Finalità e condizioni dell'art. 21 T.U. espropri

Le finalità dell’istituto della nomina dei tre tecnici per la determinazione dell'indennità di esproprio sono contraddistinte dalla possibilità di ricorrere ad un’autorevole fonte tecnica per la qualificazione della stima indennitaria, permettendo non solo un incontro della volontà del richiedente, ma anche l’ausilio di un metodo democratico di maggioranza per il riconoscimento della somma dovuta in seguito alla spoliazione della proprietà privata.
I criteri di nomina dei tecnici e le modalità di assunzione della fase decisoria realizzano una garanzia oggettiva di indubbia imparzialità, che difficilmente potrebbe essere raggiunta con la produzione unilaterale di una perizia di valutazione nel contesto di un “tentativo” di concordamento indennitario.
D’altronde la possibilità di verificazione dell’indennità provvisoria tramite la sola indicazione della Commissione istituziona... _OMISSIS_ ... dalla “legge madre” (L.2359/1865) e riproposta dalla legge 865/1971 creava un ferrea cristallizzazione dell’azione amministrativa di deriva eccessivamente autoritaria, fonte di una manifesta ingiustizia per l’espropriato, che avrebbe visto sin troppo spesso respinto ogni suo tentativo di rimpinguare la somma offerta mediante la produzione di una propria perizia.
Il suo coinvolgimento sarebbe quindi stato “ristretto” ad una mera indicazione di quei fattori oggettivamente esistenti che avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione nel calcolo dell’indennità a seconda della natura, agricola o edificabile, del bene immobile interessato dall’opera.
L’offerta dell’indennità provvisoria, così come statuita nel dato progettuale, ha il solo scopo di offrire un’opportunità di incontro tra le parti della procedura espropriativa.
La somma pro... _OMISSIS_ ...tolo non può pertanto essere oggetto di impugnazione, perché mancherebbe la ragione sostanziale e l’interesse ad agire.
Laddove la partecipazione del soggetto espropriando dovesse mancare o l’eventuale accordo si rivelasse fallace “scatterebbero” le fasi alternative di determinazione giudiziale dell’indennità: art. 21 del T.U.Es. mediante il procedimento giudiziale della “terna” peritale; art. 41 mediante la deliberazione della CPE (Commissione Provinciale Espropri).
La prima formata da tecnici di parte, più uno nominato dal Tribunale del circondario dove si trova il bene, la seconda formata da soggetti indicati dalla norma tra esperti in materia urbanistica ed in agricoltura, oltre che da soggetti “istituzionali” quali i responsabili del servizio amministrativo relativo presso le pubbliche autorità.
La scelta tra le due forme procedurali che r... _OMISSIS_ ...efinitiva” l’indennità viene affidata al privato dai commi 2 e 15 dell’articolo 21: in particolar modo il comma 2, quando prevede l’invito al proprietario di avvalersi dell’operosità del collegio peritale; il comma 15, quando invece di conseguenza stabilisce che in difetto della scelta del privato sia l’Autorità espropriante a chiedere la determinazione dell’indennità alla Commissione ex art. 41.(TAR LE n. 76/2019 in www.esproprionline.it)
Condizione basica per l’avvio del procedimento di cui all’art. 21 è dunque rappresentata dal mancato concordamento dell’indennità di esproprio.
Il comma 1 della norma in menzione afferma il vincolo per l’autorità espropriante di formare l’elenco dei proprietari dissenzienti rispetto all’indennità provvisoria offerta.
Segue poi l’invito per il soggetto non concordatario di avvalersi della ... _OMISSIS_ ...ale mediante la designazione di un tecnico di propria fiducia entro i successivi 20 giorni dalla notifica a mezzo ufficiale giudiziario della stessa comunicazione attestante tale facoltà di legge. (art. 21 comma 2)
La formazione di una volontà peritale attiene quindi alla determinazione dell’indennità definitiva e strutturalmente si colloca tra le due fasi di comunicazione dell’indennità provvisoria e la chiusura del procedimento di ablazione rappresentata dal decreto definitivo.
La notifica della stima provvisoria di cui all’art. 20, comma 4 costituisce pertanto la “condicio sine qua non” dell’evento in base al quale garantire il momento partecipativo dell’interessato ed il confronto sul calcolo dell’entità della somma indennitaria.
In questa fase il proprietario può opportunamente fornire gli elementi di prova a suo favore nella valutazione del bene.
... _OMISSIS_ ...ontempo, se l’incontro tra le due volontà non dovesse essere positivo ne scaturirebbe “l’assenza di componimento bonario”, che porterebbe “all’avvio della determinazione peritale definitiva”.

Secondo la giurisprudenza interpretativa, la notifica dell’indennità provvisoria è da intendersi quale presupposto rituale per la richiesta di avvalimento della procedura collegiale, laddove pertanto non dovesse essere rispettata, ma sostituita attraverso mere comunicazione di possibili accordi, comporterebbe l’improcedibilità o, se già avvenuta, la corrispondente “nullità” della nomina dei periti. (Cass. sez. I 1003/2013 in www.esproprionline.it)

Rilevato che la procedura prevista dall’art. 21 apre ad una possibile definizione rispetto all’indennità provvisoria, si presuppone che sia pendente un procedimento di esproprio, se ciò non fosse non potrebbe essere azionata... _OMISSIS_ ...ficato.

Essa si “incastra” in una delle fasi procedimentali che portano all’atto di esproprio definitivo, rispetto al quale si pone in rapporto di specialità prodromico alla sua emanazione.

Pendenza di procedimento di esproprio ed offerta dell’indennità provvisoria costituiscono la validazione dell’attivazione del rito collegiale, difettando i quali esso non trova compiutamente ragione giuridica.

Si ritiene doveroso specificare che affinché possa correttamente instaurarsi il meccanismo di formazione del collegio peritale, tenuto conto che questo avviene per le motivazioni appena descritte, occorre rispettare i tempi della procedura e dare comunque risalto a quelli che costituiscono i tentativi di incontro delle due volontà (espropriante ed espropriato), i quali rappresentano sempre una deflazione anche dell’istituto di cui all’art. 21.
Più seg... _OMISSIS_ ...rmini da considerare sono quelli indicati dall’art. 20 T.U.Es.
Divenuto efficace l’atto dichiarativo della pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni, deve essere compilato l’elenco dei beni che si intendono espropriare, i relativi proprietari e le somme quantificate per l’ablazione. (art. 20, comma 1)
Tale elenco deve essere notificato ai privati, che possono presentare le loro considerazioni entro ulteriori trenta giorni.
In questo contesto si ha una mera indicazione della stima indennitaria, che può essere oggetto di modifica con le eventuali osservazioni tecniche degli stessi aventi diritto.
Invero, la formale accettazione della somma può avvenire soltanto con l’offerta della stessa a norma dell’art. 20, comma 4.
Ne segue che la mera indicazione di cui al comma 1 sia prevista al solo fine di instaurare un contraddittorio sul qu... _OMISSIS_ ...
Soltanto se l’accettazione non avviene, ed esaurito il “mandato esplorativo” di cui al primo comma, l’Autorità invita il proprietario a comunicare nei successivi venti giorni se intende avvalersi del procedimento di cui all’art. 21 per la determinazione definitiva dell’indennità, non prima. (art. 21, comma 2)
Con tutta probabilità, infatti, il proprietario può ben decidere di avvalersi di un accordo di cessione ex art. 45 T.U.Es. e raggiungere un punto in comune per “l’amicale” definizione della procedura, soluzione di fatto auspicata dal legislatore del 2001.
È possibile ovviare al termine di cui all’art. 21, comma 2 se il proprietario in una precedente fase del procedimento di determinazione dell’indennità abbia già manifestato la volontà di designare un tecnico di propria fiducia ai fini del procedimento peritale secondo quanto disposto dall’art. 20... _OMISSIS_ ...s.