La tratta di esseri umani ed il traffico di migranti nella normativa ONU

uo;ONU si è occupata delle vittime di reato, in termini generali, fin dalla Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime di abuso di potere del 1985 (A/RES/40/34) [1].

Proprio sulla posizione della vittima, come si è visto, si incentra la distinzione fra trafficking in persons (per la tratta di persone in condizioni di assoggettamento e con finalità di sfruttamento) e smuggling of migrants (in senso letterale contrabbando di migranti, per gli altri casi) che, anche per la sinteticità dei termini, consente di individuare immediatamente le due articolazioni dell’eterogeneo fenomeno.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale di Palermo (12-15 dicembre 2000) con i due Protocolli addizionali (del 29 settembre 2003), uno per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, ed uno per combattere ... _OMISSIS_ ...migranti, via mare e via aria (ratificati in Italia con legge n. 146 del 16 marzo 2006) costituisce la fonte sovranazionale di maggiore rilevanza specifica in materia di tratta e traffico di esseri umani.

I due Protocolli possono considerarsi il punto d’arrivo normativo di un lungo percorso, intrapreso dalla Comunità internazionale al fine di contrastare il traffico di esseri umani.

L’art. 3 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite del dicembre 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, definisce tratta di persone il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una p... _OMISSIS_ ...utorità su un’altra a scopo di sfruttamento.

Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi. [2]

L’omologo art. 3 del Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria indica con il termine traffico di migranti il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una persona in uno Stato di cui la persona non è cittadina o residente permanente [3].

Il complesso delle misure introdotte con la Convenzione ed i Protocolli è estremamente ampio tra le quali si richiamano, solo per citare quelle più rilevanti, l’obbligo di criminalizzare i delitti individuati nei testi normativi; l’attuazione di mi... _OMISSIS_ ...ione; l’attivazione di meccanismi di tutela delle vittime; la previsione di un efficace sistema di cooperazione al fine di individuare, processare e punire i responsabili; la previsione del recupero del profitto dei crimini. [4]

Ancora, meritano di essere messe in rilievo le norme dettate in tema di reciproca assistenza nel campo investigativo e giudiziario di cui agli artt.18-19-20-21 della Convenzione poiché riprese in maniera quasi pedissequa dalla Decisione Quadro in discussione e dalla complessiva normativa europea in materia di cooperazione.

Ai sensi dell’art.18 comma 1, la cooperazione giudiziaria potrà essere attivata anche qualora lo Stato parte richiedente abbia soltanto “fondati motivi di sospettare” che il reato sia di natura transnazionale e che vi sia coinvolto un gruppo criminale organizzato ed inoltre l’articolo 18 comma 4 favorisce gli scambi informativi spontanei, riducendo al minimo le formali... _OMISSIS_ ...le del tutto: «Senza pregiudizio al proprio diritto interno, le competenti autorità dello Stato parte possono, senza una precedente richiesta, trasmettere informazioni in materia penale ad una autorità competente di un altro Stato Parte qualora ritengano che dette informazioni possano essere utili all’autorità ad intraprendere o a concludere con successo inchieste o procedimenti penali o possano dar luogo ad una richiesta formulata dal secondo Stato Parte ai sensi della presente Convenzione».

L’art.19 prevede la possibilità di istituire squadre investigative comuni per contrastare detti fenomeni criminali: «Gli Stati Parte valutano l’opportunità di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a questioni oggetto di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in uno o più Stati , le autorità competenti interessate possono creare organi investigativi comuni. In mancanza di tali ... _OMISSIS_ ...e, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso. Gli Stati Parte coinvolti assicurano il pieno rispetto della sovranità dello Stato Parte nel cui territorio tale indagine ha luogo».

L’art.20 a sua volta prevede il ricorso a tecniche speciali di investigazione: «Se consentito dai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico interno, ciascuno Stato Parte, nella misura delle proprie possibilità e alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le misure necessarie a consentire l’appropriato impiego della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, l’impiego di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura da parte delle autorità competenti sul suo territorio allo scopo di combattere efficacemente la criminalità organizzata».