Il litisconsorzio facoltativo

Si parla di litisconsorzio facoltativo quando la presenza di più parti, rispetto alle due necessarie affinché sorga il giudizio, è un evento non necessario ma solamente potenziale: infatti, l'art. 103 c.p.c. prevede che più parti possano agire o essere convenute nello stesso processo. In realtà ciò può avvenire entro dei limiti stabiliti dal legislatore e, difatti, la stessa norma impone che per potersi avere questo tipo di processo è necessario che le cause ivi dedotte siano connesse tra loro per l'oggetto, per il titolo o quando la loro decisione dipenda dalla risoluzione di questioni comuni.

La differenza fondamentale tra il litisconsorzio facoltativo e quello necessario si fonda sulla validità della sentenza cui pone capo il processo: nel caso di litisconsorzio necessario, la sentenza resa a contraddittorio non integro è radicalmente nulla (ma vi sono teorie più estreme che ne ravvisano addirittura l'inesistenza, in quanto insuscettibile di essere es... _OMISSIS_ ...mente); se si verte in una situazione di litisconsorzio facoltativo, invece, essendo la presenza di parti ulteriori rispetto alle due necessarie meramente eventuale, la sentenza resa solo tra i due litiganti è pienamente valida.

È possibile suddividere il litisconsorzio facoltativo in originario oppure successivo a seconda che il giudizio presenti ab origine una compagine soggettiva complessa ovvero quando ricorsi separati vengono riuniti o se un terzo interviene (volontariamente o coattivamente) nel processo da altri instaurato . L'istituto è pacificamente ritenuto operante anche nel processo tributario, nonostante non vi sia una precisa norma che lo preveda: la dottrina sostiene che qui, litisconsorzio facoltativo, sia ammissibile ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 546/1992 e, in quanto compatibili, ai sensi delle disposizioni del Codice di procedura civile richiamato dall'art. 1, c. 2 dello stesso decreto. In particolare, l'art. 29 citato disciplina l... _OMISSIS_ ... riunione dei ricorsi che abbiano il medesimo oggetto o siano legati da un rapporto di connessione.

La ratio sottostante a un istituto quale quello in esame viene rinvenuta nell'intento di evitare la formazione di giudicati "anche solo logicamente" contraddittori e di conformarsi ai criteri di economia processuale. In realtà fermandosi ad una interpretazione strettamente letterale della norma si dovrebbe ritenere che il legislatore abbia esplicitamente riconosciuto la sola operatività del litisconsorzio facoltativo successivo in seguito alla riunione di ricorsi presentati distintamente. Ma è proprio questo riferimento a fugare ogni dubbio sulla possibilità di radicare fin dalle sue origini un processo con pluralità di parti.

Inoltre l'art. 14, c. 3, del d. lgs. 546/1992 consente l'intervento volontario o la chiamata in giudizio di soggetti destinatari (insieme al ricorrente) dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario... _OMISSIS_ ...uesta previsione legislativa pone problemi interpretativi circa l'individuazione di quali forme di intervento e chiamata in causa conosciute nel processo civile si possano esperire anche nel giudizio tributario.