La partecipazione di più soggetti alla causazione del danno

rsquo;ambito della responsabilità extracontrattuale l’art. 2055 c.c. fissa il principio della responsabilità solidale di tutti i soggetti compartecipi nel caso in cui il fatto dannoso sia imputabile a più persone[1].

In un evenienza di tal genere, ciascuno dei debitori «può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri»[2].

Inoltre, prevede ancora il summenzionato art. 2055 c.c., «colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali».

Si tenga poi conto del fatto che la regola della responsabilità solidale si applica «anche a fronte della responsabilità di più soggetti tra loro indipendenti, purché le loro azioni oggettivamente concorra... _OMISSIS_ ...one dell’evento»[3].

Diversa è, invece, la regola vigente nell’ambito della responsabilità erariale, dove, nel caso della partecipazione di più soggetti alla causazione del danno, alla responsabilità solidale si sostituisce la regola della parziarietà e della divisibilità dell’addebito.

L’art. 1, comma 1 quater, della l. n. 20/1994, infatti, dispone che «se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso».

Anche l’art. 82, comma secondo, del R.D. n. 2440/1923 prevede che «quando l’azione o l’omissione è dovuta al fatto di più impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto dei doveri e delle attribuzioni del suo ufficio»[4].

L’art. 1, comma 1 quinqiues, della l n. 20/1994 contempla. però, un’eccezione alla reg... _OMISSIS_ ...arietà della responsabilità, disponendo che «i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidamente»[5].

Le disposizioni della l. n. 20/1990 sopra menzionate, disciplinanti la ripartizione del risarcimento del danno erariale in presenza di fattispecie plurisoggettive, sono state ritenute costituzionalmente legittime dalla Corte costituzionale, in modo analogo a quanto è avvenuto, come si vedrà in seguito, in relazione al requisito della colpa grave[6].

In ipotesi di fattispecie plurisoggettive, quindi, il danno erariale andrà ripartito, a fini risarcitori, tra i vari corresponsabili, in ragione dell’apporto causale di ognuno di essi alla produzione del danno medesimo[7].

A tal fine la giurisprudenza contabile afferma che «nel vagliare l’imputabilità del danno erariale alla condotta del convenuto», nel caso di specie ritenuto... _OMISSIS_ ...responsabile di omessa conclusione del procedimento espropriativo, è possibile «accertare la partecipazione causativa dell’evento anche di soggetti rimasti estranei al processo […], tenendo conto della quota di responsabilità astrattamente addebitabile» ad un soggetto deceduto, ma che aveva ricoperto in precedenza un ruolo rilevante ai fini della responsabilità stessa[8].

Lo stesso dicasi in presenza del contributo causale, astrattamente considerato, di soggetti convenibili, ma non chiamati in giudizio[9], oppure anche nel caso in cui il contributo causale sia riferibile a soggetti nei confronti dei quali non può essere affermata la responsabilità per mancanza del requisito della colpa grave[10].

Il precedente riferimento ai soggetti convenibili non chiamati in giudizio tocca da vicino il tema del litisconsorzio necessario, di cui all’art. 102 del c.p.c.[11].

Infatti, come affermato dalla giuris... _OMISSIS_ ...ile, l’accoglimento del principio di parziarietà nel sistema di giustizia erariale fa si che «al di là delle ipotesi di litisconsorzio necessario, deve ritenersi pienamente legittimo un processo che si svolga solo nei confronti di alcuni e non di tutti i possibili responsabili del fatto dannoso»[12].

Come ribadito dalla seconda Sezione d’Appello della Corte dei conti in occasione di un caso di mancata definizione del procedimento espropriativo, si ha «litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, solo quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti»[13].

Occorre, infine, tener presente anche che, nel caso in cui il danno erariale sia riconducibile ad una deliberazione d... _OMISSIS_ ...legiale, il comma 1 ter dell’art. 1 della l. n. 20/1994 prevede che «la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole».

In un caso sottoposto ai giudici contabili della Sezione d’Appello per la Regione Siciliana, ad esempio, i consiglieri comunali sono stati riconosciuti responsabili in relazione all’approvazione di una delibera avente ad oggetto un progetto privo dei termini, prescritti dall’allora vigente art. 13 della l. n. 2359/1865, entro i quali dovevano essere iniziati e terminati i lavori[14].

I giudici contabili siciliani, nella sentenza richiamata, non hanno ritenute fondate le affermazioni, contenute nelle memorie difensive, in base alle quali nell’approvazione della delibera non vi sarebbe stata la volontà di attuare il progetto, avendo avuto tale atto di approvazione solamente natura di indirizzo.

Inoltre, sempre secondo il suddetto co... _OMISSIS_ ...uo;nel caso di atti che rientrino nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione».

È bene però ricordare, anticipando ciò che verrà meglio esposto in seguito, che, fino alle riforme degli anni ‘90, le quali hanno introdotto la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo riservate agli organi politici e quelle di gestione riservate ai dirigenti, entrambe le suddette funzioni erano concentrate in capo agli organi di governo.