Qualora la sentenza emessa dal giudice contabile nei confronti del convenuto sia nel senso della condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno erariale, si pone il problema relativo alle modalità con cui tale sentenza vada eseguita.
La precedente disciplina dell’esecuzione delle sentenze della Corte dei conti era contenuta nel R.D. n. 776/1909.
Circa novanta anni dopo, le norme del suddetto decreto sono state abrogate dal d.P.R. n. 260/1998, «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e di risarcimento di danno erariale, a norma dell’art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59».
L’art. 1 del d.P.R. n. 260/1998 prevede che non sia il P.M. titolare dell’azione, bensì l’amministrazione danneggiata, titolare del credito liquidato dalla Corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva, a provvedere all...
_OMISSIS_ ... mezzo di apposito ufficio.
Il recupero delle somme, dispone il successivo art. 2, comma 1, avviene «mediante ritenuta nei limiti consentiti dalla normativa in vigore su tutte le somme dovute ai responsabili in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati»[1].
Il debitore può anche procedere al versamento diretto in Tesoreria, oppure chiedere una rateizzazione del pagamento, il cui numero di rate viene determinato dall’ufficio competente alla riscossione, tenendo in considerazione l’ammontare del debito e le condizioni economiche del debitore[2].
A garanzia del credito dell’amministrazione è prevista l’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore nei registri immobiliari.
Nell’ipotesi in cui non si giunga alla riscossione del credito l’art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 260/199...
_OMISSIS_ ...o;ufficio competente alla riscossione debba procedere all’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 43/1988.
Per quanto riguarda, invece, i crediti vantati dagli enti locali dispone il suddetto comma 4 che «si applicano le disposizioni previste dall’art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
Il Procuratore regionale deve essere, a norma dell’art. 7, notiziato circa l’inizio e la conclusione del procedimento, nonché deve essergli comunicato anche il nome del responsabile del procedimento medesimo.
Al Procuratore devono, inoltre, essere comunicate, sempre a norma dell’art. 7, «le partite riscosse, quelle assoggettate a ritenuta ai sensi dell’art. 2, comma 1, e quelle date in carico al concessionario della riscossione ai sensi dell’art. 2 comma 4».
Sul punto è stato osservato come dal tenore letteral...
_OMISSIS_ ...sizione «è agevole desumere che il DPR 260/1998 non prevede espressamente in capo al Procuratore regionale un potere-dovere di vigilanza sull’esecuzione delle sentenze, ma è del tutto ovvio ritenere che l’interfaccia degli adempimenti commessi all’amministrazione integri gli estremi e i caratteri della vigilanza, nell’accezione propria del termine»[3].
Spetta, quindi, all’ufficio del Procuratore monitorare l’andamento della fase esecutiva delle sentenze di condanna, in vista anche di possibili azioni di responsabilità erariale per omesse o ritardate riscossioni dei relativi crediti.
Al riguardo occorre ricordare che l’amministrazione, a norma dell’art. 2953 c.c., «ha a disposizione un arco temporale di dieci anni per realizzare il credito da sentenza prima che si compia la prescrizione (estinzione del diritto per il mancato esercizio nei termini previsti dalla legge). Ne conse...
_OMISSIS_ ... quando non sia maturato l’ordinario termine di prescrizione, non sussistono i presupposti per l’azione risarcitoria per il danno da mancata riscossione del credito de quo»[4].
Nel caso, infine, in cui in sede di esecuzione sorgano questioni di interpretazione riguardanti le sentenze di condanna, ed in modo particolare quando le sentenze medesime presentino al riguardo oggettive incertezze, il d.P.R. n. 260/1998, all’art. 6, prevede che il giudizio di interpretazione (previsto dal R.D. n. 1214/1934 e dal R.D. n. 1038/1933) può essere proposto dal Procuratore regionale competente o dal titolare dell’ufficio competente per l’esecuzione.
È stato precisato che l’instaurazione del giudizio di interpretazione non è legittimato da «difficoltà soggettive, derivanti spesso da scarsa conoscenza della materia della responsabilità o delle procedure esecutive», e che, inoltre, «lo stesso giudizi...
_OMISSIS_ ...ce evidentemente un rimedio extra ordinem per porre in discussione il merito di una determinata pronuncia»[5].
A norma dell’art. 25 del R.D. n. 1038/1933 e dell’art. 78 del R.D. n. 1214/1934 il giudizio sull’interpretazione va proposto innanzi al medesimo collegio che ha pronunciato la sentenza da interpretare con atto notificato a tutte le parti in causa che vi abbiano interesse.