Il carattere recettizio dell'intimazione
Si è già accennato del carattere recettizio della diffida, onde si stabilisce che la diffida produce i suoi effetti quando perviene nella sfera di conoscibilità del debitore, sulla base della presunzione di conoscenza degli atti recettizi che pervengono all’indirizzo del destinatario; infatti l’art. 1335 c.c. dispone: «La proposta, l’accettazione, la loro revoca ed ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia». Tale momento è peraltro quello in cui la diffida diventa definitiva ed irrevocabile.
La giurisprudenza, come si è visto, aggiunge che, al fine di garantire questa conoscenza, può essere utilizzata ogni forma, purché idonea a raggiungere lo scopo. Il mittente non è tenuto a provare t...
_OMISSIS_ ...essendo sufficiente che provi l’avvenuto recapito della dichiarazione all’indirizzo del destinatario, sia esso la dimora o domicilio, sia esso il luogo di esplicazione della sua attività lavorativa o il luogo che risulta da una preventiva pattuizione o indicazione, ma pur sempre rientrante nella sfera di dominio e di controllo del destinatario.
Quindi, se la prova che la diffida sia giunta, talora risulta documentalmente (es. mediante la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata o della notifica postale), talora risulta da presunzioni, come nel caso di comunicazioni inviate a mezzo raccomandata priva di avviso di ricevimento.
È ovvio che, in caso di contestazioni, la prova del ricevimento sia a carico del diffidante ex art. 2697 c.c.: se la diffida non ritirata reca la menzione che è stato immesso nella buca postale del destinatario l’avviso del tentativo di consegna della raccomandata, il diffidato...
_OMISSIS_ ...are gli effetti della diffida provando di essere stato senza colpa nell’impossibilità di averne notizia ex art. 1335 c.c.. Peraltro ove giunga a mani del diffidato, la comunicazione eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto produce lo stesso effetto secondo la regola dell’art. 1334 c.c., salvo vi sia una valida ragione ostativa.
L’onere della notifica mediante ufficiale giudiziario era presente nel testo originale del Progetto legislativo ministeriale (art. 253) per il nuovo codice, ma il suo abbandono, nella stesura dell’art. 1454 c.c., attesta che la comunicazione ad opera del diffidante rappresenta l’ipotesi ordinaria, mentre il ricorso all’ufficiale giudiziario è una facoltà a cui il creditore può ricorrere, soprattutto per ragioni di prudenza.
Risulta, quindi, sufficiente allo scopo anche l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla residenza anagrafica del des...
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Se la trasmissione avviene per via telematica, il diffidante potrà avvalersi del servizio di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 68/2005.
Può essere anche possibile che la diffida non sia stata volontariamente indirizzata al debitore, allora va protetto l’affidamento del diffidato, salvo che egli fosse stato in grado di riconoscere l’involontarietà dell’emissione usando un’ordinaria diligenza.
Il rifiuto del debitore di ricevere la raccomandata con cui lo si diffida ad adempiere non impedisce che la diffida produca i suoi effetti sostanziali, proprio ai sensi dell’art. 1335 c.c..
La Suprema Corte ha infatti statuito che il contraente non può sottrarsi in nessun modo alle conseguenze che la legge riconnette alla diffida ad adempiere: gli è preclusa non solo la possibilità di impedire la propria concreta conoscenza della diffida regolarmente pervenuta ...
_OMISSIS_ ... ma anche di impedire la propria recezione della dichiarazione (per es. trasferendosi ad indirizzo ignoto, o impedendo alla dichiarazione di penetrare nel suo domicilio). In tal modo si qualifica il comportamento del destinatario come ignoranza colpevole, e la si equipara a conoscenza.
L’intimazione ad adempiere
Risulta interessante vedere quale sia il contenuto dell’intimazione rivolta dal diffidante, e quindi considerare la diffida nel suo aspetto strutturale.
Come risulta espressamente dal 1° comma dell’art. 1454 c.c. la dichiarazione deve contenere, pena la sua inefficacia ad effetti risolutori, tre elementi: 1°) intimazione di adempimento; 2°) fissazione del termine di adempimento; 3°) monizione della risoluzione per il caso di mancato adempimento nel termine.
Per quanto riguarda il primo elemento, perché la diffida p...
_OMISSIS_ ...effetto risolutivo occorre espressamente che il creditore (parte non inadempiente, o per avere già eseguito regolarmente la propria prestazione o perché non è ancora scaduto il termine in cui deve eseguirla) richieda l’adempimento della prestazione a lui dovuta al debitore (parte inadempiente che non ha eseguito la sua prestazione nei modi e nei termini previsti).
Va anzitutto precisato che in ogni caso l’intimazione non potrebbe sostanziarsi in un generico sollecito o in un auspicio o tantomeno in un preavviso di azione legale conseguente all’inadempimento del debitore.
Pertanto, la diffida non può essere equiparata ad un mero invito ad adempiere, come invece sarebbe se il promittente compratore si limitasse ad intimare al promittente venditore di presentarsi un determinato giorno dinanzi al notaio per stipulare il rogito di trasferimento immobiliare, senza precisare ...
_OMISSIS_ ...trario il contratto s’intenderà risolto: risulta quindi necessaria la compresenza dei requisiti indicati dall’art. 1454 c.c. ed un’intimazione univoca, essendo la diffida una facoltà e non un onere per il creditore. L’invito ad adempiere rileva infatti sotto il profilo della determinazione del tempo della prestazione, e non sotto quello della risoluzione del vincolo.
La diffida è invece un vero e proprio atto di volontà con cui il diffidante manifesta alla controparte ciò che egli ha in animo: lo scioglimento del contratto per inutile decorso del termine assegnato, che evidenzia il tempo che egli è ancora disposto ad attendere per avere la prestazione dovutagli.
Questi canoni sono alla base di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, per il quale «la diffida ad adempiere non va effettuata con formule sacramentali, ma da essa deve desumersi inequivocabil...
_OMISSIS_ ...à dell’intimante, (…) sicché non può considerarsi valida la diffida ad adempiere costituita da un’intimazione che contenga il semplice avvertimento che, in caso di inadempimento, si agirà in via legale per la risoluzione».
Parimenti non si ravvisa una valida diffida nell’intimazione riferita esclusivamente ad un’attività strumentale e preparatoria rispetto alla realizzazione del risultato pattuito dai contraenti, e comunque con l’assegnazione di un termine solo per l’inizio dell’esecuzione.
Questa considerazione va ricollegata alla tematica degli oneri di collaborazione gravanti sul diffidante all’esecuzione del contratto, intesi come impegno a non pregiudicare la posizione del debitore.
Il dovere di collaborazione emerge particolarmente nelle decisioni giurisprudenziali relative ai contenuti ...
_OMISSIS_ ...imazione all’esecuzione di un contratto preliminare.
Si ritiene inidonea a determinare la risoluzione del preliminare di compravendita la diffida con cui il diffidante intimi genericamente al compratore di stipulare nei quindici giorni l’atto notarile di trasferimento, senza predisporre e indicargli il luogo, il giorno, l’ora della stipulazione dell’atto innanzi al notaio. O, ancora, si è negato che l’intimazione possa consistere nella convocazione del compratore innanzi ad un notaio scelto dal diffidante ed in luogo diverso da quello di residenza del diffidato, se il preliminare di vendita impegna le parti alla prestazione del consenso nel luogo di residenza della parte cui spetterebbe la scelta del notaio.
Si ritiene che l’interprete debba accertare il reale contenuto dell’intimazione, riconoscendole il senso più conveniente alla natura e all...
_OMISSIS_ ...del contratto. Ma, se il principio di buona fede non risulta sufficiente a sciogliere i casi dubbi, si potrà optare per l’interpretazione contro il diffidante e, qualora l’oggetto dell’intimazione resti oscuro, si farà un’interpretazione nel senso meno gravoso per il diffidato se il contratto è a titolo gratuito, mentre se è a titolo oneroso sarà fatta nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti. Si tratta dell’applicazione dei canoni ermeneutici di cui dall’art. 1362 all’art. 1371 c.c. impiegati in materia di contratti, ed estendibili agli atti unilaterali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 1324 c.c.