Il nesso di causalità

4. Il nesso di causalità



La condotta dell’agente, ai fini dell’affermazione della responsabilità erariale del medesimo, deve, come già è stato anticipato, essere legata al danno sofferto dall’Amministrazione da un nesso di causalità.

Ciò significa che la parte attrice, che nel giudizio contabile di responsabilità abbiamo visto essere il Pubblico Ministero, dovrà provare, tra gli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa del convenuto, anche che il danno erariale è conseguenza dell’azione o dell’omissione del convenuto medesimo[1].

Varie sono le disposizioni normative che lo prevedono.

Innanzitutto, il codice penale, all’art. 40 comma primo, con lo stabilire che «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato non è conseguenz... _OMISSIS_ ...one od omissione», richiede esplicitamente la necessaria presenza del nesso di causalità[2].

Anche l’art. 2043 c.c. fa riferimento, per ciò che concerne il dovere di risarcire il danno ingiusto, a colui che ha commesso il fatto generatore del danno ingiusto medesimo.

Dal punto di vista della disciplina specificatamente dedicata alla responsabilità erariale l’art. 82, comma primo, del R.D. n. 2440/1923 prevede che «l’impiegato che per azione od omissione […] cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo».

Inoltre, l’art. 1, comma 1, della l. n. 20/1994, sancendo il carattere personale della responsabilità erariale, contempla, come è stato evidenziato dalla dottrina, un elemento qualificante in tal senso.[3]

L’interprete è, però, chiamato a svolgere un importante ruolo al riguardo, in quanto la legge prevede che debba sussistere un nesso causale tra la condo... _OMISSIS_ ...agente e il danno, tacendo, invece, circa il modo in cui tale nesso debba intendersi.

Problema questo di non poco conto, perché non è evidentemente possibile prendere in considerazione, ai fini della rilevanza causale, qualsiasi evento passato senza il quale il danno non si sarebbe verificato, altrimenti, come è stato osservato, «vi sarebbe, in tal modo, una proliferazione immensa delle circostanze di cui tener conto»[4].




5. Le teorie del nesso di causalità



Non essendo questa la sede per una disamina approfondita della tematica relativa al rapporto di causalità e delle varie teorie che, al riguardo, sono state proposte sia in ambito civilistico che in ambito penalistico, ci si limiterà a evidenziare quello che è, allo stato attuale, l’indirizzo seguito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di responsabilità civile.

Come di recente ri... _OMISSIS_ ...prema Corte, le teorie cui fare riferimento sono quella della c.d. conditio sine qua non di cui agli artt. 40 e 41 c.p., nonché quella della c.d. causalità adeguata[5].

Secondo la prima delle due teorie menzionate, quella della conditio sine qua non, un evento è da considerarsi causato da un altro evento qualora non si sarebbe verificato in assenza dell’evento antecedente.

L’art. 41 c.p., dedicato al concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, prevede che la presenza delle suddette cause, «anche se indipendenti dall’azione o dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione o l’omissione e l’evento».

Tale regola rigorosa, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, «trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell’art. 41 c.p., in base al quale l’evento ... _OMISSIS_ ...sere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori dalle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto»[6].

La teoria della conditio sine qua non deve, però, essere utilizzata unitamente alla seconda delle due teorie menzionate, quella della causalità adeguata.

Infatti, occorre, sempre secondo le Sezioni Unite, ai fini dell’individuazione di un nesso di causalità giuridicamente rilevante, restringere il ventaglio delle serie causali così determinate e «dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l’evento non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile […], escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili»[7].

... _OMISSIS_ ...le modalità con le quali deve compiersi il giudizio di adeguatezza», precisano ulteriormente i giudici della Cassazione, occorre procedere ad una valutazione ex ante, effettuata cioè con riferimento al momento della condotta, e non ex post, al momento del verificarsi del danno.

Occorre ancora tener presente che «ciò che rileva è che l’evento sia prevedibile non da parte dell’agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell’evento»[8].




6. Nesso di causalità e condotte omissive



Il secondo comma dell’art. 40 c.p. prende in considerazione la condotta omissiva stabilendo che «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

A tal fine, si parla an... _OMISSIS_ ...oncretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire» [9].

In presenza di condotte omissive, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, «il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell’obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto»[10].

Infatti, sempre secondo la sentenza citata della Cassazione, l’omissione diventa giuridicamente rilevante solamente nel caso in cui ci si trovi in presenza di una norma giuridica che imponga al soggetto di tenere un certo comportamento, oppure quando ci si trovi in presenza di un generico dovere di intervenire in determinate circostanze al fine di impedire il verificarsi dell’evento dannoso, in ragione della particolare posizione ricoperta dell’agente.... _OMISSIS_ ...quo;ipotesi “classica” di condotta omissiva nell’ambito dell’espropriazione per pubblica utilità è rappresentata dal mancato perfezionamento nei termini di legge del procedimento espropriativo, con conseguente inadempimento di un dovere normativamente imposto.

Sul punto è possibile riportare quanto affermato dai giudici contabili calabresi, i quali hanno ribadito quello che la Corte dei conti, in più occasioni, ha avuto modo di affermare: «se le procedure ablative […] si fossero concluse nel termine legislativamente imposto» l’ente pubblico «non sarebbe stato condannato al risarcimento del danno cagionato con le ulteriori somme ed oneri aggiuntivi»[11].

Tra le ulteriori somme che l’amministrazione è tenuta a sopportare in seguito alle condotte omissive, ma anche commissive, dei propri amministratori o dipendenti costituenti danno erariale, rientrano anche gli interessi ... _OMISSIS_ ...i dal giudice civile e le relative spese di giudizio, le quali «non possono non ricollegarsi in termini di nesso quantomeno concausale […] alla condotta antigiuridica» dei responsabili[12].

La giurisprudenza della Corte dei conti, però, non richiede, ai fini del concretizzarsi della responsabilità del convenuto, l’obbiettiva certezza che l’iniziativa sarebbe stata idonea a produrre un effetto preclusivo del verificarsi del danno[13].

Il principio in questione è stato ribadito anche dai giudici della Sezione Lazio in occasione di un giudizio riguardante una vicenda che aveva preso le mosse dalla denuncia, effettuata da un Sindaco di un comune laziale, circa un danno erariale scaturito a causa di ritardi e omissioni relativi ai versamenti dei contributi di costruzione[14].

In tale occasione è stata appurata l’omissione, da parte del responsabile dell’ufficio bilancio del comune, de... _OMISSIS_ ...iniziativa «consistente nell’attivazione di tutte le procedure volte alla riscossione delle rate degli oneri di urbanizzazione».

Ed è stato, inoltre, affermato come fosse «altamente probabile» che se la parte convenuta «avesse adottato o avesse soltanto organizzato il servizio tenendo conto anche dell’obbligo di iniziativa relativo alle rateizzazioni degli oneri concessori, il danno avrebbe avuto dimensioni molto più modeste».




8. L’interruzione del nesso causale




Il problema dell’interruzione del nesso causale, elemento probatorio ricercato dai difensori quale ragione che esclude la responsabilità del convenuto, riguarda le ipotesi in cui il danno erariale si sarebbe comunque verificato autonomamente, anche in assenza della condotta attribuita al convenuto stesso.

Il diritto civile contempla, in proposito... _OMISSIS_ ...ducibili alla problematica in questione quando stabilisce che il debitore in mora, presso cui è perito l’oggetto della prestazione, è liberato da responsabilità se prova che l’oggetto medesimo sarebbe ugualmente perito presso il creditore[1].

Si è già visto, in precedenza, come nei giudizi relativi alla responsabilità erariale si faccia applicazione degli art. 40 e 41 del c.p. e, di conseguenza, ai fini del verificarsi dell’interruzione del nesso causale «occorre che i fatti successivi siano stati da soli idonei alla causazione del danno, sì da degradare le cause precedenti a semplici occasioni», anche se dipendenti da fatto illecito altrui.

Ecco, allora, la giurisprudenza contabile affermare, in un caso riguardante la mancata conclusione del procedimento dovuta all’omessa determinazione dell’indennità di esproprio, che la responsabilità non sussiste se la mancanza di disponibilità economica... _OMISSIS_ ...ue impedito il completamento della procedura, pur in presenza della suddetta determinazione da parte dell’Assessore con delega ai lavori pubblici[2].

Non sono stati, invece, ritenuti idonei ad escludere il nesso eziologico sia l’annullamento degli atti inerenti alla procedura espropriativa posto in essere quando già si era verificata l’occupazione acquisitiva per scadenza dei termini, sia la decisione di resistere in giudizio operata dagli amministratori subentrati ai predecessori responsabili di inerzia, per ciò che concerne le maggiori somme pagate a titolo di interessi legali dalla data di costituzione in giudizio[3].

Analoga è stata la conclusione nel caso di mancato raggiungimento di un accordo transattivo col privato, il quale avrebbe consentito un risparmio di spesa[4].

Occorre, infine, ricordare, con la giurisprudenza, che per escludere il nesso causale tra condotta antigiuridica e la produzione del d... _OMISSIS_ ...occorre far riferimento al «concatenarsi degli accadimenti nella loro realtà effettuale», non essendo a tal fine sufficiente riferirsi ad una causa ipotetica in base alla quale il danno avrebbe comunque potuto verificarsi, quale, ad esempio, una presunta illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità che avrebbe reso il decreto di esproprio tempestivamente emanato inutiler datum, in quanto atto successivo[5].