La partecipazione dei privati alle scelte urbanistiche

PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE

Il procedimento volto all’adozione di un atto di natura pianificatoria, è sottratto all’applicazione delle norme sulla partecipazione procedimentale contenute nel Capo III della legge 241/1991.

Le osservazioni successive all’adozione dello strumento urbanistico costituiscono meri apporti collaborativi dei cittadini, in funzione di interessi generali e non individuali, per cui l’Amministrazione può semplicemente rigettarle laddove contrastino con gli interessi e le considerazioni generali sottese allo strumento urbanistico.

Non è possibile, per gli enti infra regionali, dettare prescrizioni che azzerino il potere pianificatorio dei comuni, prevedendo procedimenti che non assicurino la partecipazione degli enti il cui assetto territoriale venga coinvolto.

Gli articoli 7 e 8 della legge 241... _OMISSIS_ ...plicano ai procedimenti di adozione di strumenti urbanistici giacché, sul piano ontologico,l’esigenza del contraddittorio tra le parti pubbliche e private risulta già salvaguardata nell’ambito della vigente disciplina di formazione degli strumenti urbanistici primari.

Il contraddittorio nella scelta pianificatrice non è necessario ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, poiché, secondo pacifica giurisprudenza, le esigenze di contraddittorio trovano ampio soddisfacimento, in sede di procedimento pianificatorio, negli istituti dell'adozione e pubblicazione dello strumento e delle osservazioni su di esso formulabili dagli interessati: l’art. 11, V comma del citato DPR n. 327 stabilisce, infatti, che “restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici”.

Se... _OMISSIS_ ...giurisprudenza, le esigenze di contraddittorio di cui all’art. 7 L. n. 241/1990 trovano ampio soddisfacimento in sede di procedimento pianificatorio negli istituti dell’adozione e pubblicazione dello strumento e delle osservazioni su di esso formulabili dagli interessati.

La legislazione prevede che, nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici, gli interessati siano ammessi a presentare osservazioni relativamente alla versione adottata dallo strumento in via di elaborazione. Trattasi di disposizioni speciali previste per favorire la partecipazione alla formazione di tali atti che, in base all’art. 13, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241 sono esclusi dalle generali garanzie partecipative procedimentali.

Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990, l’applicabilità delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo è esclusa in materia di formazione degli strumenti urbanistici,... _OMISSIS_ ...ollaborazione dei privati avviene nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione urbanistica.

Il Comune, sia nella formazione dello strumento urbanistico generale sia in quella di piani attuativi, deve ispirarsi a criteri di ragionevolezza, di ponderazione tra interessi pubblici ed interessi privati, di coerenza con la funzione tipica della programmazione urbanistica. Il rispetto di questi criteri trova riscontro nelle disposizioni dettate dal legislatore per il procedimento di adozione degli strumenti urbanistici che si estrinseca nella molteplicità delle valutazioni e deliberazioni in diverse sedi e nell'acquisizione di pareri tecnici nonché nella partecipazione dei privati, momenti tutti disciplinati dalla legge proprio perché il potere discrezionale non degeneri in abuso, favoritismo, o personalismo.

Gli atti di pianificazione sono esclusi dall’applicazione delle regole di partecipazione al procedimento amministrat... _OMISSIS_ ... della L. 7.8.1990, n. 241 ed ex art. 29 della corrispondente L.p. Trento 30.11.1992, n. 23.

Le disposizioni contenute nel capo della l. 241/90 riguardante la partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano agli atti di pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.

PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> ALLE SCELTE URBANISTICHE
Le osservazioni successive all’adozione di uno strumento urbanistico costituiscono meri apporti collaborativi, in funzione di interessi generali e non individuali, per cui l’Amministrazione può semplicemente rigettarle laddove contrastino con gli interessi e le considerazioni generali sottese allo stesso strumento urbanistico.
Le osservazioni presentate dagli interessati all'interno del procedimento di approvazion... _OMISSIS_ ...ti urbanistici assumono il valore di semplice apporto collaborativo, il cui rigetto non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.
L’approvazione di una variante generale ad un piano urbanistico non comporta, a fronte della presentazione di osservazioni da parte del privato, un onere di puntuale motivazione da parte dell’amministrazione. Dette osservazioni rappresentano, infatti, un mero apporto collaborativo e devono essere esaminate e valutate soltanto in rapporto all’interesse generale, cosicché il loro rigetto ben può essere sinteticamente motivato, di norma, tenendo conto della coerenza della scelta con gli obiettivi del piano.
Il principio secondo cui la presentazione di osservazioni da parte del privato ad una variante gener... _OMISSIS_ ... urbanistico non comporta un onere di puntuale motivazione da parte dell’amministrazione, incontra una deroga quando particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti qualificati in capo al privato, come quelli che traggono origine dall’approvazione di un piano di lottizzazione oppure da un giudicato di annullamento di un diniego di permesso di costruire ovvero, ancora, dalla reiterazione di un vincolo ormai scaduto.
Le osservazioni presentate dai privati ai piani urbanistici in itinere hanno il valore di mero apporto collaborativo, il cui mancato accoglimento non implica di regola una specifica ed analitica motivazione, ben potendo le scelte urbanistiche essere motivate anche attraverso il richiamo ai principi e agli obiettivi generali della pianificazione urbanistica.
Le osservazioni dei privati in sede di adozione e di approvazione dello strumento urbanistico o sue varianti g... _OMISSIS_ ...arattere meramente collaborativo, sicché esse non fondano peculiari aspettative, ed il loro rigetto - anche in sede di esame regionale - non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.
L'obbligo dell'amministrazione di prendere in considerazione gli scritti defensionali di parte nell'ambito del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, non si deve necessariamente tradurre in una puntuale confutazione della mera rimostranza negativa, essendo sufficiente la completezza motivazionale dell'atto complessivamente valutato, allorché da esso possano agevolmente e unicamente desumersi comunque le ragioni giuridiche ed i presupposti di fatto posti a base della decisione.
Ai fini delle reiezione delle osservazioni dei privat... _OMISSIS_ ...latore generale adottato da un comune è sufficiente che queste siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore o della sua variante.
Non sussiste alcun obbligo in capo all'amministrazione procedente di esaminare specificatamente e confutare le singole osservazioni presentate dal privato nei procedimenti relativi all'adozione di scelte urbanistiche.
Le osservazioni presentate in sede di adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'amministrazione competente di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano.
Le osservazioni presentate dai s... _OMISSIS_ ...sati ai piani urbanistici ivi compresi quelli sovracomunali (nel caso di specie un piano territoriale di coordinamento provinciale) costituiscono apporti collaborativi, la cui confutazione non richiede una peculiare e specifica motivazione.
La tardività delle osservazioni avverso uno strumento urbanistico esclude ogni obbligo della p.a. di prenderle in esame e motivare sul punto
Il momento in cui l’interessato può presentare il proprio apporto collaborativo circa le scelte di governo del territorio è quello successivo all’adozione dello strumento urbanistico. Solo nella fase successiva alla delibera di adozione e antecedente a quella di approvazione definitiva l’ordinamento regionale prevede la facoltà del privato di presentare osservazioni, il cui rigetto peraltro non richiede una confutazione analitica.
La partecipazione procedimentale in sede urbanis... _OMISSIS_ ...ta dalla facoltà del privato di proporre osservazioni al progetto di piano regolatore o di una sua variante ma non attribuisce all’autore dell’osservazione accolta dall’amministrazione la qualifica di controinteressato, ai sensi dell’art. 41 c.p.a.
Le osservazioni ai piani urbanistici generali costituiscono un mero apporto collaborativo del privato, il cui mancato accoglimento non necessita di una specifica motivazione, mentre le ragioni di una scelta urbanistica possono desumersi anche dagli obiettivi e dalle finalità della pianificazione territoriale generale, non essendo necessaria una peculiare motivazione di ogni singola destinazione prevista dal piano.
Il piano urbanistico è illegittimo qualora il proponente abbia utilizzato lo strumento delle osservazioni per apportarvi modifiche, e la P.A. abbia recepito queste modificazioni per relationem, omettendo la dovuta fase di pubb... _OMISSIS_ ...tecipazione.
L'obbligo di motivazione non viene rafforzato, imposto o mutato in base alla sola presentazione delle osservazioni al piano regolatore generale da parte dei privati, in quanto le osservazioni sono semplici apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico ed il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.
Dato il loro carattere meramente collaborativo, le osservazioni dei privati in sede d'adozione del PRG, non possono fondare specifiche aspettative e non comportano un particolare onere di motivazione in caso di rigetto.
Le osservazioni dei privati al P.R.G. non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma sono semplici apporti critici e collaborativi dati ... _OMISSIS_ ...lla formazione dello strumento urbanistico, pertanto il rigetto di tali osservazioni non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che le medesime siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.
Le osservazioni dei privati sui progetti sono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.
Le osservazioni presentate dai cittadini dopo l'adozione del P.R.G. costituiscono meri apporti collaborativi alle scelte urbanistiche dell'Amministrazione, la quale, se è certamente tenuta ad esaminarle, non può però ... _OMISSIS_ ... ad una analitica confutazione di ciascuna di esse, essendo sufficiente per la loro reiezione il mero contrasto con i principii ispiratori del piano.
È legittimo il rigetto di osservazioni presentate dal privato ad uno strumento urbanistico motivato nel senso dell'incompatibilità delle richieste con i criteri di dimensionamento del piano urbanistico e sulla base del rilievo che esse sono dettate da motivi di interesse privato o di natura patrimoniale.
Il rigetto delle osservazioni proposte dai privati in sede di formazione del piano regolatore non richiede una particolare motivazione, essendo esse meri apporti collaborativi alla formazione dello strumento urbanistico, con la conseguenza che è sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contr...


...continua.  Qui sono visibili 14000 su 20786 caratteri complessivi dell'articolo.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi giurisprudenziali estrapolate da un nostro codice o repertorio. Il cliente può acquistare il semplice articolo così come appare in questa pagina, senza gli omissis e senza la limitazione quantitativa. Nel caso occorrano informazioni più complete, si invita ad acquistare il codice o repertorio, dove le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle sentenze a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

Acquista per soli 8,00 € l'articolo, che ti verrà inviato via mail e che potrai scaricarti dalla tua area privata nella sua interezza e senza omissis.

Acquista articolo