Alla luce delle soluzioni adottate in caso di inadempimento definitivo, visto anche il modo di atteggiarsi della parte adempiente a fronte di ipotesi di un possibile adempimento da parte dell’intimato, resta da vedere cosa accade se l’adempimento è inesatto o parziale.
Sembrerebbe arbitraria una qualche limitazione che sostenesse l’incompatibilità dell’intimazione della diffida con il caso dell’adempimento inesatto, cioè con il caso di una non esatta esecuzione della prestazione, che risulti difforme rispetto alle istruzioni concordate ovvero alle regole d’arte [1]. Infatti, non sarebbe comprensibile un’eventuale negazione dell’applicazione del rimedio ex art. 1454 c.c. anche in tali casi, dato che l’intimazione contenuta nella diffida può avere ad oggetto l’esatta esecuzione della prestazione, senza che sorgano dei problemi di compatibilità.
Inoltre, anche in nel caso di adempimen...
_OMISSIS_ ...rsquo;indagine sulla gravità dell’inadempimento alla luce dell’art. 1455 c.c. risulterebbe comunque dovuta, poiché in tal caso l’interesse che il diffidante persegue, «non sarebbe quello della certezza del rapporto contrattuale, ma quello della soddisfazione del bisogno che lo spinse a contrarre; e dovrebbe tenere conto del valore che la parte dell’obbligazione non adempiuta ha rispetto al tutto: da determinarsi mediante il criterio di proporzionalità» [2], per cui il rapporto andrebbe stabilito tra le somme ancora dovute ed il prezzo complessivo pattuito.
Questo rappresenta però solo uno degli indici di valutazione, e non va confuso con quello relativo alla determinazione oggettiva dell’importanza dell’inadempimento, che potrebbe anche non risultare. Infatti se in astratto potrei dire che l’inadempimento è grave, in concreto il mio interesse di creditore potrebbe non essere stato leso [3].
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_OMISSIS_ ... resta sempre quello di come accertare l’interesse cui il contratto è diretto.
Quando le indicazioni contenute nel contratto denotano la rilevanza, anche se del tutto soggettiva, dell’interesse del creditore all’adempimento con le esatte modalità richieste, allora l’inadempimento della controparte avrà un valore decisivo. L’art 1362 c.c. infatti dispone che «nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti».
Un esempio di interesse inteso in senso solo soggettivo è quello dell’artista che, intenzionato ad esporre un’opera d’arte, faccia eseguire una colorazione all’artigiano che però si discosta dall’istruzioni ricevute: la nozione di interesse è qui solo soggettiva perché solo l’artista decide se l’opera realizzata corrisponda alla sua idea di opera da esibire.
Nel caso in cui manchi nel co...
_OMISSIS_ ...erio predeterminato, allora interviene un criterio oggettivo di valutazione, in funzione suppletiva, che prende in considerazione l’id quod plerumque accidit: con esso si valuta se un normale contraente avrebbe ricevuto soddisfazione dalla prestazione pur incompleta, ogni volta che la mancanza di indicazioni contrattuali non ponga in evidenza quell’interesse.
Va dato conto altresì dell’esistenza di un rapporto che intercorre tra la disciplina generale della diffida ad adempiere in esame e le singole fattispecie speciali: è infatti possibile riconoscere i connotati della diffida ad adempiere nel rimedio previsto dall’art. 1662 c.c. (in materia di contratto d’appalto) [4] e dall’art. 2224 c.c. (concernente il contratto d’opera) [5].
Una non recentissima pronuncia della Suprema Corte ha ravvisato infatti nella norma che attribuisce al committente il potere di fissare un congruo termine al prestat...
_OMISSIS_ ...ra o all’appaltatore, che non procedano all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni del contratto e a regola d’arte affinché si conformino ad esse, una sostanziale riproduzione del disposto di cui all’art. 1454 c.c. sulla diffida ad adempiere [6].
Al contrario, una precedente decisione aveva evidenziato alcune difformità nei presupposti delle due fattispecie: l’intimazione relativa ai vizi e difformità dell’opera presupporrebbe un contratto ancora in corso di esecuzione, nonché vizi tuttora eliminabili da parte dell’appaltatore, e non si configurerebbe quell’inadempimento in senso tecnico che rappresenta il presupposto della diffida ad adempiere, la quale postula invece l’avvenuto inadempimento del contratto [7].
Tuttavia, si è già rilevato che la diffida ex art. 1454 c.c. richiede sì un inadempimento, ma anche la potenziale sussistenza di spazi perché l’interesse d...
_OMISSIS_ ...lla prestazione possa essere soddisfatto; d’altro canto, l’esperibilità della diffida sarebbe esclusa ove l’inadempimento fosse irrimediabile, il che impedirebbe di conseguire il risultato contrattuale programmato.
Perciò la difformità di disciplina ravvisata dalla trascorsa giurisprudenza non sembra sussistente: infatti, ove l’appaltatore violi le direttive concordate ovvero quelle relative ai canoni d’arte, egli è già in una situazione di inadempienza agli obblighi assunti per contratto. Inoltre, un recente indirizzo giurisprudenziale individua la finalità delle verifiche effettuate in corso d’opera nella garanzia dell’esatto adempimento, come un controllo sull’esecuzione del contratto.
Le fattispecie in esame possiedono perciò un denominatore comune sia sotto il profilo della sussistenza dell’inadempimento sia sotto quello della possibilità di sanare lo stesso e di individuare una disp...
_OMISSIS_ ...reditore a tollerare un adempimento tardivo [8]: disponibilità che si manifesta nella sopportazione dell’accaduto, purché il diffidato - appaltatore - prestatore d’opera rimuova entro breve termine gli effetti negativi della propria condotta contrattuale negligente.
Va aggiunto che il rimedio concesso al committente dal primo comma dell’art. 2224 c.c. nel contratto d’opera e dal secondo comma dell’art. 1662 c.c. nell’appalto ha carattere facoltativo (al pari della diffida ad adempiere), nel senso che la parte non inadempiente è legittimata, non obbligata a ricorrervi. Esso ha la funzione di condurre allo scioglimento di diritto del rapporto: peraltro, l’assegnazione del termine e la relativa intimazione non impediscono la risoluzione giudiziale, che continua a trovare il suo presupposto nell’inadempimento di non scarsa importanza. Il committente, qualora sussista la colpa del prestatore d’opera o d...
_OMISSIS_ ...e, può valersi delle norme generali sulla risoluzione e sull’inadempimento dei contratti, ivi compreso l’art. 1460 c.c. [9].
La giurisprudenza ritiene applicabile l’intimazione suddetta, in quanto derogante alle regole generali sulla risoluzione per inadempimento, solo ove l’opera sia ancora in corso e vi siano ancora concrete possibilità di portare a compimento l’operazione programmata.
Parimenti il ricorso al rimedio generale previsto dall’art. 1453 c.c., indipendentemente dalla diffida del committente, diviene necessario ove la situazione verificatasi a causa dell’inadempimento dell’appaltatore risulti irrimediabilmente compromessa [10].
Da una parte il rimedio delineato dalle due norme speciali è perciò analogo a quello previsto dall’art. 1454 c.c.: anche se è solo nell’art. 1454 c.c. che viene richiesta la «dichiarazione che, decorso inutilmente detto termi...
_OMISSIS_ ...squo;intenderà senz’altro risoluto», ciò non toglie che anche nelle fattispecie speciali, benché manchi tale indicazione, la risoluzione si avveri solo in quanto voluta dal committente, dovendo essere considerata tale volontà implicita. Dall’altra parte la disciplina non è del tutto identica: una differenza può cogliersi nel minore rigore formale dei rimedi in esame (artt. 1662 e 2224 c.c.) rispetto a quanto richiesto per la diffida ad adempiere.
L’art. 1662 c.c. non prescrive al riguardo una forma determinata, onde deve ritenersi sufficiente anche un’intimazione verbale [11]. Altra differenza attiene al termine entro il quale l’obbligato si deve conformare agli impegni assunti, non prevedendo le norme speciali un termine minimo, ma un termine “congruo”, l’adeguatezza (o inadeguatezza) del quale dovrà essere, nel caso di contestazioni, valutata dal giudice tenendo conto del tipo di irregolarità da ...
_OMISSIS_ ...evitare la risoluzione è poi sufficiente che l’appaltatore, alla scadenza del termine, abbia cominciato a porre riparo alla sua irregolarità.
Da ultimo, si deve accennare alla differente modalità operativa suggerita dal tenore letterale delle norme in esame: difatti, se nell’art. 1662 c.c. si afferma che in seguito all’inerzia dell’appaltatore il contratto “è risolto”, l’art. 2224 c.c. sembrerebbe richiedere la necessità di un’ulteriore manifestazione di volontà (“può recedere”) da parte del committente per ottenere lo scioglimento del vincolo.