Lavori ed atti vietati in modo assoluto nella fascia di rispetto delle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> TIPOLOGIE --> CORSI D'ACQUA

Il divieto di edificazione a distanza inferiore a 4 o 10 metri dai canali di bonifica stabilito dall'art. 133 R.D. 368/1904 si differenzia da quello di cui all'art. 96 lett. f) R.D. 523/1904 per i corsi d'acqua più importanti perché è assolutamente inderogabile da parte delle discipline locali.

Il divieto di edificazione a distanza inferiore a 4 o 10 metri dai canali di bonifica stabilito dall'art. 133 R.D. 368/1904 si applica anche agli interventi di demolizione e successiva fedele ricostruzione, naturalmente con il minor sacrificio possibile ed entro limiti di adeguata proporzionalità e dimostrata funzionalizzazione all'interesse pubblico relativo alla più funzionale ed efficace manutenzione di argini, sponde, corsi d’acqua e canali e/o se presenti rischi in ordine all’esondazione e al naturale deflusso del... _OMISSIS_ ...
L'interesse del privato proprietario al mantenimento dell’edificio entro la fascia di rispetto dei canali di bonifica (art. 133 R.D. 368/1904) e a distanza inferiore a quella minima è ttelato solo se ed in quanto l’immobile non subisca alcuna trasformazione fisica, rimanga tal quale, come esistente: peraltro, nemmeno in tale ipotesi l'interesse ha una tutela assoluta, potendo disporsi l'arretramento o l'abbattimento dell'immobile che “rechi pregiudizio” all’interesse pubblico relativo alla più funzionale ed efficace manutenzione di argini, sponde, corsi d’acqua e canali e/o se presenti rischi in ordine all’esondazione e al naturale deflusso delle acque.

Il limite minimo di quattro metri di distanza dal canale di bonifica (art. 133 R.D. 368/1904) non è derogabile nemmeno dal Consorzio di bonifica.

La “fascia fiume” è la fascia di rispetto pari a metri dieci prevista dall’art. 96, lett.... _OMISSIS_ ... 523 del 1904 e rispetto alla quale l'art. 115 del d.lgs. n. 152 del 2006 si è limitato solo a disciplinare gli interventi ammissibili ai fini della stabilizzazione delle sponde e del mantenimento dei valori ambientali presenti.

Il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali (c.d. fascia di servitù idraulica), contenuto nell’art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 risponde all’evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni.

Il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali (c.d. fascia di servitù idraulica), contenuto nell’art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 ha carattere assoluto ed inderogabile.

L'art. 96 lett. f) R.D. ... _OMISSIS_ ...ale stabilisce che i fabbricati non possono sorgere a distanza inferiore a dieci metri dal piede degli argini dei corsi d'acqua, è applicabile anche quando i corsi d'acqua siano stati coperti da una strada pubblica

I divieti di edificazione sanciti dall'art. 96 R.D. 523/1904, informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali ovvero di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, debbono ritenersi non operativi soltanto quando risulta oggettivamente non sussistente una massa di acqua pubblica suscettibile di essere utilizzata ai predetti fini.

Il divieto di cui all'art. 96 lett. g) R.D. 523/1904 si riferisce anche ai cumuli di materiale lapideo, di cui, di conseguenza, è vietato il posizionamento lungo gli argini dei fiumi.

I divieti posti dall'art. 96 R.D. 523/1904 sono inderogabili e sono posti a tutela non solo della demanialità... _OMISSIS_ ... soprattutto del libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici ed dell’agevole svolgimento dei lavori di manutenzione di volta in volta necessari a tale scopo.

L'obbligo di motivazione dei provvedimenti che ordinano il ripristino dello status quo ante in caso di violazione dell'art. 96 R.D. 523/1904 è da ritenersi assolto mediante il semplice richiamo alle norme di legge o regolamento ritenute violate, stante il carattere tendenzialmente vincolato e doveroso degli stessi.

Il divieto di edificazione di cui all'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 si applica anche alle sponde dei laghi: tale disposizione, infatti, ha la finalità di consentire il libero deflusso delle acque, e tale necessità si impone pure con riguardo alle acque dei laghi, anch’esse soggette a innalzamenti di livello.

In presenza di un divieto di edificabilità, l’esistenza di eventuali abusi edilizi non potrebbe di per s... _OMISSIS_ ...a pretesa a identico trattamento.

Alla luce del generale divieto di costruzione di opere in prossimità degli argini dei corsi d’acqua, il rinvio alla normativa locale ex art. 96 del r.d. n. 523 del 1904 assume carattere eccezionale; tale normativa, per prevalere sulla norma generale, deve avere carattere specifico, ossia essere una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l'eventuale deroga; nulla vieta che la norma locale sia espressa anche mediante l'utilizzo di uno strumento urbanistico, come può essere il piano regolatore generale, ma occorre che tale strumento contenga una norma esplicitamente dedicata alla regolamentazione delle distanze delle costruzioni da... _OMISSIS_ ...e in eventuale deroga alla disposizione della lettera f) dell’art. 96, in relazione alla specifica condizione locale delle acque di cui trattasi.

Nel divieto di cui all'art. 96 R.D. 523/1904 è inclusa ogni opera che alteri o lo stato o la forma o le dimensioni o la resistenza dell'argine, trattandosi di ipotesi che la legge prevede tutte in via alternativa tra loro, poiché l'alterazione dello stato dei luoghi, che la norma intende assolutamente impedire, può derivare dalla modificazione anche di una soltanto delle caratteristiche dell'argine, senza che occorra che la modificazione le investa tutte.

La potatura di una siepe collocata sulla parte esterna dell'argine non rientra nel divieto di cui all'art. 96 R.D. 523/1904.

Il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibil... _OMISSIS_ ...ento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici; cioè, esso è teso a garantire le normali operazioni di ripulitura/manutenzione e a impedire le esondazioni delle acque.

L'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 risponde all'evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni.

L'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 opera con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l'inedificabilità assoluta della fascia di rispetto.

La disciplina delle fasce di rispetto delle costruzioni dai corsi d'acqua trova la sua fonte normativa: a) nell'art. 133, lett. a), R.D. 368/1904 che si applica ai corsi d'acqua/canali facenti parte del sistema di... _OMISSIS_ ...vede una distanza minima da 4 a 10 metri, secondo l'importanza del corso d'acqua; b) nell'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904, che si applica ai restanti corsi d'acqua e prevede la distanza minima di dieci metri.

L’articolo 96, primo comma, lettera f), del R.D. 25.7.1904, n. 523, ha introdotto il divieto assoluto di costruire a distanza minore di 10 metri dalle acque pubbliche (compresi alvei, sponde e difese).

Nella Provincia autonoma di Trento il divieto assoluto di costruire a distanza minore di 10 metri dalle acque pubbliche è stato derogabile dall’articolo 7 della l.p. n. 18 del 1976, la quale ha però previsto che eventuali deroghe possono essere concesse solo fino alla distanza di metri 4.

Il riferimento alle “discipline vigenti nelle diverse località” contenuto nell'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 deve intendersi come un rinvio mobile ad una disciplina non applicabile sull’intero territorio nazion... _OMISSIS_ ... conto delle specificità locali; tale carattere è riferibile anche alla disciplina regionale.

L'art. 96, lett. f), del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, ha carattere sussidiario, essendo destinato a prevalere solo in assenza di una specifica normativa locale. Tuttavia, quest'ultima, che può anche essere contenuta nello strumento urbanistico, per derogare alla norma statale, deve essere espressamente destinata alla regolamentazione delle distanze dagli argini, esplicitando le condizioni locali e le esigenze di tutela delle acque e degli argini che giustifichino la determinazione di una distanza maggiore o minore di quella indicata dalla norma statale.

I divieti di edificazione sanciti dall'art 96, lett F), del RD 25 luglio 1904, n 523 (tu delle leggi sulle opere idrauliche), sono precipuamente informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali per i... _OMISSIS_ ...sciplinati dalla speciale legislazione sulle acque, o, comunque, di assicurare, ai fini di pubblico interesse, il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici: ne consegue che, qualora risulti oggettivamente non sussistente una massa d'acqua pubblica suscettibile di essere utilizzata ai suesposti fini pubblicistici, deve escludersi la operatività, ad ogni effetto, dei divieti predetti.

L'unico soggetto legittimato a far valere la violazione delle distanze da un canale è l’ente proprietario del canale stesso e non altri soggetti.

La sistemazione o l’ampliamento di una strada possono comportare la modifica dell’alveo di un torrente, ma questo non significa che tali interventi siano automaticamente in contrasto con il vincolo idraulico: in realtà, il compito dei comuni nell’esercizio delle funzioni di polizia idraulica è proprio quello di individuare le condizioni tecniche idonee a ... _OMISSIS_ ...tenziamento delle infrastrutture e allo stesso tempo il mantenimento (e se possibile il miglioramento) del regolare deflusso delle acque.

La presenza del vincolo idraulico non impedisce la realizzazione di un intervento privato di sistemazione dell’alveo del torrente e di messa in sicurezza della strada demaniale, che risulta esposta alle esondazioni, a condizione che il Comune (anche avvalendosi delle competenti strutture tecniche regionali e provinciali) stabilisca esattamente le prescrizioni tecniche in grado di preservare, e possibilmente migliorare, il regolare deflusso delle acque.

I divieti di edificazione e movimento terra previsti dall’art. 96 comma 1-f del RD 523/1904 a tutela del vincolo idraulico (integrati, nella Regione Lombardia, dalla disciplina regionale di cui alla DGR n. 7/7868 del 25 gennaio 2002, e successive modifiche, sulla polizia idraulica di competenza comunale) devono essere intesi non tanto come strumenti di p... _OMISSIS_ ... stato attuale dei luoghi, ma come misure dirette a impedire l’alterazione del regolare deflusso delle acque.

La disciplina di cui all'art. 96 r.d. 523\1904, che impone la distanza minima di dieci metri dal piede degli argini e loro accessori per i lavori di scavo, ha carattere sussidiario, essendo destinata a prevalere solo in assenza di una specifica normativa locale. La disciplina derogatoria, che può anche essere contenuta nello strumento urbanistico, deve comunque essere espressamente destinata alla regolamentazione delle distanze dagli argini, esplicitando le condizioni locali e le esigenze di tutela delle acque e degli argini stesi che giustifichino la determinazione di una distanza maggiore o minore di quella indicata dalla norma statale.

Il divieto di costruzione di opere sugli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904, risponde all'esigenza di natura pubblicistica di assicurare non solo la possibilità d... _OMISSIS_ ...delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici e ha carattere legale e inderogabile.

Ai fini del divieto di costruzione di opere sugli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 è irrilevante la circostanza che manchi una sorgente a monte e che, pertanto, abitualmente non vi scorra acqua, perché anche un fossato creatosi naturalmente tra due rilievi collinari, convogliando le acque meteoriche, può determinare il dilavamento dei terreni, mettendone in pericolo la stabilità e turbando il regime delle acque superf...


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