Responsabilità erariale e giurisdizione della Corte dei Conti

rsquo;ambito delle giurisdizioni amministrative speciali, in quanto non incardinate nel sistema che fa capo al Consiglio di Stato, «assume un posto di grande rilievo la Corte dei conti»[1].

Mentre le funzioni di controllo attribuite alla Corte dei conti sono contemplate, a livello costituzionale, dall’art. 100 della Costituzione, le funzioni giurisdizionali sono previste dall’art. 103, il quale, al comma secondo, prevede che «la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge».

Come è stato evidenziato la disposizione in parola è attributiva della giurisdizione al giudice contabile non soltanto in via generale nelle ipotesi di responsabilità amministrativa generica («materie di contabilità pubblica»), ma altresì in via speciale nelle ipotesi di responsabilità di tipo sanzionatorio («nelle altre specificate dalla leg... _OMISSIS_ ...CRLF|
Il carattere esclusivo della giurisdizione del giudice contabile in tale materie è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione secondo la quale la Corte dei conti è «il giudice naturale delle controversie nelle materie di contabilità pubblica»[3], tra le quali rientrano quelle relative ai «rapporti interni tra ente pubblico e suo dipendente, coobbligati in solido tra loro nei casi di preventiva escussione dell’ente medesimo da parte del terzo danneggiato»[4].

Scendendo di livello nella gerarchia delle fonti le norme di riferimento sono sia l’art. 13 del R.D. n. 1214/1934 che, in tema di attribuzioni in generale della Corte, riserva alla Corte stessa il giudizio «sulle responsabilità per danni arrecati all’erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell’esercizio delle loro funzioni», sia l’art. 52 del medesimo t.u. il quale, in materia di giudizi di conto e di... _OMISSIS_ ..., prevede un’analoga sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei pubblici funzionari[5].

Tre sono i caratteri tipici della giurisdizione contabile: essa è piena, in quanto la Corte conosce sia del fatto che del diritto; esclusiva, in quanto nelle materie di propria competenza conosce sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi; sindacatoria, in quanto non è vincolata alle richieste delle parti o della Procura[6].

Per quanto riguarda il carattere dell’esclusività della giurisdizione della Corte dei conti occorre precisare che la Corte stessa «conosce di tutte le questioni pregiudiziali e incidentali, salvo l’incidente di falso (riservato ai giudici civili)»[7].

Inoltre, la Corte dei conti non può «annullare, modificare o revocare atti amministrativi, potendo però disapplicarli»[8].

Nel 1994, ad opera delle leggi n. 19 e n. 20, la Corte dei conti è stata int... _OMISSIS_ ...une riforme che hanno ridisegnato, in senso decentrato, la sua organizzazione, la quale ha, in tal modo, perso la sua connotazione centralistica[9].

Le suddette leggi hanno, infatti, provveduto ad istituire in ogni capoluogo di regione una sezione regionale giurisdizionale, oltre che di controllo, con circoscrizione comprendente l’intero territorio regionale, nonché una Procura regionale presso la sezione stessa[10].

A livello centrale esistono tre sezioni d’Appello, oltre che la Sezione d’Appello per la Regione Siciliana.

Mentre in precedenza la funzione di giudice d’appello era svolta dalle SS.RR., oggi, a seguito delle riforme intervenute negli anni ‘90 del secolo scorso, avverso le sentenze pronunciate in primo grado dalle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso appello innanzi alle tre suddette sezioni giurisdizionali, tranne per ciò che concerne le sentenze pronunciate dai giudici contab... _OMISSIS_ ...avverso le quali è ammesso appello innanzi all’apposita Sezione d’Appello per la Regione Siciliana[11].

Fondamentali sono, inoltre, le funzioni svolte dalle Sezioni Riunite (SS.RR.) della Corte dei Conti, le quali «decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale»[12].

Come è stato osservato, si tratta di una importante funzione di nomofilachia, «finalizzata, al pari di quella svolta dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ad assicurare e garantire l’uniformità nell’interpretazione del diritto»[13].

Da segnalare che, mentre il deferimento alle SS.RR. poteva avvenire in precedenza solo da parte del Procuratore generale oppure da una delle Sezioni Regionali o Centrali d’Appello, oggi è riconosc... _OMISSIS_ ...e anche al Presidente della Corte, il quale, in presenza di contrasti giurisprudenziali tra sezioni o di questioni di massima di importanza particolare, dispone che la pronuncia sia rimessa alle SS.RR[14].

Inoltre, il giudizio deve essere rimesso alle SS.RR. da parte delle sezioni giurisdizionali, regionali o centrali, nel caso in cui queste ultime non condividano il principio di diritto enunciato dalle SS.RR. stesse[15].

Riguardo la rimessione, le SS.RR. hanno affermato il principio secondo il quale resta attribuita al giudice rimettente la definizione del merito della controversia, non potendosi, però, tale giudice discostare dal principio di diritto enunciato dalle SS.RR. medesime[16].

Le funzioni di Pubblico Ministero presso la Corte dei conti sono esercitate innanzi alle Sezioni Riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali dal Procuratore generale o da un vice Procuratore generale, e innanzi alle sezioni giurisdizio... _OMISSIS_ ...n ogni regione da un Procuratore regionale.[17]

Il Procuratore «agisce a tutela del corretto funzionamento dell’amministrazione pubblica»[18], «e perciò nell’esercizio di una funzione obbiettiva e neutrale senza prendere ordini dalle autorità amministrative, ed eventualmente anche in difformità delle valutazioni di queste»[19].

L’individuazione del giudice competente è retta dal criterio della territorialità: le Sezioni regionali sono competenti riguardo i giudizi di responsabilità relativi a tutti gli amministratori e i dipendenti degli enti pubblici aventi sede nella propria circoscrizione, coincidente, ad eccezione delle sezioni presenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, con l’intero territorio della regione.

Qualora non si tratti di amministratori o dipendenti di enti locali, ma di enti pubblici comunque presenti nel territorio della regione, occorre, al fine d... _OMISSIS_ ...della competenza della sezione regionale, che l’attività si sia svolta o il fatto si sia verificato nell’ambito del territorio della regione, o della provincia nel caso delle suddette Sezioni di Trento e di Bolzano[20].

Per ciò che concerne l’estensione dell’ambito della giurisdizione del giudice contabile è possibile qui segnalare, rimandando all’apposito capitolo per una trattazione più approfondita delle questioni relative al rapporto di servizio, la tendenza, da parte della Corte di Cassazione, ad ampliare tale estensione.

In effetti è evidente la ristrettezza operativa di una responsabilità erariale limitata a coloro che, dal punto di vista soggettivo, abbiano con la pubblica amministrazione un rapporto di servizio, inteso quale inserimento nell’apparato organizzativo dell’amministrazione stessa[21].

Senz’altro non più ammissibile, dato il mutare delle condizioni che ne cost... _OMISSIS_ ...supposto, è quell’interpretazione, un tempo prevalente, che considerava solo il rapporto di pubblico impiego quale presupposto fondante l’istituto in esame[22].

Oggi, nell’attuale contesto economico e giuridico in cui la pubblica amministrazione è chiamata a svolgere le proprie funzioni, è indispensabile andare al di là di tali ristretti confini per giungere ad assoggettare alla giurisdizione contabile qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, anche privata, che utilizzi denaro o beni pubblici o persegua finalità pubbliche in modo da arrecare danni alla collettività.

È questa la via seguita dal Giudice della giurisdizione, il quale, superate le iniziali posizioni contrarie ad un ampliamento della giurisdizione della Corte dei conti, negando per esempio l’estensione agli amministratori degli enti pubblici economici[23], ha progressivamente operato in favore di un allargamento della suddetta giurisdizione a tutti... _OMISSIS_ ...ui «vengano in rilievo risorse pubbliche, utilizzate per soddisfare interessi generali della collettività»[24].

Ecco, allora, che la Cassazione è giunta ad assoggettare alla giurisdizione della Corte dei conti gli amministratori e i dipendenti degli enti pubblici economici, in precedenza negata, e delle s.p.a. a capitale misto pubblico-privato[25].

In tale prospettiva va letta anche la recente pronuncia del giudice contabile che ha affermato la propria giurisdizione nei confronti di dirigenti e funzionari di alcune federazioni sportive in relazione alle irregolarità compiute da tali soggetti nella gestione di somme di denaro di pertinenza del CONI e delle federazioni stesse[26].