblica, si che anche tale aspetto deve essere apprezzato in sede di controllo di legittimità degli atti amministrativi, non apparendo più concepibile che un ente pubblico contragga impegni di spesa senza una qualsivoglia previsione circa la loro copertura» [12].