Testo Unico sull'immigrazione: cittadinanza, residenza, estradizione

Cittadinanza e residenza La legge 5 febbraio 1992, n.91, in materia di cittadinanza, pone tra i requisiti per l’acquisto il carattere legale della residenza [1].

La nozione di residenza è stata in genere intesa come residenza anagrafica, mutuando tale interpretazione dall’art.1 del d.p.r. n.572 del 1993, ove la residenza legale è definita come condizione dello straniero che ha assolto ai necessari oneri anagrafici; in questo caso l’iscrizione anagrafica da semplice elemento presuntivo diviene requisito per l’acquisto di cittadinanza [2], che può comportare gravi problemi per il riconoscimento della cittadinanza nell’ipotesi in cui venga a mancare il requisito della continuità anagrafica magari per l’incuria dei genitori.

La dottrina ha sollevato perplessità sulla possibilità che il regolamento di esecuzione possa specificare il concetto di residenza legale fino a ridurlo a requisito d’iscrizione ana... _OMISSIS_ ...ario per l’acquisto della cittadinanza. I dubbi derivano dal contenuto dell’art.43 c.c. che definisce residenza il luogo dove la persona ha la sua dimora abituale, che proprio perché situazione di fatto dovrebbe poter essere provata dall’interessato con ogni mezzo.

Peraltro la nozione di residenza legale è utilizzata dall’art.16 della legge n.91 del 1992, a proposito dell’apolide [3] in modo completamente diverso da quello sopra descritto, in coerenza con lo status del soggetto disciplinato dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione di N.Y. del 1954, ratificata dall’Italia con la legge n.306 del ‘62. È stato evidenziato che una interpretazione della residenza legale, come residenza anagrafica, quale quella dell’art.16 della legge sulla cittadinanza sarebbe in violazione della convenzione di N.Y. e della legge di ratifica [4].

È stato dunque sottolineato come non possano convi... _OMISSIS_ ...i parametri definitori per il concetto di residenza legale, che correttamente deve essere intesa come “residenza accompagnata da un diritto di soggiorno” e non di residenza anagrafica illegittimamente imposta dal d.p.r. 572/93 ed inapplicabile agli apolidi.

L’applicazione dell’istituto dell’estradizione Per quanto riguarda l’istituto dell’estradizione l’ordinamento italiano ha sicuramente recepito i principi contenuti nella CEDU e riaffermati anche dalla Corte europea in materia di rispetto dei diritti umani con riferimento a questo istituto, grazie anche alla interpretazione della normativa che ne ha dato la giurisprudenza. Il divieto di estradizione per reati politici, codificato negli artt. 10 comma 4 e 26 comma 2 della Costituzione, e l’inserimento anche nell’ordinamento interno, dell’operatività della c.d. “clausola di non discriminazione”, sancita spesso soltanto nella nor... _OMISSIS_ ...onale, ha sancito, anche a livello di normativa ordinaria, il divieto di consegna ad uno Stato che non assicuri il rispetto dei diritti fondamentali della persona.

L’operatività della clausola è stata delineata dal legislatore a tutela non solo del divieto di compiere atti contrari ai diritti fondamentali della persona, ma anche di quello relativo al rischio concreto che l’estradando possa essere sottoposto a pene o a trattamenti inumani o degradanti [5]. La CEDU è intervenuta più volte sul punto affermando, ad esempio, la configurabilità come trattamento inumano della prolungata permanenza del condannato alla pena capitale nel cd. «corridoio della morte» ai sensi dell’art. 3 della CEDU. con la conseguenza che il provvedimento con il quale uno Stato aderente alla Convenzione, conceda l’estradizione di un imputato che corra il rischio di subire una condanna capitale nello Stato richiedente, violerebbe l’art. 3 dell... _OMISSIS_ ...edesima; è stato inoltre ritenuto atto persecutorio o discriminatorio l’atto che, mascherato sotto forma di domanda di estradizione per perseguire un determinato reato, costituisca lo scopo dissimulato che lo stesso Stato richiedente mira a perseguire per motivi di razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche o condizioni personali o sociali, e , ancora, per atti di ritorsione o di vendetta [6].

L’articolo 698 ha disciplinato espressamente anche il caso in cui il reato per il quale è stata richiesta l’estradizione sia punibile, o punito, con la pena di morte.

La Corte costituzionale con la sentenza del 27 giugno 1996, n. 223, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 698 comma 2, nella parte in cui faceva riferimento alla clausola delle “sufficienti assicurazioni” ai fini della concessione dell’estradizione per fatti in ordine ai quali è stabilita la pena capitale dalla... _OMISSIS_ ...ato estero. Il divieto della pena di morte sancito dall’art. 27 comma 4 Cost., e i valori ad esso sottostanti, primo fra tutti quello della vita, impongono, infatti, una garanzia assoluta [7], che verrebbe infirmata dalla presenza di una norma che demanda a valutazioni discrezionali, da operarsi per ogni singola fattispecie concreta, il giudizio sul grado di affidabilità e di effettività delle garanzie accordate dal Paese richiedente [8].

La giurisprudenza ha ritenuto che deve ritenersi garanzia assoluta ai fini della concessione dell’estradizione la norma positiva contenuta nella legislazione dello Stato richiedente, in forza della quale la pena capitale non è prevista per il reato in ordine al quale l’estradizione è richiesta [9],come pure la garanzia giuridica data dall’accettazione della condizione di non irrogazione o esecuzione della pena di morte posta dallo Stato richiesto e accettata dallo Stato richiedente con gli effetti... _OMISSIS_ ... vincolanti in forma assoluta, anche per l’Autorità giudiziaria di tale Stato, previsti della legge sul procedimento penale [10].

La CEDU ha ribadito lo stesso principio, sottolineando come la puntuale verifica dell’assenza delle condizioni ostative all’estradizione sia compito dello Stato di rifugio [11]. Al contrario è stata ritenuta insufficiente una semplice dichiarazione d’intenti provenienti dagli uffici di Procura, circa la non applicazione della pena capitale [12].

Da ultimo in tema di estradizione per l’estero la Corte di cassazione ha ribadito che sussiste il divieto di consegna ai sensi dell’art. 705, comma secondo, cod. proc. pen., qualora il fatto per il quale l’estradando sia chiamato a rispondere sia sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori forzati, considerato che tale previsione contrasta con gli artt. 4, comma secondo, della Convenzione europea ... _OMISSIS_ ...uo;uomo e 5, comma secondo, della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., per i quali nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio – nonché con il rispetto dei diritti fondamentali richiesto dall’art. 698, comma primo, cod. proc. pen. In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insussistenti le condizioni per l’estradizione richiesta dalla Repubblica della Bielorussia per un delitto di frode informatica, sanzionato dall’art. 212 del cod. pen. bielorusso anche con la pena dei lavori forzati [13]); è stato altresì sottolineato che ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698, comma primo, cod. proc. pen., la Corte d’appello può fondare la propria decisione in ordine all’esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative, quali, ad es., ... _OMISSIS_ ...national” e “Human Rights Watch”, la cui affidabilità sia generalmente riconosciuta sul piano internazionale [14].