Competenza legislativa regionale in materia di distanze legali tra edifici

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> REGIONI/PROVINCE

La disciplina delle distanze attiene alla materia dell’ordinamento civile, ossia ai rapporti intersoggettivi tra privati, e pertanto rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione, sicché la competenza legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio di cui all’art. 117, terzo comma della Costituzione può forgiare una disciplina regionale derogatoria delle distanze legali soltanto se, ed in quanto, tale ultima disciplina è riferita ai medesimi presupposti previsti dalla normativa statale.

La disciplina delle distanze fra costruzioni, che ha la sua collocazione nel codice civile, ed in particolare negli artt. 873 e 875, attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi. Essa, pertanto, rientra nel... _OMISSIS_ ...'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che è illegittima l'eventuale previsione contenuta in una legge regionale che deroghi alla disciplina statale delle distanze tra fabbricati al di fuori dell'ambito della competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, in violazione del limite dell'ordinamento civile assegnato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

In tema di distanze tra costruzioni, l'intervento derogatorio del legislatore regionale rispetto alla normativa nazionale di cui al DM 1444/1968 è consentito solo allorquando i fabbricati insistono su di un territorio che può avere, rispetto ad altri per ragioni naturali e storiche specifiche caratteristiche, con la conseguenza che la disciplina che li riguarda e in particolare quella dei loro rapporti nel territorio stesso esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici, la cui cura dev... _OMISSIS_ ...idata anche alle Regioni perché attratta all'ambito di competenza concorrente del governo del territorio.

Nel delimitare i rispettivi ambiti di competenza statale in materia di "ordinamento civile" e concorrente in materia di "governo del territorio" - il punto di equilibrio deve essere individuato del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, u.c., dotato di particolare efficacia precettiva e inderogabile, in quanto richiamato dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quinquies, così che, secondo le indicazioni interpretative della giurisprudenza costituzionale, e come poi disposto dall'art. 2-bis del TUE, è legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.

La disciplina delle distanze va ricondotta alla materia dell’“ordiname... _OMISSIS_ ...o;, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La Corte costituzionale ammette la possibilità di introdurre deroghe alle distanze minime fissate dalla normativa statale, quando le stesse siano funzionali al soddisfacimento di interessi pubblici legati al governo del territorio; il che richiede necessariamente che l’intervento riguardi non il singolo edificio ma la conformazione di un assetto complessivo di determinate zone del territorio.

In materia di riparto di competenze in tema di distanze legali, la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell’ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio.

La l... _OMISSIS_ ...ionale che interviene sulle distanze tra costruzioni, interferendo con l’ordinamento civile, è legittima solo in quanto persegua chiaramente finalità di carattere urbanistico, demandando l’operatività dei suoi precetti a strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio. Diversamente, le norme regionali che, disciplinando le distanze tra edifici, esulino, invece, da tali finalità, risultano invasive della materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La regolazione delle distanze tra i fabbricati deve essere inquadrata nella materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo de... _OMISSIS_ ...RLF|
Se da un lato non può essere del tutto esclusa una competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici, dall'altro essa, interferendo con l'ordinamento civile, è rigorosamente circoscritta dal suo scopo - il governo del territorio - che ne detta anche le modalità di esercizio; pertanto, la legislazione regionale che interviene in tale ambito è legittima solo in quanto persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico, rimettendo l'operatività dei suoi precetti a «strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio».

In linea di principio la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell’ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata ... _OMISSIS_ ...di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio.

La legislazione regionale che interviene in materia di distanze legali è legittima solo in quanto persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico, rimettendo l’operatività dei suoi precetti a «strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio.

Data la connessione e le interferenze tra interessi privati e interessi pubblici in tema di distanze tra costruzioni, l’assetto costituzionale delle competenze in materia di governo del territorio interferisce con la competenza esclusiva dello Stato (ordinamento civile) a fissare le distanze minime, sicché le Regioni devono esercitare le loro funzioni nel rispetto dei principi della legislazione statale, potendo, nei limiti della ragionevolezza, fissare limiti maggiori.

Le deroghe alle distanze minime devono essere inserite in strumenti urban... _OMISSIS_ ...li ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, poiché la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati.

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> REGIONI/PROVINCE --> PROVINCIA DI BOLZANO

Nella Provincia di Bolzano, laddove vi è un piano attuativo, trovano applicazione le disposizioni dello stesso, mentre, solo in assenza di quest’ultimo, si applicano le previsioni del d.m. n. 1444 del 1968.

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> REGIONI/PROVINCE --> PROVINCIA DI TRENTO

Le Disposizioni provinciali di cui al “Testo coordinato dell’allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010”, da ritenersi t... _OMISSIS_ ...in forza dell’art. 121, comma 20, della l.p. Trento n. 15/2015 e dell’art. 105, comma 4, lett. e), del relativo regolamento attuativo, approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg., non hanno natura regolamentare e, quindi, seppure fossero ritenute in contrasto con la disciplina statale in materia di distanze, non potrebbero comunque essere disapplicate, essendo il meccanismo della disapplicazione normativa notoriamente circoscritto agli atti aventi natura regolamentare.

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> REGIONI/PROVINCE --> SARDEGNA

Premesso che in tema di distacchi tra costruzioni, le norme di salvaguardia dettate dalla regione, in attuazione del disposto della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, sono inderogabili quanto al limite minimo di distanza tra edifici e sostituiscono le previsioni degli strumenti urbanistici locali solo quando queste siano meno restrittive, il D.... _OMISSIS_ ... 1 agosto 1977, art. 1 ha carattere cogente solo in ordine all'osservanza del limite minimo di distanza tra costruzioni di m. 8.

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> REGIONI/PROVINCE --> SICILIA

In materia di distanze legali relative a costruzioni realizzate prima dell'entrata in vigore delle L.R. siciliane n. 19 del 1972 e L.R. n. 21 del 1973, si applica la disciplina contenuta nella L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17 (cosiddetta "legge - ponte"), che ha introdotto la L. 17 agosto 1942, n. 1160, art. 41 "quinquies" nella parte in cui stabilisce che la distanza fra edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte degli edifici da costruire, avente natura di norma integrativa dell'art. 873 c.c.

Nella regione Sicilia, l'applicazione della L. n. 765 del 1967, art. 17 e quindi del D.M. 2 aprile 1968, art. 9, è riservata nei comuni sprovvisti ... _OMISSIS_ ...tore generale o di programma di fabbricazione, e ciò fino alla data di presentazione dei relativi piani all'Assessorato regionale dello sviluppo economico. Laddove i comuni abbiano adottato strumenti urbanistici possono anche non prevedere specifici limiti nelle distanze, per cui sono fatti salvi naturalmente quelli, insuperabili, contemplati nell'art. 873 c.c. (distanza minima non inferiore a tre metri).

Nei territori dei comuni della Regione Sicilia provvisti di strumenti urbanistici non contenenti norme sulle distanze tra costruzioni, si applicano le limitazioni in materia disposte dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17 fino alla presentazione di strumenti contenenti dette norme all'Assessorato regionale competente per l'approvazione.

la L.R. siciliana 26 maggio 1973, n. 21, art. 28 - secondo cui, nei comuni con popolazione non superiore ai cinquantamila abitanti e nelle frazioni degli altri comuni con popolazione non superiore ai diecim... _OMISSIS_ ...'edificazione, in presenza di strumenti urbanistici già adottati ma non ancora approvati, è consentita, nel preesistente allineamento stradale, anche in deroga al disposto del D.M. 2 aprile 1968, n. 2519, art. 9, n. 2 che prescrive una distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - non può essere interpretato restrittivamente nel senso della possibilità della licenza in deroga soltanto per la costruzione di edifici che una strada pubblica separi dai preesistenti fabbricati. Detta norma, infatti, pur esigendo il rispetto del preesistente allineamento stradale, non prescrive affatto che la deroga debba necessariamente riguardare la distanza tra l'edificio da costruire e quello antistante posto sull'altro lato della via pubblica, per cui deve ritenersi che la licenza in deroga possa essere concessa anche quando l'immobile preesistente e quello da costruire vengano entrambi a trovarsi allineati sullo stesso lato della via pubbl... _OMISSIS_ ...arati tra loro da uno spazio di natura privata.

Il divieto d’inedificabilità all'interno dei 150 metri dalla fascia della battigia previsto dall'art. 15 l. reg. Sicilia 12 giugno 1976 n. 78 è inderogabile e prevale anche sulle eventuali differenti previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunque successivamente adottati rispetto all'entrata in vigore della normativa in esame.

Il divieto di edificabilità entro la fascia dei 150 metri dal mare previsto dell’art. 15 della legge regionale Sicilia n. 78/1976 riguarda qualsiasi opera edilizia, indipendentemente dal regime edilizio delle opere che vengono inibite e quindi dalla loro soggezione, in astratto, a concessione edilizia o ad autorizzazione.

Nella Regione Sicilia, dalla lettura della L.R. n. 37 del 1985, artt. 4 e 7, emerge l'esistenza di un principio generale ed astratto previsto dalla stessa normativa in materia di tolleranza nelle misurazioni: l'art. ... _OMISSIS_ ...olleranza di cantiere del 3% nelle misurazioni mentre l'art. 4 prevede la tolleranza del 10% nella misurazione delle distanze legali dai confini.

Nella regione Sicilia, l'art. 39 l. reg. n. 19 del 1972 risponde alla ratio di natura urbanistica di far si che nei piccoli centri abitati eventuali spazi ristretti, prospicienti sulla strada, possano essere edificati a limite del ciglio stradale, in allineamento alle altre costruzioni già esistenti, in modo da mantenere una unica linea di edifici che prospettano in modo omogeneo sulla strada, evitando un insolito e bizzarro andamento “a scacchiera” delle costruzioni. In mancanza degli specifici pres...


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