Il valore di arbitrato rituale di cui all'art. 21 t.u. espropri

L’art. 21 del D.P.R. 327/2001, nel definire il procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, illustra uno speciale procedimento deflattivo di un possibile contenzioso tramite il rito giudiziario di opposizione dell’indennità articolata in decreto, così come definita dalla Commissione provinciale espropri.
In particolare, esso rappresenta una delle modalità di definizione della stima attraverso l’uso di una relazione peritale suscettibile di paragone, anche se in via ipotetica ed astratta, dalla giurisprudenza in tema con l’arbitrato rituale disciplinato dall’art. 806 ss c.p.c.
Ciò in quanto si assume possa avere lo stesso carattere procedimentale deflattivo dell’Istituto codicistico richiamato, ma ne diverge sicuramente sotto diversi aspetti.
Anche se questo è un punto controverso che necessiterebbe di ulteriore approfo... _OMISSIS_ ...altà, come di seguito maggiormente specificato, l’art. 21 apre più correttamente ad un sub-procedimento amministrativo della fase principale di formazione della stima indennitaria, che la conduce verso una misura definitiva rispetto a tutte le parti coinvolte in alternativa a quello che è l’iter tracciato dall’art. 41 secondo l’attività svolta dalla Commissione provinciale espropri, pur se anch’essa è comunque formata da esperti del settore.
Diversa la fattispecie in cui il trasferimento del diritto oggetto di ablazione sia stato “cristallizzato” in un accordo di cessione bonaria.
In questo caso, infatti, le parti formalizzano la vicendevole volontà di definire la procedura di esproprio secondo la via dell’accordo di cessione ex art. 45 del Testo Unico, nel quale può espressamente essere raggiunta l’intesa anche in riferimento alla somma da liquidare per l’ablazi... _OMISSIS_ ... terza via sostitutiva di quelle stabilite dal Testo Unico negli artt. 21 e 41.
In giurisprudenza, invero è nota anche l’eventualità che nell’accordo di cessione la somma indennitaria dovuta sia deciso che venga rimessa al prudente apprezzamento del collegio dei tecnici opportunamente richiesto.
Il richiamo dello strumento peritale può essere contenuto e disciplinato nelle clausole dedicate del negozio giuridico, che espressamente prevedano l’applicazione analogia dell’art. 806 c.p.c. e, in particolare, dell’art. 825 c.p.c. sull’esecuzione e sulla produzione degli effetti del lodo arbitrale.
Tuttavia, è bene osservare che l’inquadramento nella disciplina dell’arbitrato dello strumento scelto per la definizione dell’obbligazione economica dell’atto di cessione assume sempre un valore marginale ed integrativo della determinazione principale... _OMISSIS_ ...to del diritto, nonché dell’occupazione del bene statuita nello stesso accordo.
Da ciò se ne osserva che la formalità con cui si stabilisce il “quantum debeatur” della somma occorrente alla perfezione dell’attività espropriativa acquisisce sempre le caratteristiche di una procedura secondaria di statuizione sul valore indennitario del bene oggetto di ablazione, anche se condotta con le regole proprie dell’arbitrato.
In conclusione, pur ammettendosi in via generica ed astratta che nella fattispecie suddetta la procedura di cui all’art. 21 del T.U.Es. costituisca un arbitrato rituale, ciò nondimeno non deve ammettersi il concepimento che la relazione arbitrale assuma il valore di un vero e proprio lodo con tanto di richiamo analogico della produttività dei suoi effetti ex art. 825 c.p.c., essendo invece più propriamente da inquadrare come “atto di esecuzione di una clausola introdut... _OMISSIS_ ...izia contrattuale”.