Il coltivatore diretto nell'espropriazione per pubblica utilità

La L. n. 865 del 1971, art. 17 riconosce il diritto alla cosiddetta indennità aggiuntiva in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), condizionando la concreta erogazione del beneficio alla utilizzazione diretta agraria del terreno, ravvisabile, secondo il combinato disposto degli artt. 2083, 2135 e 2751 bis cod. civ. in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte del titolare avviene con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge n. 865 del 1971, l'elemento qualificante della coltivazione diretta del fondo va ravvisato in quello che emerge dagli art. 2083, 2135 e 2751 bis c.c., trascurando le numerose altre definizioni, tutte ad efficacia settoriale.

Ai sensi dell'art. 6 della L. 203/82, so... _OMISSIS_ ...diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

Deve riconoscersi la qualifica di coltivatore diretto e, dunque, legittimato ad ottenere la maggiorazione dell’indennità di espropriazione, al soggetto che tale risulti sulla base di certificazione CCIA ed estratti contributivi INPS.

L'assunta qualifica di coltivatore diretto fondata sull'iscrizione nell' elenco dei lavoratori agricoli formato dagli SCAU, non è correttamente considerata prova, neppur presuntiva, che tale qualità sia espletata nel fondo al momento dell'espropriazione e tanto meno della circostanza che la coltivazione di detto terreno si svolga con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia.

Ai fini del riconoscimento delle indennità aggiuntive, l'art. 17 L. n. 865/71... _OMISSIS_ ...a coltivazione di detto terreno si svolga con prevalenza del lavoro proprio e di persone della famiglia per distinguere il coltivatore diretto dalla figura dell'imprenditore agricolo, che esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale su quello lavoro e con impegno prevalente di mano d'opera subordinata.

Non costituisce prova idonea della qualità di coltivatore diretto, al fine del riconoscimento dell’indennità aggiuntiva ex art. 17 L. n. 865/1971, l'atto notorio al quale è riconosciuto valore esclusivamente nell'ambito di procedimenti amministrativi e non giudiziari.

La qualità di coltivatore diretto, secondo il principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., deve essere dimostrata da colui che la adduce per vedere riconosciuto il titolo sulla base del quale vanta il proprio diritto.

La prova della qualità di coltivatore diretto deve essere fornita in concret... _OMISSIS_ ...zo, e quindi a mezzo di testimoni o per presunzioni, non potendo tuttavia le sole certificazioni anagrafiche o le attestazioni amministrative (quali iscrizioni negli elenchi SCAU, estratto conto previdenziale INPS) assurgere al valore di prova piena, riflettendo il contenuto di valutazioni operate dalla pubblica amministrazione e di informazione circa il risultato di un accertamento compiuto a diverso fine dalla medesima amministrazione; tantomeno ai suddetti fini ha valore probatorio l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.