Le garanzie partecipative nell'accordo di programma

Le garanzie partecipative di cui alla L. n. 241/90 - e a maggior ragione di cui al vigente t.u. espropriazioni - vanno osservate anche allorché l’Amministrazione utilizzi lo strumento dell’accordo di programma (o della conferenza di servizi), trattandosi di modelli procedimentali che non esimono dall'individuazione di tempi e modi per consentire la partecipazione del privato.

Costituisce valida comunicazione di avvio del procedimento quella intervenuta prima della predisposizione dell'Accordo di programma per l’approvazione di Programma integrato di intervento (PII), comportante anche dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste e il ricorso a procedure espropriative, qualora la parte non aderisca formalmente al programma.

L’approvazione di accordo di programma riguardante un progetto preliminare e non definitivo, avendo come finalità non ancora la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenz... _OMISSIS_ ...grave; soltanto l’adeguamento al progetto del piano regolatore, quale presupposto di una futura azione espropriativa, non può dirsi assunto in violazione dei principi del giusto procedimento, qualora risultino rispettate le sole forme di pubblicazione degli atti previste per le varianti urbanistiche (nel caso di specie ex art. 2, comma 3 L.R. Puglia n. 4/1995).

Intervenuta l’approvazione della proposta di accordo di programma da parte del Consiglio e la sottoscrizione da parte del Sindaco, (rappresentante “vestito”) non è necessaria un’ulteriore riapprovazione dell’organo consiliare e di conseguenza neppure una riapertura dei termini per le osservazioni.

In seno ad un modello procedimentale semplificato quale l’accordo di programma, idoneo ad esplicare effetti, al contempo, sia di variante urbanistica che di dichiarazione di pubblica utilità, non può derogarsi alle norme sulla partecipazione ... _OMISSIS_ ... quali imposte dalla disciplina generale contenuta nell’art. 7 L. n. 241/90 e di settore, di cui all’art 11 DPR n.327/2001.

Non costituisce una valida comunicazione d’avvio del procedimento finalizzato alla conclusione dell’accordo di programma, l’avviso non contenente indicazione in ordine all’oggetto di tale accordo, in tal modo non consentendo, ai destinatari, di comprendere la reale portata di tale procedimento, con particolare riferimento agli effetti dichiarativi della PU (ex art. 34 D.LGS 267/2000).

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.