Computo e applicazione delle distanze legali: casistica

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> CASISTICA

Il gazebo non può assumere rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina delle distanze ex art. 873 c.c.

Le pertinenze di piccole dimensioni non sono tenute a rispettare la disciplina in materia di distanze, né sono soggette a permesso di costruire.

In presenza di una strada pubblica tra due fondi non è consentito derogare alla distanza minima stabilita dall'art. 9 D.M. 2.4.1968 tra pareti finestrate di edifici antistanti, neppure con il consenso del vicino frontistante, in quanto, trattandosi di tutelare un interesse pubblico, di natura urbanistica, superiore a quello individuale dei proprietari dei fondi finitimi non trovano applicazione le disposizioni civilistiche sulle distanze, in quanto recessive rispetto alla speciale normativa urbanistico-edilizie che si applica in luogo delle stesse.

L'intento di voler ... _OMISSIS_ ...quot;elemento ornamentale" per evitare che una costruzione con terrazzo in sostituzione di precedente copertura apparisse "capitozzata", non può di per sé giustificare la violazione delle norme in materia di altezza massima, tanto più che l'intenzione di apportare un elemento ornamentale ben poteva essere perseguita con altra soluzione.

La normativa sulle distanze degli edifici si riferisce ad opere che per la loro consistenza abbiano l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà fondiaria.

Ai fini dell'applicazione delle distanze legali di cui all'art. 873 c.c., e delle norme integrative dettate dai regolamenti locali, deve intendersi per costruzione qualsiasi opera che, pur difettando di una propria individualità, abbia tuttavia i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione rispetto al suolo.

Ai fini del computo delle dis... _OMISSIS_ ...n si deve tenere conto della funzione principale od accessoria o pertinenziali del vano realizzato, quanto della sua consistenza fisica.

Deve qualificarsi come "costruzione" un manufatto di manufatto di calcestruzzo e cemento stabilmente infisso al suolo, e dotato di copertura adivita a terrazza, a nulla rilevando la mancanza di pareti.

Rientrano nella categoria degli sporti, e in quanto tali non computabili ai fini delle distanze, quegli elementi di natura ornamentale, di rifinitura od accessoria, come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili.

In tema di distanze fra edifici rientrano nella categoria delle sporgenze, non computabili ai fini delle distanze, soltanto gli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria, come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili, mentre costituiscono corpi di fabbrica, computabili nelle distan... _OMISSIS_ ...oni, le sporgenze di particolari dimensioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza.

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> CASISTICA --> ALBERI E PIANTE

In tema di distanze legali, la piantagione di granoturco va qualificata sostanzialmente come arbusto e non come albero ad alto o medio fusto per la stagionalità della stessa, per cui presenta differenti momenti di crescita, con l'effetto che la sua altezza costituisce un dato indifferente rispetto alla distanza dal confine.

Gli alberi di alto fusto che, a norma dell'art. 892 c.c., n. 1, debbono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come "di alto fusto", ovvero, se trattisi di pianta non classificata come di alto fusto, con riguardo allo sviluppo da essa as... _OMISSIS_ ...to, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a tre metri.

Gli alberi di fico non possono considerarsi di alto fusto, ma rientrano nella seconda delle categorie previste dall'art. 892 c.c., ai fini delle distanze da osservarsi dal confine, categoria in cui sono compresi gli alberi di non alto fusto, cioè quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami. La distanza di questi alberi dal confine deve essere di un metro e cinquanta.

L’art. 892 c.c., che in difetto di regolamenti o di usi locali detta le distanze per le piantumazioni dal confine di proprietà a seconda dell’altezza delle piante (sulla base dello spazio ragionevolmente occorrente a ciascun tipo di albero), consente che siano piantati a mezzo metro solo gli arbusti e le siepi vive, con esclusione degli alberi di medio e alto fusto.

Gli alberi di medio e alto fusto, anche se tagliati periodicamente vicino al ... _OMISSIS_ ...ire la crescita in altezza e favorirla in larghezza, rendendo così possibile l'avvicinamento dei rami e la formazione della protezione contro gli agenti esterni, devono comunque mantenere una maggiore distanza dal confine di proprietà rispetto alle siepi.

Le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell'art. 892 c.c., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le piante non lo superino in altezza, in quanto in questo caso il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta.

Il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietà altrui, così come disciplinata dall'art. 896 c.c., non è limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio ed, in particolare dal vincolo posto dal D. Lgs. 42/2004.

Un albero, sia pure posto a distanza legale, non può per l'e... _OMISSIS_ ...po e la frondosità della chioma invadere la sfera di altri soggetti.

Gli alberi ad alto fusto devono rispettare la distanza di 3 m dal confine, prescritta dall'articolo 892 primo comma numero 1 c.c.: se la distanza risulta violata, il trasgressore va condannato ad estirparli ai sensi dell'articolo 894 del codice civile, ma è libero di reimpiantarli ad una distanza non inferiore a quella legale.

Le siepi devono rispettare la distanza di un metro e mezzo dal confine, prescritta dall'articolo 892 primo comma numero 1 c.c.: se la distanza risulta violata, il trasgressore va condannato ad estirparla ai sensi dell'articolo 894 del codice civile, ma è libero di reimpiantarli ad una distanza non inferiore a quella legale.

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> CASISTICA --> BALCONI

I balconi, in considerazione di una definizione giuridica uniforme di costruzione a livello ... _OMISSIS_ ... genere le sporgenze di un edificio, che non abbiano semplice natura ornamentale, costituiscono parti della costruzione rilevanti ai fini del calcolo delle distanze.

I balconi vanno considerati ai fini della determinazione del calcolo delle distanze, essendo unica la nozione di costruzione agli effetti dell'art. 873 cod. civ., che non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, neanche al limitato fine del computo delle distanze legali.

Un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone è contra legem e va disapplicato, se non impugnato.

L'apertura di nuovi balconi su un edificio ricostruito in sostituzione di un precedente manufatto che ne era del tutto sprovvisto non incide solo sull'aspetto architettonico della costruzione ma ne modifica i punti esterni e la superficie verticale. Sono esclusi, quindi, dal calcolo delle distanze... _OMISSIS_ ...i con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria (come le mensole, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), non anche le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza, specie ove la normativa locale non preveda un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie.

Le disposizioni dei regolamenti locali in contrasto con la disciplina statale di cui all'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 non possono essere applicate e sono da essa sostituite per inserzione automatica: sono dunque da ritenersi illegittime le disposizioni di natura regolamentare adottate da un comune volte a esonerare i balconi, anche se di apprezzabile profondità, dal calcolo della distanza tra edifici.

Ai sensi del D.M. n. 1444/1968, la nozione di costruzione ricomprende anche i balconi, che dunque devono essere considerati ai fini... _OMISSIS_ ...lla distanza tra edifici.

Nella verifica dell’osservanza delle distanze ai sensi dell’art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, vanno considerati i balconi, nonché tutte le sporgenze destinate per i loro caratteri strutturali e funzionali ad ampliare la superficie abitativa dei vani che vi accedono.

Il concetto di costruzione è necessariamente unitario in rapporto al parametro distanziale, esso non è suscettibile di essere differentemente modulato a seconda che si riferisca alla distanza tra costruzioni o alla distanza della costruzione rispetto al confine, con la conseguenza che se i balconi, in quanto elementi costruttivi che estendono in superficie il corpo di fabbrica, debbono necessariamente essere computati ai fini del calcolo della distanza tra fabbricati, essi rilevano anche rispetto alla distanza del fabbricato dal confine.

In tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi, ai sensi dell'articolo 873 c.c. co... _OMISSIS_ ...lla determinazione del relativo calcolo, poiché il balcone, estendendo in superficie il volume edificatorio, costituisce corpo di fabbrica, e poiché il D.M. 2 aprile 1968, art. 9 stabilisce la distanza minima di mt. dieci tra pareti finestrate e pareti antistanti, un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone, è "contra legem" in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a mt. dieci, violando il distacco voluto dalla cd. legge ponte.

I balconi non appaiono riconducibili per dimensioni e caratteristiche costruttive a meri elementi ornamentali privi di rilevanza ai fini del calcolo delle distanze, sicché la mera differenza di tecnica costruttiva ravvisabile tra la parete in muratura ed un balcone aperto, non consente di aderire ad una diversa ricostruzione della portat... _OMISSIS_ ...ell'art. 873 c.c., dovendo quindi reputarsi che anche la presenza di un balcone imponga di ravvisare una situazione di parete finestrata.

In tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi, ai sensi dell'art. 873 c.c., con riferimento alla determinazione del relativo calcolo, poiché il balcone, estendendo in superficie il volume edificatorio, costituisce corpo di fabbrica, e poiché il D.M. 2 aprile 1968, art. 9, stabilisce la distanza minima di m. dieci tra pareti finestrate e pareti antistanti, un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone, è "contra legem" in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a mt. dieci, violando il distacco voluto dalla cd. legge ponte.

Gli sporti aggettanti, quali i balconi, non devono essere computati al fine di misura... _OMISSIS_ ...tra pareti finestrate di edifici aventi destinazione abitativa, a meno che detta inclusione sia espressamente prevista dalla normativa urbanistica locale.

Il balcone aggettante, avente funzione architettonica o decorativa, può essere compreso nel computo delle distanze solo nel caso in cui una norma di piano lo preveda.

Se anche nella nozione di pareti finestrate fossero ricomprese solo quelle munite di finestre e non anche quelle dotate di balconi, questi ultimi sarebbero pur sempre da considerare come parte della costruzione ai fini della distanza.

Quando risulti realizzato un edificio dotato di pianerottoli di prolungamento dei balconi e di setti in cemento armato, questi, ove non presentino funzione complementare meramente decorativa ma dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati nell'immobile, vengono a costituire accessori o pertinenze, di guisa da ampliarne la superficie o la funzionalità, sicché assumono il ... _OMISSIS_ ...struzione e se ne deve tener conto ai fini dell'accertamento del rispetto della normativa sulle distanze; e ciò a maggior ragione qualora le distanze tra costruzioni siano stabilite in un regolamento edilizio comunale che non preveda espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie.

Va disapplicata la prescrizione del regolamento comunale che prevede che, ai fini del computo della distanza di dieci metri dalle pareti finestrate (art. 9 D.M. 1444/1968) i balconi aperti, le pensiline e i cornicioni non formano distanze fino ad un aggetto pari a 1/8,50 della distanza dai confini e per un massimo di metri 1,20; deve ritenersi,...


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