VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> TIPOLOGIE --> CORSI D'ACQUA
Nella Regione Puglia la lama e la gravina, che costituiscono specie nell’ambito del genus torrenti, risultano entrambe tutelate col vincolo di inedificabilità dell’art. 51, lettera h), della l.r. n. 56/80, tutela successivamente ribadita con la l.r. n. 30/90.
Sono di interesse paesaggistico e sottoposte alle disposizioni di tutela per legge, tra gli altri, i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. 11 dicembre 1933, n.1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ma il vincolo limitativo dell’edificabilità è escluso nelle aree ricadenti nelle zone A e B dei PRG vigenti alla data del 6 settembre 1985.
La fascia di protezione di 150 metri va misurata dal limite di piena ordinaria del corso ... _OMISSIS_ ...sso coincidente con il ciglio di sponda sia esso coincidente con il piede esterno dell’argine, mentre restano a tal fine estranee le barriere protettive preordinate a contrastare le piene straordinarie.
Gli strumenti urbanistici non hanno la capacità di far venir meno la natura direttamente impressa ad un’acqua pubblica dalla previsione legislativa.
Il divieto di piantagione di alberi, di edificazioni o fabbriche e di movimento del terreno del piede esterno e interno degli argini ad una certa distanza dal corso d’acqua (che per i manufatti è da 4 a 10 metri secondo l’importanza del corso d’acqua medesimo) vale non solo per i corsi d’acqua superficiali, ma anche per le altre opere di bonificazione di cui all'art. 133, co. 1, R.D. 368/1904, tra le quali va certamente compresa anche la tombinatura che non può dirsi come tale opera definitiva, essendo possibile riportare in qualunque momento il corso d’acqua all... _OMISSIS_ ...nte.
Il rispetto delle distanze di cui all'art. 133 R.D. 368/1904 deve ritenersi inderogabile anche per i corsi d’acqua tombinati, al fine di consentire uno spazio di manovra nel caso di necessità di porre in essere attività di manutenzione delle condutture.
Il divieto di costruzione di opere ad una determinata distanza dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96 lett. f) R.D. 523/1904 ha carattere assoluto ed inderogabile, in quanto teso a consentire le normali operazioni di ripulitura e di manutenzione, e di impedire le esondazioni delle acque.
La deroga contenuta nell'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 per cui la distanza minima dai corsi d'acqua si applica in mancanza di "discipline vigenti nelle diverse località" è di carattere eccezionale: pertanto, la normativa locale, per prevalere sulla norma generale, deve avere carattere specifico, ossia essere una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutel... _OMISSIS_ ... alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l'eventuale deroga.
Nulla vieta che la norma locale che deroghi alla distanza stabilita dall'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 sia espressa anche mediante l'utilizzo di uno strumento urbanistico, come può essere il piano regolatore generale, ma occorre che tale strumento contenga una norma esplicitamente dedicata alla regolamentazione delle distanze delle costruzioni dagli argini anche in eventuale deroga al R.D. 523/1904 in relazione alla specifica condizione locale delle acque di cui trattasi.
Le disposizioni contenute nel P.T.P.R. devono ritenersi inidonee a derogare alla distanza stabilita dall'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 in ragione sia della loro valenza generale ed indistinta per tutto il... _OMISSIS_ ...ionale sia della diversa finalità di tutela ambientale – propria delle norme contenute in un piano paesistico – che esse intedono perseguire.
La pulizia del letto di un corso d'acqua non fa venir meno la relativa rischiosità idraulica se questa risulta giuridicamente tuttora in essere per effetto di un vincolo di inedificabilità assoluta.
Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quelli dell'autore di un abuso edilizio a ridosso di un corso d'acqua appaiono del tutto recessivi rispetto all’interesse pubblico ad evitare il possibile rischio all’incolumità delle persone coinvolte nella sua attività produttiva.
Il divieto di edificazione a distanza inferiore a 4 o 10 metri dai canali di bonifica stabilito dall'art. 133 R.D. 368/1904 si differenzia da quello di cui all'art. 96 lett. f) R.D. 523/1904 per i corsi d'acqua più importanti perché è assolutamente inderogabile da parte delle discipline locali.
I... _OMISSIS_ ...ificazione a distanza inferiore a 4 o 10 metri dai canali di bonifica stabilito dall'art. 133 R.D. 368/1904 si applica anche agli interventi di demolizione e successiva fedele ricostruzione, naturalmente con il minor sacrificio possibile ed entro limiti di adeguata proporzionalità e dimostrata funzionalizzazione all'interesse pubblico relativo alla più funzionale ed efficace manutenzione di argini, sponde, corsi d’acqua e canali e/o se presenti rischi in ordine all’esondazione e al naturale deflusso delle acque.
L'interesse del privato proprietario al mantenimento dell’edificio entro la fascia di rispetto dei canali di bonifica (art. 133 R.D. 368/1904) e a distanza inferiore a quella minima è ttelato solo se ed in quanto l’immobile non subisca alcuna trasformazione fisica, rimanga tal quale, come esistente: peraltro, nemmeno in tale ipotesi l'interesse ha una tutela assoluta, potendo disporsi l'arretramento o l'abbattimento dell'immobil... _OMISSIS_ ...chi pregiudizio” all’interesse pubblico relativo alla più funzionale ed efficace manutenzione di argini, sponde, corsi d’acqua e canali e/o se presenti rischi in ordine all’esondazione e al naturale deflusso delle acque.
Il limite minimo di quattro metri di distanza dal canale di bonifica (art. 133 R.D. 368/1904) non è derogabile nemmeno dal Consorzio di bonifica.
La “fascia fiume” è la fascia di rispetto pari a metri dieci prevista dall’art. 96, lett. f, del r.d. n. 523 del 1904 e rispetto alla quale l'art. 115 del d.lgs. n. 152 del 2006 si è limitato solo a disciplinare gli interventi ammissibili ai fini della stabilizzazione delle sponde e del mantenimento dei valori ambientali presenti.
Il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali (c.d. fascia di servitù idraulica), contenuto nell’art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 ha carattere assoluto ed ... _OMISSIS_ ...RLF|
Il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali (c.d. fascia di servitù idraulica), contenuto nell’art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 risponde all’evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni.
L'art. 96 lett. f) R.D. 523/1904, il quale stabilisce che i fabbricati non possono sorgere a distanza inferiore a dieci metri dal piede degli argini dei corsi d'acqua, è applicabile anche quando i corsi d'acqua siano stati coperti da una strada pubblica
I divieti di edificazione sanciti dall'art. 96 R.D. 523/1904, informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali ovvero di assicurare il libero deflusso delle acque scorre... _OMISSIS_ ...torrenti, canali e scolatoi pubblici, debbono ritenersi non operativi soltanto quando risulta oggettivamente non sussistente una massa di acqua pubblica suscettibile di essere utilizzata ai predetti fini.
Il divieto di cui all'art. 96 lett. g) R.D. 523/1904 si riferisce anche ai cumuli di materiale lapideo, di cui, di conseguenza, è vietato il posizionamento lungo gli argini dei fiumi.
I divieti posti dall'art. 96 R.D. 523/1904 sono inderogabili e sono posti a tutela non solo della demanialità delle acque ma soprattutto del libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici ed dell’agevole svolgimento dei lavori di manutenzione di volta in volta necessari a tale scopo.
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti che ordinano il ripristino dello status quo ante in caso di violazione dell'art. 96 R.D. 523/1904 è da ritenersi assolto mediante il semplice richiamo alle norme di legge o regolamento riten... _OMISSIS_ ...ante il carattere tendenzialmente vincolato e doveroso degli stessi.
Il divieto di edificazione di cui all'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 si applica anche alle sponde dei laghi: tale disposizione, infatti, ha la finalità di consentire il libero deflusso delle acque, e tale necessità si impone pure con riguardo alle acque dei laghi, anch’esse soggette a innalzamenti di livello.
In presenza di un divieto di edificabilità, l’esistenza di eventuali abusi edilizi non potrebbe di per sé legittimare la pretesa a identico trattamento.
Alla luce del generale divieto di costruzione di opere in prossimità degli argini dei corsi d’acqua, il rinvio alla normativa locale ex art. 96 del r.d. n. 523 del 1904 assume carattere eccezionale; tale normativa, per prevalere sulla norma generale, deve avere carattere specifico, ossia essere una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dag... _OMISSIS_ ... costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l'eventuale deroga; nulla vieta che la norma locale sia espressa anche mediante l'utilizzo di uno strumento urbanistico, come può essere il piano regolatore generale, ma occorre che tale strumento contenga una norma esplicitamente dedicata alla regolamentazione delle distanze delle costruzioni dagli argini anche in eventuale deroga alla disposizione della lettera f) dell’art. 96, in relazione alla specifica condizione locale delle acque di cui trattasi.
Nel divieto di cui all'art. 96 R.D. 523/1904 è inclusa ogni opera che alteri o lo stato o la forma o le dimensioni o la resistenza dell'argine, trattandosi di ipotesi che la legge prevede tutte in via alternativa tra loro, poiché l'alterazione dello stato dei luoghi, che la norma intend... _OMISSIS_ ... impedire, può derivare dalla modificazione anche di una soltanto delle caratteristiche dell'argine, senza che occorra che la modificazione le investa tutte.
La potatura di una siepe collocata sulla parte esterna dell'argine non rientra nel divieto di cui all'art. 96 R.D. 523/1904.
Il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici; cioè, esso è teso a garantire le normali operazioni di ripulitura/manutenzione e a impedire le esondazioni delle acque.
L'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 risponde all'evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del rego... _OMISSIS_ ...o delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni.
L'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 opera con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l'inedificabilità assoluta della fascia di rispetto.
La disciplina delle fasce di rispetto delle costruzioni dai corsi d'acqua trova la sua fonte normativa: a) nell'art. 133, lett. a), R.D. 368/1904 che si applica ai corsi d'acqua/canali facenti parte del sistema di bonifica e prevede una distanza minima da 4 a 10 metri, secondo l'importanza del corso d'acqua; b) nell'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904, che si applica ai restanti corsi d'acqua e prevede la distanza minima di dieci metri.
L’articolo 96, primo comma, lettera f), del R.D. 25.7.1904, n. 523, ha introdotto il divieto assoluto di costruire a distanza minore di 10 metri dalle acque pubbliche (compresi alvei, sponde e difese).
Nella Prov... _OMISSIS_ ...di Trento il divieto assoluto di costruire a distanza minore di 10 metri dalle acque pubbliche è stato derogabile dall’articolo 7 della l.p. n. 18 del 1976, la quale ha però previsto che eventuali deroghe possono essere concesse solo fino alla distanza di metri 4.
Il riferimento alle “discipline vigenti nelle diverse località” contenuto nell'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 deve intendersi come un rinvio mobile ad una disciplina non applicabile sull’intero territorio nazionale e che tenga conto delle specificità locali; tale carattere è riferibile anche alla disciplina regionale....
...continua.
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