La conciliazione giudiziale nel litisconsorzio

L'istituto della conciliazione giudiziale, così come conosciuto oggi, è stato introdotto, insieme all'accertamento con adesione, dal d. lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

La disciplina è quella dettata dal novellato articolo 48 del d. lgs. 546/1992. È evidente che la fattispecie in esame, nei suoi profili sostanziali esuli dall'oggetto del presente lavoro; ciononostante è importante affrontare questo tema perché, soprattutto alla luce dei nuovi scenari che si sono aperti dopo le recenti sentenze della Cassazione in tema di litisconsorzio, l'istituto della conciliazione potrebbe far emergere non pochi problemi.

Il citato articolo 48 dispone che "ciascuna delle parti" possa "proporre all'altra parte la conciliazione […] della controversia". Se il giudizio vede coinvolte solo due parti evidentemente non vi sono problemi di sorta.

Ma quid iuris allorché il giudizio sia stato introdotto nella forma d... _OMISSIS_ ...io necessario, e in particolare solo alcuni dei litisconsorti propongano (o accettino) la conciliazione?

La norma non preclude di certo siffatta eventualità ma, purtroppo, nulla dice a tal riguardo. Non prende in considerazione questa ipotesi neanche la circolare ministeriale n. 235/E dell'8 agosto 1997, recante disposizioni in tema di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.

La giurisprudenza non ha ancora avuto modo di prendere posizione sul punto e la risposta che tendenzialmente si riscontra in dottrina è nel senso di escludere la possibilità di esperire efficacemente una conciliazione giudiziale in presenza di un litisconsorzio necessario. In realtà, potrebbe sostenersi la validità dell'avvenuta conciliazione laddove tutti i litisconsorti prestino il loro consenso e accettino la proposta proveniente dall'Amministrazione (o viceversa presentino unanimemente una proposta poi accettata dall'Amministrazione).

A ... _OMISSIS_ ...ò, vi è anche chi assume una posizione contraria a quella testé esposta offrendo valide argomentazioni a sostegno della tesi e facendo leva - essenzialmente - sull'inviolabilità del diritto di difesa di ogni cittadino, garantito dall'art. 24 della Costituzione.

L'Autore chiarisce che nell'ambito dell'accertamento con adesione è del tutto pacifico che i futuri litisconsorti possano procedere autonomamente e separatamente ciascuno per la propria posizione, senza che ciò possa pregiudicare l'eventuale successiva fase giudiziale.

Se così stanno le cose, sarebbe "assurdo disconoscere tale facoltà in sede di conciliazione, solo poi al fine di obbedire ad una statuizione giurisprudenziale, non propriamente interpretativa di norme sostanziali e processuali ma adeguatrice di un sistema di sbarramento a decisioni contrastanti e alleggeritrice del carico delle liti tributarie" .

Se l'istituto della conciliazione pres... _OMISSIS_ ...icoltà operative nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, potrebbe risolversi in senso positivo il quesito posto in precedenza, laddove, però, ci si trovi in una situazione di litisconsorzio facoltativo: infatti, in tale ipotesi, ove non si riscontri l'adesione "collettiva" di tutti i litisconsorti alla proposta di conciliazione, sarebbe sempre possibile percorrere la via della separazione dei giudizi.