DIRITTO PENALE SOSTANZIALE E PROCESSUALE DELL’U.E. - II

Le nostre pubblicazioni sono realizzate in formato PDF e sono scaricabili dopo l'acquisto online. Non vendiamo libri cartacei. Per i listini dei valori agricoli si veda il portale valoriagricoli.it.

Il diritto penale e la procedura penale negli strumenti legislativi dell’Unione Europea

Airoma, Domenico

27 aprile 2012

pdf  / 325 Pagine in formato libro (17X24 cm)

L'opera parte dall'analisi dei protocolli alla Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità europea. Sotto il profilo del diritto sostanziale vengono esaminate la decisione quadro 2002/629/gai e successive modifiche sulla lotta alla tratta degli esseri umani, la normativa interna, comunitaria e internazionale in materia di visti, asilo e immigrazione, la corruzione nel settore privato e la decisione quadro 2003/568/gai del consiglio del 22 luglio 2003, la direttiva 2008/99/ce del parlamento europeo e del consiglio sulla tutela penale dell'ambiente. Sotto il profilo del diritto processuale viene esaminata la decisione quadro 2001\220 GAI sulla posizione della vittima nel procedimento penale.

30,00

  • editore: Exeo
  • collana: diritto dell'unione europea e diritti umani
  • numero in collana: 5
  • isbn: 978-88-97916-07-9
  • sigla: RC05
  • categoria: MONOGRAFIE
  • tipologia: giuridica
  • genere: manuali
  • altezza: cm 24
  • larghezza: cm 17
  • dimensione: A4
  • funzioni permesse: Stampa: SI - Modifica: SI - Copia/Incolla: SI
  • protezione: digital watermarking
  • disponibità: illimitata
  • destinatari: professionale accademico
  • soggetto: diritto
CAPITOLO I
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
ANDREA VENEGONI

1. Introduzione
2. Il primo protocollo
2.1. Lo scopo
2.2. Il concetto di funzionario
2.3. La corruzione dei funzionari
2.4. La competenza territoriale
2.5. Rinvii a norme della Convenzione e poteri della Corte di Giustizia
2.6. Entrata in vigore e adesione di nuovi Stati
2.7. La lotta alla corruzione all’interno della Unione Europea
2.9. L’attuazione del protocollo nell’ordinamento italiano
3. Il Protocollo sulla interpretazione della Corte di Giustizia
3.1. Lo scopo
3.2. Modalità per adire la Corte di Giustizia
3.3. L’attuazione nell’ordinamento italiano
4. Il Secondo Protocollo
4.1. Lo scopo
4.2. Il riciclaggio e la responsabilità degli enti
4.3. Confisca e cooperazione con la Commissione Europea
4.4. Rapporti con la Convenzione
4.5. Ruolo della Corte di Giustizia
4.6. Entrata in vigore
4.7. L’attuazione del Secondo protocollo nell’ordinamento italiano
4.8. Altri strumenti internazionali in materia di riciclaggio
5. Conclusione
Bibliografia e Sitografia

PARTE I
DIRITTO SOSTANZIALE

CAPITOLO II
LA DECISIONE QUADRO 2002/629/GAI E SUCCESSIVE MODIFICHE SULLA LOTTA ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
CALOGERO FERRARA

1. Introduzione
2. La distinzione tra smuggling e trafficking
3. La tratta di esseri umani ed il traffico di migranti nella normativa ONU e nella giurisprudenza penale internazionale
3.1. La normativa ONU
3.2. Obiettivi specifici dei protocolli sulla tratta e sul traffico
3.3. La tratta di esseri umani come crimine contro l’umanità negli Statuti e nelle decisioni dei Tribunali Internazionali
4. L’evoluzione del quadro normativo europeo
5. La Decisione Quadro n.2002/629/GAI del 19 luglio 2002
6. La legislazione italiana di implementazione della Decisione Quadro
6.1. La tratta di persone di cui all’art. 601 c.p.
6.2. L’associazione a delinquere finalizzata alla tratta
6.3. La tratta di persone come delitto di criminalità organizzata
6.4. Brevi cenni sui rapporti con i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
7. La centralità del ruolo della vittima nelle azioni di contrasto alla tratta e le forme di assistenza di cui all’art. 18 del T.U. sull’immigrazione
8. La Direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 sostitutiva della Decisione Quadro del 19 luglio 2002

CAPITOLO III
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
GIOVANNI DIOTALLEVI

1. La condizione giuridica dello straniero e il rispetto dei diritti fondamentali. Il ruolo del giudice comune.
1.1. Il sistema delle fonti del diritto e i rapporti fra le Corti nazionali, la Corte di giustizia e la CEDU.
1.2. Gli interventi della comunità europea in materia di libera circolazione delle persone.
1.3. Le nuove prospettive della tutela dei diritti fondamentali nello spazio di libertà sicurezza e giustizia dopo il Trattato di Lisbona
1.4. Le conclusioni del Consiglio Europeo del 10 e 11 Dicembre 2009
1.5. I rapporti tra diritto interno e diritto comunitario
2. Gli atti comunitari relativi all’immigrazione, ai visti e all’asilo
2.1. Dalla Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali alla Direttiva 2008/115/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
2.2. Segue: La (differente) normativa per lo straniero europeo e lo straniero non europeo.
2.3. Segue: Gli sviluppi della normativa sull’immigrazione
2.4. Segue: in particolare la Direttiva 2008/115/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
2.5. Segue: La disapplicazione dell’art. 14 co. 5-ter e quater d.lgs. 286/98
2.6. Il decreto legge 23 giugno 2011, n. 89 conv, nella 2 agosto 2011, n. 129: gli interventi in attuazione della direttiva 2004/38CE e della direttiva 2008/115/CE
2.7. Segue: La nuova disciplina dell’espulsione amministrativa
2.8. Segue: Le modalità di esecuzione dell’espulsione
2.9. Segue. La riscrittura delle disposizioni penali
2.10. Segue: Gli interventi sull’art. 10-bis d. lgs. n. 286 del 1998
2.11. Diritto di asilo, rifugio e protezione umanitaria.
2.12. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
2.13. Gli aspetti procedimentali concernenti le domande di protezione internazionale.
2.14. Segue: Ancora sul c.d. “decreto procedure” n.25 del 2008
2.15. Segue: La tutela dei minori
2.16. Cittadinanza e residenza
3. Le disposizioni penali
3.1. I rapporti tra i reati relativi alla tratta di essere umani con i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
3.2. L’applicazione dell’istituto dell’estradizione
Bibliografia

CAPITOLO IV
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
GIOVANNI DIOTALLEVI

1. Rapporti tra diritto interno, diritto comunitario e diritto internazionale
1.1. Premessa.
1.2. L’iniziativa dell’Unione europea
1.3. Segue: Il contesto, gli obiettivi e gli strumenti previsti nella decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.
1.4. Segue. La relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, relativa alla Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, sulla lotta contro la corruzione nel settore privato 6 giugno 2011 - COM(2011) 309 def.
1.5. Segue: In particolare l’analisi dell’articolo 2 – Corruzione attiva e passiva nel settore privato.
1.6. Segue: L’analisi dell’articolo 3 – Istigazione e favoreggiamento
1.7. Segue: L’analisi dell’articolo 4 – Sanzioni penali e di altra natura
1.8. Segue: L’analisi dell’art. 5 – Responsabilità delle persone giuridiche.
1.9. Segue: L’analisi dell’articolo 6 – Sanzioni per le persone giuridiche
1.10. Segue: L’analisi dell’articolo 7 – Competenza
1.11. Segue: L’analisi dell’articolo 9 – L’esercizio della delega
1.12. Le iniziative della Commissione europea e le prospettive di recepimento della decisione quadro 2003/568/Gai
2. La cooperazione internazionale
2.1. L’attività di cooperazione internazionale.
3. Lo stato della legislazione italiana in materia di corruzione civile
3.1. Il faticoso adeguamento della legislazione italiana agli obblighi comunitari e internazionali.

CAPITOLO V
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
DOMENICO AIROMA

1. La direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 nel quadro dell’evoluzione della politica comunitaria in materia di tutela dell’ambiente.
2. Finalità e contenuto della direttiva 2008/99/CE
3. Gli elementi normativi delle fattispecie incriminatrici.
3.1. In particolare: la nozione di rifiuto.
4. L’attuazione della direttiva 2008/99/CE
5. L’attuazione della direttiva da parte del legislatore italiano. La legge 4 giugno 2010, nr. 96 (“Legge Comunitaria 2009”)
5.1. Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121
6. Rilievi critici
7. La responsabilità delle persone giuridiche da reati ambientali

PARTE II
DIRITTO PROCESSUALE

CAPITOLO VI
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
SANDRA RECCHIONE

1. Processo penale e vittima
1.1. La tutela della vittima nell’ordinamento integrato.
1.2. Le carenze del nostro sistema.
1.3. Tutela della vittima e formazione della prova dichiarativa
2. Le indicazioni della la decisione quadro 2001/220/GAI
3. La mancata attuazione degli obiettivi indicati dalla decisione e le incoerenze del nostro ordinamento
3.1. Individuazione della vittima vulnerabile e del doppio binario.
3.2. L’incidente probatorio
3.3. L’art. 190 bis c.p.p. e la contrazione delle audizioni
3.4. Le modalità protette
3.5. Il diritto alla informazione
3.6. Le infrastrutture
3.7. La tutela dei dati personali e della riservatezza dell’offeso
4. La sentenza Pupino (Corte europea di giustizia, 16 giugno 2005, Grande sezione). Le indicazioni della Corte di Strasburgo e le possibilità di interpretare le norme interne in coerenza con le indicazioni della decisione quadro.
4.1. L’interpretazione conforme.
4.2. L’incidente probatorio come modalità adeguata di protezione della vittima vulnerabile.
4.3. L’identificazione della vittima vulnerabile.
4.4. Le soluzioni interpretative offerte dalla pronuncia “Pupino”
5. Le indicazioni della Corte europea dei diritti umani in materia di tutela della vittima nel procedimento penale.
6. (Altra) giurisprudenza rilevante della Corte di Giustizia
6.1. Estensione soggettiva della tutela prevista dalla decisione quadro: il caso Dell’Orto del 28 giugno 2007 (causa C-467/05)
6.2. Il diritto della vittima a fornire elementi di prova: il caso Katz, 9 ottobre 2008 Terza sezione (causa C-404\07).
6.3. Ancora sulla estensione soggettiva della tutela: il caso Eredics del 21 ottobre 2010 (caso C-205\09).
6.4. Volontà della vittima di influire sulla pena: la sentenza nel caso Gueye e Sanchez del 15 settembre 2011 (cause C 483/09 e C 1/10).
6.5. Persone giuridiche e risarcimento del danno alla vittima
6.6. Il diritto della vittima ad accedere all’incidente probatorio ed il diniego del pubblico ministero (causa C-507\10).
7. Conclusioni e prospettive.

Produciamo e vendiamo esclusivamente pubblicazioni professionali in formato pdf. 

Sono testi che puoi consultare e trasportare ovunque con qualunque dispositivo, realizzati nel più comune e universale dei formati digitali. 

Se hai necessità di stamparli o di fare il copia incolla, puoi farlo, salvo alcune eccezioni e nel rispetto del divieto di distribuzione a terzi e della nostra politica di copyright riguardo la riproduzione dei contenuti.  

I nostri prodotti sono privi di restrizioni DRM, sono solo marchiati digitalmente con il nome dell'utilizzatore; possono essere aperti senza limiti dal soggetto destinatario su più dispositivi e scaricati ogni volta che vuole dal sito una volta acquistati.

Per saperne di più clicca qui.

I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI
FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA



Oltre alla frode, anche la corruzione e il riciclaggio furono visti dal
legislatore comunitario di metà anni ’90 come condotte potenzialmente
dannose per gli interessi finanziari della UE. Per questo motivo, in
aggiunta alla Convenzione sulla Protezione degli interessi finanziari
della UE, focalizzata principalmente sul concetto di “frode”, furono
redatti due protocolli, uno sulla corruzione e uno sul riciclaggio,
invitando gli Stati Membri a prevedere norme e sanzioni penali per tali
condotte, così da cercare di armonizzare le legislazioni del vari Stati
sul punto.

Lo scritto analizza quindi le norme di tali protocolli, compreso un
protocollo sul ruolo della Corte di Giustizia rispetto a tali norme,
anche alla luce della esperienza concreta di funzionamento dell’Ufficio
Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) e cerca anche di dare un
inquadramento sistematico a tali strumenti legislativi, quali atti
tipici dell’ex Terzo Pilastro della UE.



LA DECISIONE QUADRO 2002/629/GAI E SUCCESSIVE MODIFICHE SULLA LOTTA
ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI



I fenomeni della tratta degli esseri umani e del traffico di migranti
sono stati, negli ultimi 20 anni, in linea con il notevole incremento
dei flussi migratori, oggetto di costante attenzione ed analisi sia dal
punto di vista economico-politico-sociale che sotto un profilo
strettamente normativo, internazionale e nazionale.

Numerose fonti sovranazionali disciplinano oggi la materia, a partire
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità transnazionale
del 2000 con gli annessi Protocolli sulla Tratta e sul Traffico. In
linea con le disposizioni adottate in sede ONU si è mossa la produzione
legislativa europea, anche al fine di realizzare uno spazio giuridico
comune europeo ed una reale armonizzazione delle diverse legislazioni
nazionali in un settore che coinvolge, in re ipsa, una pluralità di
Stati.

La Decisione Quadro del 2002 è proprio uno degli strumenti adottati al
fine di perseguire queste finalità, così come la recente Direttiva
dell’Aprile 2011 che ha sostituito la prima.

Lo scritto analizza entrambi gli atti normativi citati, la loro
attuazione nell’ordinamento italiano, le recenti tendenze in materia di
tratta e traffico  e le maggiori problematiche sorte nella
giurisprudenza italiana.



LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI,
ASILO E IMMIGRAZIONE



Il sistema delle fonti del diritto è divenuto composito, articolato,
multilivello, in considerazione della crescente presenza delle fonti
sovranazionali, in particolare quelle comunitarie.

 La condizione giuridica dello straniero non è più disciplinata
dalla
legge italiana in modo esclusivo, ma in concorrenza con il diritto
dell’Unione e nel rispetto dei vincoli internazionali ed in particolare
della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
con i relativi protocolli.

Il nodo centrale per i giudici nazionali come giudici dell’Unione, sarà
quello di trovare la corretta composizione delle relazioni fra Unione
Europea, Carta dei diritti fondamentali e Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
proprio perché parte essenziale del sistema di tutela giurisdizionale
europeo, di cui rappresentano lo strumento fondamentale.

Nella Comunità europea, fino al Trattato di Amsterdam del 1997, le
materie relative a visti, asilo e immigrazione erano lasciate alla sola
cooperazione intergovernativa.

Il Trattato di Amsterdam del 1997 segna un primo importante
cambiamento, venendo sancita la competenza comunitaria in materia di
immigrazione e asilo con il passaggio dal terzo pilastro, tra le
materie che necessitavano di coordinamento intergovernativo, al primo
pilastro tra le materia rientranti nel programma di azione comunitario
al fine di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Ma il vero cambiamento avviene l’1 dicembre 2009 con l’entrata in
vigore del Trattato di Lisbona, che modifica il contesto generale del
sistema dei Trattati dell’Unione, riconosce soggettività giuridica
all’Unione, costituzionalizza la Carta di Nizza e dispone l’adesione
dell’Unione alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Il Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009 ha ribadito la sua
determinazione a proseguire lo sviluppo di uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia al servizio e a tutela dei cittadini dell'UE e di
coloro che vivono in tale spazio. Cinque anni dopo il programma
dell'Aia, obiettivo dell'Unione è quello di riesaminare la sua politica
per affrontare in maniera efficace le nuove sfide, sfruttando appieno
le opportunità offerte dal trattato di Lisbona. A tal fine il Consiglio
europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale per il periodo
2010-2014, il programma di Stoccolma.

La questione del ruolo del diritto, sia penale che civile, di fronte a
fenomeni così imponenti è ovviamente complessa, richiedendo il
contemperamento di due urgenze: quella di assicurare la tutela penale
della persona aggredita nei suoi diritti fondamentali, fino a
proteggere l'individuo anche contro il suo gruppo di appartenenza
culturale; e quella di evitare che l'intervento penale si atteggi a
espressione della criminalizzazione dell'appartenenza a una determinata
minoranza (nel caso di norme penali più rigoristiche) ovvero (nel caso
di norme di favore) a forma di delegittimazione dell'azione di
contrasto del perpetuarsi di determinate pratiche particolarmente
odiose, perché perpetrate nei confronti di soggetti inermi e ai limiti
della sopravvivenza.

Nel Trattato di Lisbona le disposizioni relative a visto, asilo e
immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione
delle persone sono state collocate nel titolo IV del TCE e quindi
sottoposte al metodo comunitario, mentre le disposizioni sulla
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale sono state
collocate nel TUE e sottoposte a procedure ed atti ad hoc.

La politica comune in materia di asilo e di protezione temporanea in
base al Trattato passa attraverso la definizione di un sistema europeo
comune d’asilo volto a offrire uno status appropriato a qualsiasi
cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale
ed a garantire il rispetto del principio di non respingimento,
conformemente alla convenzione di Ginevra e al protocollo relativo allo
status dei rifugiati ed agli altri trattati pertinenti.

In materia di immigrazione, sono stati valorizzati i principi tesi ad
assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori e
l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano
legalmente negli Stati membri; ad intensificare la prevenzione e il
contrasto dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani.



Gli atti comunitari relativi all’immigrazione, ai visti e all’asilo.



La Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002,
che fa parte degli strumenti adottati per combattere l'immigrazione
clandestina, il lavoro illegale, la tratta degli esseri umani e lo
sfruttamento sessuale dei bambini, integra la direttiva 2002/90/CE,
mira a rafforzare il quadro penale per reprimere il favoreggiamento
dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

In questo quadro si sono inseriti gli interventi adottati per dare
attuazione alla direttiva europea 2004/38/CE, relativa al diritto dei
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.

Tale disciplina è stata quindi recepita dall’Italia mediante
l’emanazione, del d. lgs. 6 febbraio 2007 n.30, successivamente
modificato dal d. lgs. 28 febbraio 2008 n.32, che, oltre a regolare le
modalità di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno
nel territorio dello Stato dei cittadini dell’Unione europea e dei
familiari che li accompagnano o li raggiungono, ha disciplinato i
presupposti del diritto di soggiorno permanente e le limitazioni a tali
diritti per motivi di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico e di
pubblica sicurezza.

In generale, comunque, tutte le innovazioni vanno esplicitamente nel
senso di equiparare la condizione del cittadino comunitario allontanato
a quella del cittadino extracomunitario espulso.

Il settore dell'ordinamento giuridico sull'immigrazione e, più in
generale, sulla condizione giuridica dello straniero, sia comunitario
che extracomunitario, è dunque  uno dei campi  che ha
conosciuto negli
ultimi anni più interventi normativi: si pensi, per citare solo quelli
più significativi, alla legge Martelli, ai decreti Conso, ai vari
decreti Dini, al testo unico del 1998, alla legge Bossi – Fini, alla
legge n. 271/2004 e ai decreti legislativi n.30 del 2007 e n.32 del
2008, fino al d.l. 23 giugno 2011, n. 89.

E’ stata così confermata la scelta del legislatore italiano fatta sin
dalla legge Bossi-Fini del 2002, di utilizzare il diritto penale non
solo allo scopo di combattere il favoreggiamento dell’immigrazione non
regolare, secondo quanto previsto originariamente dal t.u. del 1998, ma
anche per sanzionare direttamente lo straniero la cui presenza nel
territorio nazionale sia irregolare.

Con la Direttiva 2008/115/CE l’Unione ha cercato di concretizzare una
riconoscibile politica europea in materia di immigrazione, seppure
limitando l’oggetto dell’intervento normativo al settore delle
condizioni della procedura di rimpatrio degli stranieri irregolari nei
loro paesi d’origine ed evitando, allo stato, di definire una organica
disciplina delle modalità d’ammissione e d’accoglienza degli stranieri
in Europa, che, con qualche eccezione, resta al momento di esclusivo
appannaggio degli Stati membri.

In merito alle disposizioni generali della direttiva sui rimpatri, deve
essere sottolineato poi che nell'applicazione di quest'ultima gli Stati
membri debbono tenere nella dovuta considerazione i criteri generali
dell'interesse superiore del bambino, della vita familiare, delle
condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato,
attenendosi altresì al rispetto del principio di "non-refoulement".

Su questo quadro complesso la legittimità della normativa in materia di
immigrazione è stata affrontata sia dalla Corte costituzionale che
dalle Corti Europee, che hanno invitato l’Italia ad adeguarsi al
contenuto della direttiva medesima.

Per adeguarsi all’invito a rendere più completa la normativa di
recepimento della direttiva 2004/38 il legislatore italiano ha
approvato così il decreto legge 23 giugno 2011, n. 89 conv, nella 2
agosto 2011, n. 129, con cui sono state introdotte disposizioni che
interessano sia il cittadino comunitario che lo straniero
extracomunitario, modificando in particolare in maniera significativa
la disciplina dell’espulsione amministrativa contenuta negli artt. 13 e
14 TUS, anche perché a seguito della decisione della Corte di giustizia
del 28 aprile 2011 il legislatore italiano si è trovato nella necessità
di riscrivere l’apparato sanzionatorio posto a corredo delle norme
penali che disciplinano la procedura dell’espulsione, giudicate dalla
Corte europea incompatibili con la direttiva Direttiva 2008/115/CE.



Diritto di asilo, rifugio e protezione umanitaria.



Il diritto di asilo viene definito dall’art. 14 della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo del 1948 come “diritto di cercare e di
godere in altri paesi protezione dalle persecuzioni, non invocabile,
però, da chi sia realmente ricercato per reati non politici o per
azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.” L’art. 1
della Convenzione di Ginevra del 1951, definisce come rifugiato
chiunque “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è
cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi
della protezione di questo Paese; oppure a chiunque, non avendo la
cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza
abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi
per il timore di cui sopra”.

Sostanzialmente nello stesso senso è la definizione contenuta nel d.
lgs. 251/2007 che prevede inoltre la  protezione sussidiaria.

Con la dichiarazione di Berlino del 25 marzo 2007 e con il Trattato di
Lisbona l’Unione Europea ha previsto  una politica comune in
materia di
asilo e di protezione temporanea, attraverso la definizione di un
sistema europeo comune d’asilo volto a offrire uno status appropriato a
qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione
internazionale ed a garantire il rispetto del principio di non
respingimento, conformemente alla convenzione di Ginevra e al
protocollo relativi allo status dei rifugiati ed agli altri trattati
pertinenti, anche se la mobilità delle persone, la sicurezza interna,
la tutela dei diritti fondamentali vivono dunque all’interno di un
quadro di profonde interconnessioni dove l’ampliamento della sfera di
ognuno può avere come conseguenza un restringimento dell’altro.
Tuttavia la Corte EDU ha ribadito che la protezione accordata dall’art.
3 CEDU deve essere assoluta, con il conseguente divieto di espellere o
estradare “chiunque” corra il rischio, nel paese di ricezione, di
essere sottoposto a trattamenti inumani: indipendentemente, quindi,
dalla gravità della eventuale condotta delittuosa tenuta dal soggetto
espulso, e/o dalla sua pericolosità.

Gli aspetti procedimentali concernenti le domande di protezione
internazionale finalizzate all’ottenimento degli status di rifugiato e
di protezione sussidiaria, nonché le procedure per la revoca e la
cessazione degli status riconosciuti, sono stati disciplinati – sempre
in attuazione di una direttiva comunitaria - dal decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25 (“Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”.

Per quanto riguarda l’istituto dell’estradizione l’ordinamento italiano
ha sicuramente recepito i principi contenuti nella CEDU e riaffermati
anche dalla Corte europea in materia di rispetto dei diritti umani con
riferimento a questo istituto, grazie anche alla interpretazione della
normativa che ne ha dato la giurisprudenza.



LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA
TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE



La direttiva 2008/99/CE rappresenta il punto di arrivo di un articolato
percorso, oramai più che trentennale, compiuto dalle istituzioni
comunitarie, diretto ad apprestare un elevato livello di tutela
all’ambiente.

L’obiettivo principale che si propone la direttiva è quello di dare
effettività alla protezione dell’ambiente, dal momento che i sistemi
sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena
osservanza della normativa in materia di tutela dell’ambiente.
Un’efficace tutela dell’ambiente esige, in particolare sanzioni
maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l’ambiente.

Accanto a siffatta finalità di fondo, e connessa ad essa, vi è pure
l’obiettivo di addivenire ad uno standard normativo di protezione
minimo ed uniforme, tale da consentire il ricorso a metodi di indagine
efficaci e soprattutto a strumenti di cooperazione internazionale,
giudiziaria e di polizia, indispensabili per il carattere sovente
transnazionale delle condotte criminose, altrimenti preclusi dal
disomogeneo livello di tutela vigente negli Stati membri.

L’area dell’illecito da presidiare mediante sanzioni penali viene
individuata mediante il richiamo agli atti legislativi adottati ai
sensi del Trattato CE e del Trattato Euratom –dettagliatamente indicati
negli allegati “A” e “B” alla direttiva- nonché ad ogni atto adottato
dagli Stati membri in attuazione della predetta legislazione
comunitaria.

Affinché si superi la soglia della penale rilevanza, occorre, inoltre,
che sussista la gravità delle violazioni, rapportata, sostanzialmente,
al  pericolo concreto ovvero al danno cagionato, per l’ambiente e
l’incolumità delle persone.

La seconda parte della direttiva è dedicata alla responsabilità delle
persone giuridiche, con riferimento alle quali il legislatore
comunitario richiede agli Stati membri l’adozione di specifiche
disposizioni che sanzionino efficacemente gli enti, ad eccezioni di
quelli pubblici, nel cui interesse vengono realizzati tali illeciti.

Con legge 4 giugno 2010, nr. 96, recante “Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità Europee –Legge Comunitaria 2009”, è stata conferita delega al
Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE, delega attuata
con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n.121, entrato in vigore il
16 agosto 2011.

Con tale intervento normativo, il legislatore italiano ha introdotto le
seguenti ipotesi di reato: l’art. 727-bis (Uccisione, distruzione,
cattura, prelievo, detenzione  di  esemplari di specie
animali o vegetali selvatiche protette) e l’art. 733-bis (Distruzione o
deterioramento  di  habitat  all'interno  di 
un  sito protetto).

Nel medesimo contesto, sono state dettate le disposizioni che hanno
esteso la disciplina del decreto legislativo 231/2001, in tema di
responsabilità delle persone giuridiche da reato, anche ai crimini
ambientali.



LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE



La  indicazione  di strumenti   la protezione della
vittima da reato  nel procedimento penale  è l’oggetto della
decisione quadro 2001\ 220 GAI; l’obiettivo è, ancora una volta, quello
di armonizzare  le legislazioni dei paesi aderenti all’Unione.

La normativa europea prende in considerazione sia i problemi relativi
agli effetti negativi del processo sulla vittima, sia  le esigenze
di protezione dell’offeso da eventuali ritorsioni dell’accusato. 

Considerazione particolare viene dedicata alle vittime 
“particolarmente vulnerabili” di cui la decisione quadro non fornisce
alcuna definizione, ma in relazione alle quali sono indicate speciali
misure di protezione.

Il profilo  maggiormente critico relativo alla tutela della
vittima da reato consiste nel difficile contemperamento del diritto
dell’offeso ad essere  tutelato, con quello dell’accusato a
confrontarsi  con l’accusatore secondo i principi del “giusto
processo”. Lo scritto  esamina i profili maggiormente rilevanti
della decisione quadro,  le  disarmonie del  nostro
sistema  rispetto alle indicazioni sovranazionali ed i maggiori
arresti della Corte di giustizia europea. Sullo sfondo,  il
dialogo delle Alte Corti  sui diritti  fondamentali coinvolti
nel delicato bilanciamento.


Galleria immagini

I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
LA DECISIONE QUADRO 2002/629/GAI E SUCCESSIVE MODIFICHE SULLA LOTTA ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
LA DECISIONE QUADRO 2002/629/GAI E SUCCESSIVE MODIFICHE SULLA LOTTA ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
LA DECISIONE QUADRO 2002/629/GAI E SUCCESSIVE MODIFICHE SULLA LOTTA ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
LA DECISIONE QUADRO 2002/629/GAI E SUCCESSIVE MODIFICHE SULLA LOTTA ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
LA DECISIONE QUADRO 2002/629/GAI E SUCCESSIVE MODIFICHE SULLA LOTTA ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
LA DECISIONE QUADRO 2002/629/GAI E SUCCESSIVE MODIFICHE SULLA LOTTA ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE

Ultimi articoli pubblicati

APPROFONDIMENTI

L’analisi dell’articolo 3 – Istigazione e favoreggiamento L’articolo 3 si concentra sulla partecipazione secondaria al reato di corruzione sotto forma di istigazione e favoreggiamento; non copre i tentativi di reato [1]. Attualmente 26 Stati membri, ad eccezione della Spa...
Apri l'articolo
Il quadro che emerge dal Rapporto della Commissione europea è dunque un quadro con poche luci e molte ombre. Sul fronte dell’attuazione della decisione quadro 2003/568/Gai sono molti gli Stati che segnano il passo: solo Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Irlanda, Cipro, Portogallo, Fi...
Apri l'articolo
Facendo riferimento più da vicino alla situazione italiana sono evidenti dunque persistenti distonie e frizioni tra gli obblighi assunti in via convenzionale e gli adempimenti interni, come è stato già ricordato per gli adempimenti necessari all’attività di contrasto alla corruzione nel settor...
Apri l'articolo