L’alienazione dei beni culturali

A questa particolare forma di circolazione dei beni culturali sono dedicati gli artt. 53 – 59 del Codice dei beni culturali.

Dal momento che i beni culturali sono del tutto paragonabili ai beni demaniali, occorre meglio comprendere quale sia il regime a cui è soggetta l’alienazione dei beni immobili.

Una doverosa premessa: per «alienazione» si intende il trasferimento di proprietà da un soggetto ad un altro di un particolare bene, tanto mobile quanto immobile. Orbene, i beni culturali immobili saranno il soggetto di questo paragrafo.

Abbiamo invero accennato nel paragrafo che precede come lo Stato abbia – nel corso degli anni – appoggiato la dismissione di una parte del suo patrimonio culturale, nonostante la rigida previsione dell’art. 823 c.c. che postula l’inalienabilità dei beni demaniali. Richiamando pertanto l’evoluzione normativa di cui abbiamo ampiamente dato conto ... _OMISSIS_ ...he precede, vediamo ora di commentare gli articoli del codice dei beni culturali dedicati a questo particolare tipo di trasmissione dei beni culturali.

Invero, l’art. 53 cod. b. c. ricalca quasi letteralmente la previsione dell’art. 823 c.c. («i beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all’articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice»). Orbene, possiamo affermare come il Codice dei beni culturali – con la previsione testé riportata – abbia inteso affermare la sua natura di lex specialis, confermando la possibile alienabilità di beni culturali nei modi e nelle forme ivi contemplate.

Scendendo nel dettaglio, l’art. 5... _OMISSIS_ ...ntiene un elenco di beni culturali che non possono essere alienati, salva la possibilità del trasferimento fra enti pubblici territoriali. Previsione, questa, corroborata dalla giurisprudenza: «pur quando sono inalienabili, giacché ricompresi nelle previsioni del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 54, commi 1 e 2, i beni culturali possono comunque essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali». In altre parole, pertanto, fra i predetti enti pubblici territoriali cade ed è del tutto superata la nozione di inalienabilità assoluta come postulata dall’art. 54 in commento.

Di particolare rilevanza è la previsione dell’art. 55 del Codice, che afferma la possibilità di alienazione dei beni culturali immobili che appartengono al demanio culturale ma che non sono «appartenenti alle categorie di cui all’art. 54, comma 1» solo previa autorizzazione da parte del Ministero.

... _OMISSIS_ .... 55 codifica altresì il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero, su parere del Soprintendente e sentita la regione ovvero gli enti pubblici territoriali interessati, mentre l’art. 55 bis inserisce la c.d. clausola risolutiva espressa per tutti i casi in cui non vengano rispettate le prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione all’alienazione: con un richiamo espresso alle previsioni del codice civile, il legislatore ha inteso ribadire ancora una volta come le esigenze di tutela, conservazione e fruizione pubblica del bene culturale (ancorché alienato a terzi) siano imprescindibili. Da ciò, pertanto, deriva la possibilità di risoluzione «di diritto» dell’atto di alienazione.

Si badi che il comma 3 bis del medesimo art. 55 cod. b. c. prevede che l’autorizzazione non sia in ogni caso sufficiente all’alienazione del bene culturale ove «la destinazion... _OMISSIS_ ...ta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti incompatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo»: con ciò si rende sempre preminente l’esigenza pubblica di conservazione e tutela del bene appartenente al patrimonio culturale, anche ai sensi dell’art. 9 Cost. Ad ogni buon conto, il Ministero ben può indicare – nel provvedimento di diniego dell’autorizzazione all’alienazione – la destinazione d’uso compatibile con il carattere del bene e le esigenze di conservazione e tutela dello stesso. Dal canto suo, la giurisprudenza conferma da sempre la previsione legislativa: «l’autorizzazione ministeriale all’alienazione di beni appartenenti al demanio culturale non può essere rilasciata qualora la destinazione d’uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque ri... _OMISSIS_ ...tibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo».

Importante corollario dell’avvenuta autorizzazione all’alienazione del bene culturale è indicato nel comma 3 quinquies: «l’autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo». Si assiste, pertanto, ad una vera e propria alienazione nei sensi generali di cui abbiamo accennato all’apertura del paragrafo: il trasferimento di proprietà del bene culturale dal demanio statale ad un altro soggetto. Si sottolinea, però, che – tanto per espressa previsione legislativa quanto per costante giurisprudenza – «la sdemanializzazione di un bene e la sua dismissione non comportano la caducazione del vincolo storico-artistico: l’interesse culturale rappresenta una qualità della res in sé intesa, in relazione alla ... _OMISSIS_ ...ano le vicende relative all’instaurazione o alla cessazione del carattere di demanialità».

L’art. 56 cod. b. c. contempla invece ulteriori alienazioni aventi ad oggetto tipologie diverse di beni sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo e comunque soggette ad autorizzazione da parte del Ministero: sotto il primo profilo, si tratta di alienazioni di beni culturali diversi da quelli di cui agli artt. 54, commi 1 e 2, e 55 comma 1; sotto il secondo profilo, si tratta di alienazioni di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi dagli enti pubblici territoriali o a persone giuridiche private senza fini di lucro ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

L’art. 57 del Codice afferma che tutti gli atti che comportano l’alienazione di beni culturali in favore dello Stato, «ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione»... _OMISSIS_ ...esta che non necessita di ulteriori commenti, trattandosi di una alienazione in favore dello Stato.

L’art. 57 bis cod. b. c. contempla invece la procedura di dismissione dei beni culturali: «le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l’alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione sono riportate nell’atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L’inosservanza, da parte del concession... _OMISSIS_ ...tario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo».

Ad ogni dismissione (sub specie di alienazione), valorizzazione (sub specie di concessione in uso a soggetto terzo) ovvero utilizzazione a fini economici (sub specie di locazione) di un bene culturale, pertanto, si rende necessaria l’autorizzazione da parte del Ministero, nei termini sopra indicati. Peraltro, richiamando quanto già previsto nell’art. 55 bis, anche il presente articolo prevede che – in caso di inadempimento alle prescrizioni relative alla tutela, alla conservazione e alla pubblica fruizione del bene oggetto di dismissione sub specie di concessione o di locazione – si proceda alla revoca della concessione ovvero alla risoluzione del contratto. Ancora una vol... _OMISSIS_ ...o prevalenti le esigenze di tutela del bene a discapito di una sua possibile monetizzazione.

L’art. 58 del Codice contempla infine la possibilità di permuta del bene culturale, previa autorizzazione del Ministero, «con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l’arricchimento delle pubbliche raccolte».

Le alienazioni dei beni culturali nei termini che abbiamo individuato sono soggette a denuncia al Ministero, ai sensi del successivo art. 59 del Codice. Risulta agevole individuare la ratio della prevista denuncia: solo attraverso la denuntiatio, infatti, la Pubblica Amministrazione competente viene a conoscenza delle vicende circolatorie di ogni bene culturale.