La determinazione del danno da parte del giudice contabile

Per quanto concerne la quantificazione del danno occorre ricordare che anche nel giudizio contabile vige la regola, sancita dall’art. 112 del c.p.c., della corrispondenza tra quanto richiesto dalla parte attrice e quanto pronunciato[1].

Il giudice non è, quindi, pienamente libero nel determinare l’ammontare del danno, ma deve attenersi a quanto stabilito dal Procuratore con la richiesta di condanna al risarcimento.

La parte attrice, dal canto suo, deve obbligatoriamente formulare una quantificazione del danno in quanto, come è stato evidenziato, «pur ammettendosi che l’ammontare indicato in citazione possa subire aggiornamenti in corso di causa (c. d. emendatio libelli), sempre che non si sconfini nella mutatio libelli, appare evidente che una richiesta di condanna risarcitoria priva della indicazione del quantum debeatur, prima ancora contraria al principio del contraddittorio nella misura in cui non consente al conv... _OMISSIS_ ...re pienamente la propria difesa, è radicalmente inammissibile, siccome priva del suo contenuto principale»[2].

L’applicazione della “classica” regola della Differenztheorie è lo strumento di norma utilizzato nel procedimento contabile, sia da parte del giudice, sia da parte del Procuratore, ai fini della stima del danno erariale subito dall’amministrazione.

Secondo tale approccio occorre comparare «la situazione patrimoniale dell’amministrazione quale era prima del fatto dannoso con quella successiva all’evento lesivo», procedendo in tal modo sarà possibile fissare «la misura del danno nella differenza (patrimoniale) tra i due momenti presi in esame»[3].

L’applicazione pratica della suddetta regola in materia espropriativa comporta, ad esempio, che il danno erariale addebitabile in presenza di una sentenza civile di condanna dell’amministrazione al r... _OMISSIS_ ... danno per occupazione sine titulo non sarà pari al valore di tale risarcimento, bensì andrà calcolato sottraendo da tale importo la somma che l’ente locale avrebbe dovuto comunque corrispondere al privato se la procedura si fosse conclusa regolarmente[4].

La giurisprudenza infatti ha in più occasioni affermato che «costituisce danno erariale, dovendo questo consistere in una spesa priva di utilità giuridicamente protetta, la sola somma rappresentata dalla differenza tra quanto sborsato a seguito della soccombenza nel giudizio civile attivato dai privati proprietari di terreni occupati senza titolo per effetto della mancata conclusione del procedimento espropriativo e quanto comunque dovuto a titolo di indennità di espropriazione e d’esproprio»[5].

Nel caso, poi, in cui sia intercorsa una transazione nel calcolo del danno erariale occorrerà detrarre la quota alla quale la parte danneggiata ha rinunciato in occa... _OMISSIS_ ...nsazione stessa[6].

La valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 del c.c., che nel caso del danno di tipo patrimoniale rimane relegata all’ipotesi di mancanza di idonei elementi probatori, diventa la regola nel caso del danno all’immagine dell’amministrazione, secondo quanto affermato dalle SS.RR. della Corte dei conti[7].

Le SS.RR., una volta premesso che i parametri da utilizzare nella determinazione del danno all’immagine «non possono essere individuati in funzione didattica […] ma vanno rimessi alla valutazione che, nella propria discrezionalità, ciascun giudice saprà trarre dalle singole fattispecie», hanno indicato, in via esemplificativa, alcuni dei predetti parametri quali «la delicatezza e la rappresentatività delle funzioni attribuiti ad un amministratore o dipendente pubblico», «le negative ricadute socioeconomiche sui componenti dell’amministrazione o s... _OMISSIS_ ...essa amministrati […], la diffusione, la gravità e la ripetitività dei fenomeni di malamministrazione, la significativa rilevante compromissione dell’efficienza dell’apparato, la necessità di onerosi interventi correttivi, la negativa impressione suscitata dal fatto lesivo nell’opinione pubblica per effetto del clamor fori e/o dalla risonanza data dai mezzi di informazione di massa»[8].