Il vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto del demanio marittimo

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> MARITTIMA

La disciplina vincolistica “assoluta” di fonte regionale delle fasce di rispetto marittime (nella specie dettata dalla l.r. Puglia n. 56/1980) non è stata abrogata bensì addirittura rafforzata dal d.l. n. 312 del 1985, convertito in l. n. 431 del 1985, ossia da una concorrente fonte legislativa statuale, medio tempore sopravvenuta, e che concordemente con quanto già disposto dal legislatore regionale, impone un’inderogabile vincolo di inedificabilità sulla fascia di 300 metri dalla costa fino all’adozione dei nuovi piani paesistici regionali previsti dall'art. 1-bis del medesimo d.l. n. 312.

Il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia dei 150 metri dalla battigia si applica pure alle pertinenze.

Ove un corpo idrico (quale uno stagno) presenti segni evidenti del collega... _OMISSIS_ ...re, deve ritenersi che lo stesso faccia parte del demanio marittimo, con la conseguenza che le sue sponde sono assimilabili alla linea di battigia marina e rilevano pertanto ai fini dell'individuazione della fascia di inedificabilità assoluta dei 300 metri.

Per ottenere il titolo edilizio (nella specie, il condono), è l’intero immobile che deve trovarsi oltre la fascia dei 150 m dal mare e non solo un suo spigolo.

L’edificazione di nuove costruzioni è vietata nella fascia profonda 100 metri dal perimetro interno del demanio marittimo.

Il nulla osta di cui all'art. 55 del Codice della navigazione è necessario sia con riferimento a nuove opere da realizzare che con riferimento a manufatti da demolire: esso infatti va inquadrato tra le limitazioni imposte ex lege alla proprietà privata retrostante per opere che devono realizzarsi in prossimità del demanio marittimo entro la c.d. fascia di rispetto dei trenta metri dal... _OMISSIS_ ...ale stesso.

L’art. 35 d.P.R. n. 380 del 2001 può legittimare l’azione repressiva comunale ai fini della rimozione delle opere edificate sul demanio marittimo, ma non anche di quelle che si trovano su un terreno privato, ancorché ubicato nella fascia di rispetto demaniale.

Le opere abusivamente realizzate nella fascia di inedificabilità di 150 metri dalla battigia debbono ritenersi insanabili, in quanto il vincolo riveste carattere assoluto e inderogabile.

L’inedificabilità della fascia costiera è un principio fondamentale della legislazione statale.

Il vincolo paesistico, per i territori costieri compresi nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia, è stato introdotto col decreto ministeriale del 21 settembre 1984, seguito dalle norme primarie contenute nel decreto legge n. 312 del 1985, convertito in legge n. 431 del 1985, poi assorbito dal d.lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999, con più rece... _OMISSIS_ ...isciplina contenuta negli articoli 142 e seguenti del d.lgs. n. 42 del 2004, che detta anche i principi, a cui debbono attenersi i piani paesistici territoriali, tanto da potersi concludere che l’inedificabilità della fascia costiera corrisponda ad un principio fondamentale della legislazione statale, ribadito dall’art. 33, comma 1, lettera b) della legge n. 47 del 1985.

La «battigia» a cui far riferimento per il computo della fascia di rispetto costiera è il piano inclinato dove si manifesta il fenomeno del flutto montante e della risacca, in condizioni di mare medio: in buona sostanza, si tratta della linea naturale di contatto della terra con il mare, determinata dal limite massimo delle mareggiate ordinarie di ogni stagione, con esclusione dei soli fenomeni costieri particolari ed eccezionali.

L'inserimento nel mare di una barriera frangiflutti artificiale, se ha lo scopo di preservare la costa dalle mareggiate, n... _OMISSIS_ ...ingere il limite della fascia di rispetto costiera ed autorizzare la costruzione di edifici più a ridosso del mare.

Le opere dell'uomo realizzabili nella fascia di rispetto di trenta metri dal confine demaniale marittimo (art. 55 c.nav.) sono soltanto quelle tese a soddisfare necessità e limitate nel tempo, atteso che con l’espressione nuova opera il legislatore ha inteso riferirsi a tutti i manufatti ancorati stabilmente al suolo e destinati a soddisfare esigenze durevoli.

In zona coperta da vincolo di inedificabilità assoluta, qual è quello apposto lungo le coste, non può essere autorizzato, a prescindere dalla valutazione dell'incremento di cubatura, l'intervento edilizio che comporti diversa distribuzione della volumetria assentibile, unitamente a differente altezza e ad una diversificata sagoma dell’edificio complessivamente considerato.

L'eccezione di usucapione è inconferente laddove l'amministrazione contes... _OMISSIS_ ...ssibilità di edificare all’interno della fascia di rispetto.

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> TIPOLOGIE --> MARITTIMA --> REGIONI E PROVINCE --> PUGLIA

L’edificazione nella fascia dei 300 metri dalla costa, di cui all'articolo 51, lettera f), della l.r. Puglia n. 56 del 1980, non è rapportabile alla disciplina di cui all’art. 32 della l. n. 47 del 1985 (c.d. “inedificabilità relativa”), bensì a quella di cui all'anzidetto art. 33 della medesima legge, relativa a opere non suscettibili di sanatoria: di conseguenza, non è possibile provvedere al riguardo con le varianti di recupero, stante anche il divieto contenuto nell’art. 5, quinto comma, della l.r. 13 maggio 1985, n. 26, in forza del quale “non è possibile formare la variante per le opere non suscettibili di sanatoria di cui all’art. 33 della l. 47 del 1985".
... _OMISSIS_ ... divieto di edificazione nella fascia costiera di cui all'art. 51, lett. f), della l.r. Puglia 56 del 1980 non rappresenta una misura di salvaguardia ma un vincolo d’inedificabilità assoluta preclusivo del rilascio della concessione edilizia fino all’adozione del piano territoriale.

L’art. 51, lett. f), della l.r. Puglia 56 del 1980 vieta qualsiasi edificazione entro la fascia costiera di trecento metri, per cui è legittimo il diniego di sanatoria espresso dal Comune per abusi edilizi realizzati entro tale fascia, a nulla valendo la previsione di piani finalizzati al recupero degli insediamenti abusivi, atteso che non è possibile formare varianti per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 33 della l. 47 del 1985.

L’art. 51, lett. f), della l.r. Puglia n. 56 del 1980 non esorbita dalle competenze del legislatore regionale in quanto essa è preordinata alla formazione di una pianificazione di ord... _OMISSIS_ ...r il territorio regionale già consentita per effetto del trasferimento delle relative funzioni avvenuta a’ sensi del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.

La previsione di fonte statuale di cui al d.m. 21 settembre 1984 non coincide puntualmente con quella dell’art. 51, lett. f), della l.r. Puglia n. 56 del 1980 per quanto attiene all’identificazione spaziale del vincolo. Nella legge regionale i 300 metri della fascia di inedificabilità si computano infatti “dal confine del demanio marittimo”, e ciò, quindi, con evidente e allora del tutto necessitato riferimento alla delimitazione di quest’ultimo effettuabile a’ sensi dell’art. 32 del codice della navigazione, e in modo comunque da escludere l’ambito demaniale marittimo dall’applicazione della legge regionale medesima, non essendo stato ancora a quel momento emanata da parte dello Stato né la disciplina applicativa dell’art. 59 del d.P.R. n. 616 de... _OMISSIS_ ...di delega alle Regioni delle funzioni in materia di utilizzo di tali aree demaniali per finalità turistico-ricreative, né disposto nei riguardi delle Regioni medesime il conferimento delle ulteriori funzioni in materia di demanio marittimo contemplate dall’art. 105, lett. l) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Nel decreto ministeriale, invece, i 300 metri si computano viceversa “dalla linea di battigia”, ossia la linea su cui nella spiaggia si infrangono le onde, e comprende quindi anche l’antistante porzione di suolo che afferisce al demanio marittimo.

L’avvenuta recezione del d.m. 21 settembre 1984 nel contesto del susseguente d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, in l. 8 agosto 1985, n. 431 non ha determinato la tacita abrogazione per incompatibilità dell’art. 51, lett. f) della l.r. Puglia n. 56 del 1980, con la conseguente imposizione nelle aree da esso per l’innanzi vincolate dell’an... _OMISSIS_ ...di inedificabilità “relativa” in sostituzione di quello di inedificabilità “assoluta”.

Anche dopo l'entrata in vigore della l. 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione con modifiche del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, risulta a fortiori confermato il divieto di edificazione entro la fascia di trecento metri dal confine del demanio marittimo introdotto dall'art. 51, primo comma, lett. f), della legge regionale Puglia n. 56 del 1980 e ciò in quanto la disciplina ivi contenuta non va configurata quale mera misura di salvaguardia, ex lege, bensì come disposizione introduttiva di un vincolo di inedificabilità assoluta e, in quanto tale, preclusiva del rilascio della concessione edilizia fino all'adozione del piano territoriale.

La L.R. Puglia 35/1974 pone un vincolo di inedificabilità assoluta.

Il divieto di edificazione di qualsiasi opera entro la fascia dei 300 metri dal confine del demanio marittimo... _OMISSIS_ ...iù elevato dal mare, posto dall’art. 51, lett. f) L.R. Puglia 56/1980, costituisce nella Regione Puglia un vincolo assoluto di inedificabilità al punto che è di ostacolo alla sanatoria di qualsiasi abuso edilizio senza eccezioni, limiti o condizionamenti e si applica anche alle antenne per la radiotelefonia.

La fascia di rispetto marittima pone un vincolo di inedificabilità assoluta.

Il divieto di opere edilizie entro la fascia di 500 m dalla linea di battigia del mare previsto dall'art. 51 L.R. Puglia 56/1980 è operativo anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 312/1985 conv. in legge 431/1985.

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> TIPOLOGIE --> MARITTIMA --> REGIONI E PROVINCE --> SARDEGNA

La deroga al vincolo di inedificabilità assoluta nei 300 metri dalla linea di battigia introdotto dalla L.R. Sardegna 45/1989 previsto dall'art. 10-bis, co... _OMISSIS_ ...riferibile soltanto alle lottizzazioni ove le opere di urbanizzazione, anche secondaria, siano state interamente eseguite nel termine decennale previsto dall'art. 28 legge 1142/1950.

La deroga al divieto di edificabilità nei 300 metri dalla linea di battigia prevista dall'art. 10-bis L.R. Sardegna 45/1989 trova applicazione solo nelle seguenti ipotesi: a) il termine decennale per il completamento delle opere di urbanizzazione non risulti scaduto al momento del nuovo insediamento edilizio, sempre che le opere stesse siano state quanto meno avviate (ipotesi espressamente contemplata dalla norma); b) il termine in questione sia scaduto ma le opere di urbanizzazione siano state interamente e tempestivamente eseguite (ipotesi implicitamente prevista dalla norma sulla base dei principi generali in materia di convezioni di lottizzazione).

Dalla collocazione di terreno in zona H1 di rispetto costiero discende l’assoluta inedificabilità dello s... _OMISSIS_ ...CRLF| VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> TIPOLOGIE --> MARITTIMA --> REGIONI E PROVINCE --> SICILIA

L’art. 15 lett. a) l.r. Sicilia n.76/1978 – nella parte in cui consente di realizzare entro 150 m dalla battigia opere funzionali alla fruizione del mare – è stata interpretato non in senso strettamente letterale, dal momento che – se inteso in modo restrittivo – si sarebbe potuta ammettere soltanto la realizzazione di manufatti idonei a garantire l’accesso diretto al mare.

Il concetto di “fruizione del mare” di cui all'art. 15 LR Sicilia n. 76/1978 è stato inteso in senso ampio, comprensivo delle opere e dei manufatti che rendono più comodo, agevole, completo o confortevole l’utilizzo del mare per finalità varie (balneazione, pesca, nautica da diporto, ecc.). In tale ottica si ritengono assentibili gli stabilimenti balnear... _OMISSIS_ ... porti, le darsene, i ricoveri dei natanti entro 150 metri dalla battigia.

È stata ritenuta contrastante col divieto di edificazione posto dall'art. 15 legge regionale Sicilia n. 76/1978 ogni opera che abbia solo una relazione indiretta con la fruizione del mare, nel senso che l’allocazione in prossimità del mare risulti meramente accidentale e occasionale; in quest’ottica, si è esclusa la possibilità di realizzare in zona di divieto complessi alberghieri, gazebi e tettoie a servizio di un ristorant...


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