Numero dei destinatari superiore a 50

Sia l’art. 22 sia l’art. 22 bis.2 lett. b) prevedono espressamente la possibilità di utilizzare il procedimento ivi previsto quando il numero dei destinatari sia superiore a 50.

Al fine del computo del numero richiesto dalla norma (50+1) occorre, per espressa previsione normativa, avere riguardo ai destinatari.

Ricordando che il piano particellare di esproprio è corredato dalla indicazione delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell’immobile da espropriare, fin dai primi commenti della norma è stato evidenziato che, al fine della sussistenza del presupposto in esame, occorre avere riguardo non alle ditte, intese come insieme di persone cui fa riferimento un determinato accorpamento di unità immobiliari caratterizzate dal medesimo assetto proprietario, ma di semplici destinatari dell’espropriazione, anche pro-quota.

Per destinatari dell’espropriazione occorre intendere i soli titolari... _OMISSIS_ ... proprietà (ovvero i titolari del diritto minore che fosse eventualmente esclusivo oggetto di ablazione), e non anche i terzi aventi diritto, quali gli usufruttuari, come si evince dall’intero testo unico, laddove l’azione della PA è diretta – quando l’esproprio riguarda la proprietà - solo nei confronti dei proprietari (3.2, 11.1, 16.9, 25; cfr. TAR NA 1406/2007).

Consegue che anche nel caso di bene immobile appartenente ad un’unica ditta, costituita da un numero di soggetti superiore a 50, il presupposto può dirsi verificato.

Il caso più frequentemente portato ad esempio è quello di opera pubblica (es. pista ciclabile) interessante pertinenze indivise di fabbricati urbani costituiti in condominio. Può verificarsi così che il mappale interessato dal procedimento appartenga ad un’unica ditta, il condominio, mentre i singoli condomini, i destinatari, possono essere anche più di 50.

Rig... _OMISSIS_ ...posto in esame può sorgere un’altra problematica consistente nella individuazione del momento in cui dovrà essere verificato il requisito.

Potrà infatti verificarsi che al momento della approvazione del progetto definitivo il piano particellare contenga più di 50 destinatari, intesi come proprietari catastali, mentre nel prosieguo del procedimento (anche a seguito di segnalazione provenienti dal proprietario catastale: 3.3) possono verificarsi variazioni nella identificazione delle ditte e quindi anche dei destinatari, con conseguenze (anche) sul dato numerico.

Ciò non obbliga l’Autorità espropriante a tornare indietro nel procedimento, bensì ad uniformare lo stesso “in tempo reale” alle segnalazioni pervenute o ai dati acquisiti d’ufficio. In buona sostanza sono fatti salvi tutti gli atti della procedura fino a quel momento emanati e notificati/comunicati, fermo restando che l’Amministrazione dovrà... _OMISSIS_ ...scenza del proprietario o proprietari effettivi, indirizzare a questi gli atti della procedura successivi alla avvenuta conoscenza.

Nel caso in cui il piano particellare approvato in sede di progetto definitivo contenga più di 50 destinatari, intesi come proprietari catastali e successivamente, a seguito ad esempio della comunicazione di avvio di procedimento (17.2), consti l’esistenza di proprietari effettivi che porti il numero dei destinatari al di sotto dei 50 destinatari, potrà dirsi ancora sussistente il presupposto in esame?

Il momento a cui fare riferimento, ai fini dell’accertamento della sussistenza del presupposto, è quello dell’approvazione del progetto definitivo contenente il piano particolare di esproprio o quello in cui si decide di ricorrere alle procedure accelerate (22 e 22 bis) momento in cui, per le ragioni dette, il numero complessivo dei destinatari può avere subito modificazioni?

Se ra... _OMISSIS_ ...za indurrebbero a preferire la cristallizzazione ad un momento ben preciso ed unico, che potrebbe essere quello della redazione del piano particellare, al quale fare riferimento non solo nel caso di ricorso alle procedure in esame bensì anche in tutte le ipotesi in cui il testo unico consente una semplificazione della procedura al verificarsi del presupposto del numero dei destinatari oltre il limiti indicati (11.2, 16.5), appare preferibile, ai fini della soluzione del quesito, avere riguardo alla ratio sottesa alla previsione normativa.

Gli att. 22 e 22 bis, come detto, consentono la procedura ivi prevista in primo luogo nel caso in cui l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza che, come in prosieguo sarà evidenziato, dovrà essere provata dalla amministrazione procedente, in sede di motivazione dell’atto.

L’ipotesi ulteriore di cui al comma 2 lett. b) di entrambe le disposizioni (numero dei destinatari sup... _OMISSIS_ ...appresenta una sorta di urgenza presunta in sede di previsione legislativa, discendente, da un lato, dalle intrinseche difficoltà tecniche e procedimentali che un elevato numero di destinatari di solito comporta, e che è suscettibile di rallentare notevolmente le operazioni amministrative rispetto ad una procedura con pochi espropriati, dall’altro dalla circostanza che un numero elevato di destinatari corrisponde, più o meno, ad un’opera complessa e di rilevante interesse pubblico, intrinsecamente urgente.

Nel contemperamento degli interessi in gioco, pubblico e privato, il legislatore ha dunque ritenuto che tale limite numerico (per quanto oggettivamente basso) configuri la soglia al di sopra della quale le esigenze di celerità del procedimento acquistano rilevanza, consentendo pertanto il ricorso alla procedure accelerate, con conseguente maggior sacrifico dell’interesse privato, provocato dallo spossessamento del bene e dalla omissione... _OMISSIS_ ... della sub-procedimento di determinazione della indennità.

Comportando la procedura un sacrificio del privato nei termini visti, non può che essere suggerita un’interpretazione rigorosa della norma, che impone la verifica dei presupposti in sede di attuazione del procedimento dalla stessa previsto.

Detta interpretazione sembra essere avallata anche dal dato normativo nei casi in cui è legittimata una semplificazione procedimentale, comportante in quanto tale un sacrificio (rectius un maggiore e ulteriore sacrificio) per l’interesse privato: in sede di comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo espropriativo e di dichiarazione di pubblica utilità è infatti consentita la comunicazione impersonale nell’analoga circostanza che il numero dei destinatari sia superiore a 50 (11.2, 16.5).

Il riferimento, nel caso di apposizione del vincolo espropriativo è agli interessati all... _OMISSIS_ ... previste dal piano o dal progetto, in relazione ai singoli strumenti di apposizione del vincolo (11.1, 11.2), mentre, nel caso di dichiarazione di pubblica utilità, i destinatari dell’avviso di avvio di procedimento (16.5) non possono che essere quelli risultante dall’elaborato predisposto ai fini dei suddetti adempimenti (16.2), anche se, è da intendersi, debitamente aggiornato immediatamente prima della comunicazione di avvio del procedimento, (se del caso ad opera dello stesso ufficio espropriazioni).

In buona sostanza sembra doversi affermare una contestualizzazione dei requisiti prescritti al momento di attivazione della procedura, in ossequio al principio tempus regit actum.

Del resto il provvedimento emanato dall’Autorità in sede di procedura accelerata dovrà contenere l’indicazione dei proprietari dei beni da espropriare, ciò per espressa prescrizione normativa nel caso dell’art. 22 bis.1 secondo cpv ... _OMISSIS_ ...enza fisiologica nel caso di cui all’art. 22, trattandosi in questa ipotesi di emanazione di decreto di esproprio che non potrà pertanto prescindere da tale indicazione.

Tema connesso al ricorso alle procedure accelerate nel caso di sussistenza del presupposto in esame (destinatari superiori a cinquanta), consiste nello stabilire se, in suddetta ipotesi, vi sia obbligo di motivazione del provvedimento o se viceversa, l’Autorità espropriante possa ricorrere ai procedimenti accelerati senza obbligo di motivazione specifica, semplicemente limitandosi a dare atto della sussistenza di tale condizione.

Secondo l’orientamento prevalente la sussistenza dei presupposti indicati dalla norma, di cui il provvedimento dovrà naturalmente dare atto, giustifica il ricorso alla procedura accelerata (CDS 8260/2006, TAR VE 627/2006, NA 1406/2007, 1057/2007, FI 1195/2006, contra FI 262/2007) senza necessità di specifica motivazione. Nel caso i... _OMISSIS_ ...i, è lo stesso legislatore ad avere ritenuto necessaria una semplificazione della procedura, considerando che il numero elevato di destinatari fosse incompatibile con una gestione ordinaria (TAR VE 627/2006).

A livello esegetico tale assunto è confortato dal fatto che entrambe le disposizioni (22 e 22 bis) sono strutturate in modo da contenere in capoversi distinti, tra loro in rapporto di palese autonomia (salvo l’interpretazione minoritaria sopra descritta), i presupposti che giustificano il provvedimento di occupazione d’urgenza.

A livello logico, se fosse richiesta una specifica motivazione delle ragioni di urgenza anche nelle ipotesi contemplate dal comma 2 di entrambe le disposizioni in esame, verrebbe meno la stessa ragione del medesimo secondo comma, rimanendo assorbito nel generale requisito dell’urgenza.

In altri termini non si vede per quale motivo il legislatore avrebbe dovuto distinguere le varie... _OMISSIS_ ...sse fondata l’interpretazione qui rigettata che tutte dovrebbero essere accomunate dalla sussistenza di ragioni di urgenza oggetto di esplicito obbligo di motivazione e giustificazione da parte della Autorità procedente.

Per altro si rimanda alle considerazioni effettuate a proposito della indefettibilità del requisito dell’urgenza.