uo;autonomia, nonché la diversità di piani su cui si muovono, caratterizzano i rapporti esistenti tra il giudizio contabile da un lato, e i giudizi civile, amministrativo e penale dall’altro, nell’ipotesi in cui tali tipologie di giudizi riguardino lo stesso oggetto e lo stesso fatto.
Iniziando dal rapporto esistente tra il giudizio civile e quello contabile la Corte dei conti si è occupata in più occasioni della questione e, in una controversia che aveva quale presupposto una sentenza civile di condanna emessa nei confronti di un Comune pugliese al pagamento di una somma di denaro a favore di alcuni privati cittadini in seguito ad un mancato perfezionamento nei termini della procedura espropriativa, ha sottolineato come diversi siano i piani su cui i due giudizi si trovano ad operare.
Secondo i giudici della Sezione Puglia, infatti, mentre il giudizio civile «riguarda fatti inerenti al rapporto tra l’ente pubbli...
_OMISSIS_ ...nneggiati», quello sulla responsabilità erariale «è basato su fatti afferenti al rapporto di servizio intercorrente tra gli agenti e l’amministrazione»[1].
«Ne deriva il c.d. principio di autonomia dei giudizi sicché», proseguono i magistrati contabili pugliesi, «la sentenza civile emessa tra la P.A. e il terzo danneggiato non ha efficacia vincolante nel giudizio contabile, benché i fatti e le considerazioni in essa riportati possano tuttavia costituire elementi di giudizio valutabili dal giudice contabile».
Inoltre, un ulteriore elemento di collegamento tra i due giudizi può essere rappresentato dal fatto che, a detta dei giudici della Sezione Toscana, «comunque, in sede esecutiva si tiene conto di quanto già risarcito per effetto di precedenti condanne»[2].
I principi dell’autonomia e della separatezza dei due giudizi portano anche ad escludere la sussistenza ...
_OMISSIS_ ...di pregiudizialità tra giudizio civile e giudizio contabile, con la conseguenza che un’eventuale sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. è ammissibile solo nel caso in cui serva a «prevenire quel conflitto di decisioni che si manifesta quando il contenuto di una di esse rivela l’ingiustizia dell’altra, così risultando determinante l’accertamento della sussistenza di una condizione di indispensabile antecedenza sia logica che giuridica e che si strutturi poi con efficacia di giudicato»[3].
Differenze tra le due tipologie di giudizi in esame si riscontrano anche dal punto di vista della diversità della natura del tipo di responsabilità, nonché della diversità dei doveri violati.
È quanto affermato dai giudici contabili della Sezione Lazio secondo i quali, dal punto di vista della natura della responsabilità, il giudizio civile attiene alla responsabilità extracontrattuale, mentre q...
_OMISSIS_ ... attiene alla responsabilità contrattuale[4].
Per quanto attiene, invece, alla diversità dei doveri violati il suddetto collegio ha affermato che il giudizio civile attiene «alla violazione del generale principio di neminem leadere», mentre quello sulla responsabilità amministrativa riguarda la «violazione dei particolari doveri di servizio» del pubblico dipendente.
In senso analogo si pone la questione, ed analoghe sono le conclusioni, per ciò che concerne i rapporti con il giudizio penale.
Al riguardo i giudici contabili piemontesi, in un caso riguardante alcune concessioni edilizie illecite, hanno affermato che «il Codice di Procedura Penale emanato nel 1988 ha fatto venir meno esplicitamente il canone dell’unitarietà della funzione giurisdizionale, introducendo il diverso principio dell’autonomia, parità ed originarietà degli ordini giurisdizionali; ne discende, secondo l’ori...
_OMISSIS_ ... Suprema Corte, che gli articoli 651 e 652 del predetto codice, nella parte in cui prevedono, in presenza di specifiche condizioni, un limitato vincolo del Giudice civile, nonché di quello amministrativo e contabile, rispetto alla sentenza penale definitiva, sono norme di carattere assolutamente eccezionale, in suscettibili di interpretazione estensiva od analogica»[5].
Secondo la Sezione Sicilia, l’art. 651 c.p.p., riguardante «l’efficacia vincolante del giudicato penale di condanna nel processo per la responsabilità amministrativa, concerne l’accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del relativo giudizio, intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva, quali la condotta, l’evento e il nesso di causalità materiale che sono stati assunti a presupposto logico-giuridico della pronuncia penale, restando, quindi, preclusa al giudice contabile ogni valutazione o statuizione che venga a collidere con i presupposti, ...
_OMISSIS_ ... le affermazioni conclusionali di quel pronunciamento»[6].
L’art. 652 c.p.p., riguardante invece l’efficacia della sentenza penale di assoluzione, prevede che tale sentenza ha efficacia di giudicato nel giudizio sulla responsabilità erariale in relazione all’accertamento dei fatti in essa compiuti[7].
Non bisogna dimenticare, infatti, che a seguito dell’introduzione del nuovo Codice di procedura Penale del 1988 è venuta meno la c.d. pregiudiziale penale, di conseguenza non sussiste più la necessità di una necessaria sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa[8].
Passando all’esame dei rapporti intercorrenti tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione contabile occorre, anche qui, rimarcare, con la giurisprudenza, come tali rapporti siano connotati da autonomia e diversità di piani su cui si svolgono.
Secondo i giudici contabili della Sezione Toscana, infatt...
_OMISSIS_ ...amministrativo e quello sulla responsabilità erariale hanno ad oggetto, in relazione al caso di specie sottoposto al loro esame, «una diversa causa pretendi (attenendo il giudizio amministrativo ad un interesse legittimo e il giudizio di responsabilità amministrativa ad un fatto illecito) ed un diverso petitum (decisione di annullamento o di riforma nel giudizio amministrativo e richiesta di condanna nel giudizio contabile)»[9].
Anche in questo caso il giudice contabile sarà, quindi, libero di valutare i fatti sottoposti al suo giudizio, non possedendo le decisioni del giudice amministrativo efficacia preclusiva o vincolante, ma sarà, comunque, anche libero di decidere se avvalersi o meno di esse[10].
Occorre, infine, non tralasciare il rapporto esistente tra il giudizio sulla responsabilità amministrativa e quello sulla responsabilità contabile in senso stretto, nell’ipotesi in cui i due giudizi riguardino la medesima fatt...
_OMISSIS_ ...
Il principio applicabile è quello sancito dalle SS.RR. della Corte dei conti, secondo le quali, come di recente ribadito dalla Sezione Trento, nel caso di concorso della responsabilità del contabile con quella di altri funzionari non tenuti alla resa dei conti sia l’art. 44, del R.D. n. 1038/1933, che l’art. 195 della legge sulla contabilità generale dello Stato, ipotizzano la riunione del giudizio di conto con quello della responsabilità, da azionarsi su istanza promossa dal procuratore generale, anche quando la responsabilità emerga dall’esame dei conti»[11].