La nomina del terzo tecnico nel collegio per la determinazione definitiva dell'indennità di esproprio

I commi 4 e 5 dell’art. 21 T.U.Es. perfezionano il procedimento di costituzione del collegio attraverso la nomina di quello che viene definito testualmente il “terzo tecnico”.
Se il tecnico indicato dal proprietario trova la sua legittimazione nella nomina dell’Autorità espropriante che, a sua volta “ufficializza” il proprio, probabilmente con atto amministrativo dedicato, quello dichiarato “terzo” è invece nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario rientra il bene oggetto di ablazione e di cui si deve rendere definitiva la stima indennitaria rispetto alle parti coinvolte. (art. 21, comma 4)
Occorre preliminarmente soffermarsi sulla locuzione usata “su istanza di chi vi abbia interesse”.
Ciò infatti genera un’osservazione in merito al fatto che non sussiste un vero e proprio obbligo legislativo di richiedere la ... _OMISSIS_ ...ico del Tribunale, considerando che se l’accordo di maggioranza venga raggiunto dai due tecnici di “parte” la relazione peritale è perfettamente valida.
Non solo, nel pieno rispetto dei principi di economicità e ragionevolezza, la scelta di non richiedere la nomina del terzo perito permetterebbe un indubbio risparmio in riferimento alle spese da affrontare a deposito avvenuto.
Al riguardo, una possibile soluzione “democratica” con cui si concorda potrebbe essere quella di concedere un termine breve ai due tecnici di parte trascorso il quale, senza che questi siano pervenuti ad una decisione congiunta, si potrà procedere senza ulteriore indugio a presentare istanza al presidente del Tribunale, dando così luogo al rito ordinario.
Ad ogni buon fine, la locuzione suddetta serve anche a specificare la “speculare” possibilità per il privato di richiedere la nomin... _OMISSIS_ ...nerzia dell’Autorità preposta, ciò affinché la procedura non subisca un eventuale ritardo dovuto ad una scorretta condotta del Soggetto dotato del potere pubblico.
Il comma 5 definisce la figura del “tecnico” che deve ricevere l’incarico, prevedendo appositamente che si tratti di un professore universitario, anche associato, di estimo o, comunque, di un perito iscritto nell’albo dei consulenti tecnici di ufficio, quindi dotato di qualità e di conoscenze superiori e specifiche per potere assolvere a tale gravoso compito.
Pur tuttavia, se da un lato si può conferire un giusto riconoscimento del pregio giuridico del dato letterale, da altra prospettiva si devono lamentare delle vistose lacune in relazione alle tempistiche procedurali.
Più segnatamente, la norma appare prima facie carente sotto il profilo procedimentale non prevedendo affatto né i tempi di nomina del terzo tecnic... _OMISSIS_ ...enze relative alla comunicazione dello stesso e della completa composizione del collegio, anche in rapporto al termine di novanta giorni necessario per il deposito della perizia.

Da qui, ne deriva una macroscopica assenza di garanzia di rispetto di forme e tempi certi per la conclusione di questo sub-procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di esproprio a tutto svantaggio di chi lo sceglie.

È comunque necessario uno sforzo ermeneutico per “sanare” questi “vuoti” redazionali.

Innanzitutto, il termine di nomina del terzo tecnico ad opera del Presidente del Tribunale.

È vero, e per questo si pone un plauso al legislatore, che il terzo tecnico possa essere nominato su istanza di chi vi abbia interesse, pertanto se la P.A., una volta ricevuta l’adesione del proprietario all’invito di cui al comma 2, nomina i due tecnici, ma ... _OMISSIS_ ...la trasmissione della documentazione idonea all’Organo giudiziario, il privato può ottemperare a tale lacuna dando impulso all’operazione.

È altrettanto vero però che il Tribunale non ha un termine per la scelta (a rotazione) del professionista iscritto negli elenchi citati a cui affidare l’incarico.

Al riguardo, secondo una logica di sistema si considera che tale azione vada svolta non secondo un “termine ragionevole”, ma secondo quello della corretta tempestività conformemente al “flusso documentale” ed in rapporto all’organico dell’Autorità giudiziaria.

In secondo luogo, una volta compiuta l’attività suddetta occorrerà darne comunicazione sia all’Autorità espropriante, sia al proprietario, anche se non richiedente.

È questa un’operazione degna di una certa rilevanza, perché non solo accerta il formale i... _OMISSIS_ ... collegio, ma permette l’indicazione e la decorrenza da parte della P.A. del termine per il deposito della relazione.
Non è raro il contenzioso per inadempimento dell’attività amministrativa connessa alla mancata ottemperanza ai passaggi descritti in rifermento alla regolare costituzione dell’organo collegiale.

All’uopo si riporta il caso trattato nella sentenza n. 14110/2010 del TAR Sicilia, sez. Palermo, in cui, pur avendo prodotto il ricorso per silenzio-rifiuto perché l’Amministrazione intimata non aveva nominato i due tecnici, i soggetti istanti perseverano nelle logiche impugnative di rigetto della declaratoria di non procedibilità, proprio per la deficitaria definizione dell’iter procedimentale in relazione alla mancata comunicazione del termine di deposito della relazione consequenziale alla nomina del terzo tecnico.

Emerge chiaramente, anche se non direttamente co... _OMISSIS_ ...to di causa, la stretta dipendenza della fissazione del termine di maturazione della relazione e della nomina del terzo tecnico da parte del Presidente del Tribunale, che si ricorda è espressamente disposta dal comma 3 dell’art. 21 in richiamo al comma 4.
Ed è altrettanto chiaro il dovere per l’Ente procedente emettere un provvedimento in cui prenda atto della nomina del terzo tecnico, nonché della corretta composizione del collegio, e comunichi l’indispensabile fissazione del termine per il deposito delle valutazioni conclusive, che poi si ribadisce, se non condivise, possono essere oggetto di impugnazione ex art. 54 d.P.R. 327/2001 s.m.i.

Infine, nulla è previsto in merito alla possibilità di coinvolgimento dei diretti interessati nella nomina di questo tecnico, come è invece disposto dal codice procedurale civilistico in relazione alla nomina del CTU ed ai quesiti a lui posti, che avviene in un’u... _OMISSIS_ ...senza delle parti.

Nel complesso, vagliate tutte le difficoltà interpretative, che possono essere superate soltanto attraverso un lavoro ermeneutico, la conclusione a cui si addiviene per capire la ratio del legislatore in merito alla nomina di un tecnico da parte di un’Autorità “terza” rispetto ai legittimati alla procedura ablatoria è quella di garantire una posizione di neutralità rispetto agli interessi di parte nel corretto svolgimento delle operazioni peritali, oltre che di assicurare anche un “parere” di indubbia qualità perché proveniente da un soggetto opportunamente scelto in base a precipue caratteristiche tecnico-ontologiche di cui deve essere dotato per potere essere iscritto nelle liste di consulenti del Giudice ordinario.