uo;art. 83 del R.D. n. 2440/1923 prevede il c.d. potere riduttivo dell’addebito.
Si tratta del potere riconosciuto in capo al giudice contabile di, una volta valutate le singole responsabilità, «porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto».
In modo analogo dispone anche l’art. 19 del D.P.R. n. 3/1957 a norma del quale «la Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso».
Addirittura identico alla lettera dell’art. 83 del R.D. n. 2440/1923 è quanto disposto dall’art. 52 del R.D. n. 1214/1934, in base al quale «la Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto».
Il potere di riduzione dell’addebito, è stato osservato, era già previsto «sin ...
_OMISSIS_ ...he leggi di contabilità dello Stato», il cui tenore letterale rendeva propensi i giuristi dell’epoca a riconoscergli le caratteristiche di una sorta di «potere di grazia, ovvero di perdono giudiziale attribuito alla […] Corte dei conti»[1].
Il potere in oggetto, «che è considerato un unicum nell’ambito dei diversi plessi giurisdizionali italiani»[2], trova il proprio fondamento, come sottolineato dalla giurisprudenza, nella circostanza che «nei rapporti in cui è parte la pubblica amministrazione esistono vischiosità organizzative, sedimentazioni interpretative e di prassi, difficoltà di autonoma determinazione, alle quali può in certa misura riconoscersi efficacia concausale nella produzione del danno. Perciò, è attribuito al giudice della responsabilità amministrativa il potere di ridurre la quantità di danno da porre a carico del responsabile, anche quando il danno, astrattamente considerato in base ...
_OMISSIS_ ...i logiche di causa ed effetto, potrebbe essere attribuito, nella sua interezza alla responsabilità del funzionario o dell’amministratore pubblico»[3].
Sul punto anche la dottrina concorda affermando che «la ratio del potere riduttivo poggia sulla estrema complessità dell’organizzazione amministrativa pubblica, la quale, salve rarissime eccezioni, esclude che l’intera responsabilità di un fatto dannoso si possa addebitare al solo convenuto. Sussistono vincoli e condizionamenti, disfunzioni e disservizi, sbavature e inefficienze proprie della struttura organizzativa i quanto tale, sussistono spesso anche corresponsabilità di altri soggetti non convenibili o non convenuti nel giudizio di responsabilità amministrativa. Sicché è necessario operare una ripartizione del danno tra questi fattori estrinseci, onde stabilire quanta parte di esso debba restare a carico dell’amministrazione e quanta debba essere addebitata al convenu...
_OMISSIS_ ...orma, del resto, prevede che del fatto dannoso “ciascuno risponde per lo parte che vi ha presa” (art. 82, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440), e che la condanna va pronunciata “valutate le singole responsabilità” (art. 83, R. D. cit.)»[4].
Ciò premesso occorre, però, tenere separati, come correttamente è stato sottolineato, il potere riduttivo dell’addebito dalla valutazione dell’intensità della colpa.
Quest’ultima, infatti, rileva in un momento antecedente alla quantificazione della sanzione risarcitoria, vale a dire quando occorre valutare se si è in presenza o meno di una colpa connotata dal requisito della gravità, ai fini dell’affermazione o dell’esclusione della responsabilità erariale in capo al convenuto[5].
Il potere di riduzione dell’addebito si sostanzia, quindi, nel potere, riconosciuto in capo al giudice contabile, di graduazione dell’entità del ...
_OMISSIS_ ...a carico del convenuto ritenuto responsabile, in ragione della presenza di circostanze che possono presentare natura soggettiva, le quali però, come in precedenza esposto, non possono attenere all’elemento della colpa o del dolo, oppure natura oggettiva.
Il suddetto potere di graduazione può giungere in casi estremi, come è stato evidenziato, addirittura fino al punto di escludere completamente l’addebito nei confronti del responsabile[6].
La giurisprudenza ha individuato varie cause le quali, una volta affermata la responsabilità amministrativa, legittimano l’esercizio del potere riduttivo.
Si tratta di cause che, per ciò che concerne l’espropriazione per pubblica utilità, sono qui di seguito elencate a titolo esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività.
Innanzitutto, «la molteplicità dei compiti assegnati al convenuto», nonché «gli incarichi ricoperti dallo s...
_OMISSIS_ ... degli anni in diverse amministrazioni che presumibilmente hanno creato un ingorgo amministrativo nell’espletamento dei compiti del proprio ufficio»[7], come pure «una situazione burocratico amministrativa caratterizzata da carenza di personale e da gravi disfunzioni, che hanno certamente concorso in maniera rilevante alla mancata conclusione della procedura espropriativa»[8], sono state ritenute cause giustificanti il potere riduttivo.
Anche «l’abnorme durata del processo civile», nel caso di specie sedici anni, intentato dal privato danneggiato dall’irreversibile trasformazione del fondo di sua proprietà[9], nonché la «situazione di notevole incertezza normativa e giurisprudenziale», in cui vennero a trovarsi fino alla l. n. 359/1992 le procedure espropriative «con riferimento alla determinazione dell’indennità di esproprio»[10], hanno giustificato l’esercizio del potere...
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Il potere di riduzione dell’addebito è stato applicato dalla giurisprudenza contabile pure in presenza di difficoltà finanziarie[11], nonché in presenza di un basso livello culturale, che non consentiva il possesso e la padronanza delle necessarie competenze tecniche in materia espropriativa da parte di un Sindaco in «possesso della sola licenza elementare»[12].
La semplice scarsa conoscenza della materia espropriativa, dovuta a mancanza di nozioni giuridiche, unitamente all’affidamento riposto nelle strutture tecniche del Comune, invece, non sono stati ritenuti elementi tali da giustificare l’applicazione del potere riduttivo nei confronti di un Sindaco, in possesso del diploma di laurea, il quale non aveva emanato il decreto di esproprio entro i termini stabiliti[13].