Il giudizio sulla congruità del termine assegnato e i criteri di valutazione

Il giudizio sulla congruità del termine assegnato La legge precisa che il termine, concesso al debitore per adempiere, e fissato dal creditore nella diffida, sia “congruo”, cioè normalmente sufficiente a che il debitore esegua la prestazione, tenuto conto anche dell’interesse del creditore volto ad ottenere la prestazione nel più breve tempo possibile e a tentare quindi un recupero del contratto.

Il problema è accertare quali siano i contenuti ed i margini della valutazione di congruità e se il termine indicato nel codice possa essere derogato, tanto in eccesso quanto in difetto.

Per comprendere cosa si intencrda per congruità del termine, concentrando l’attenzione sui margini temporali, si possono utilizzare sia le disposizioni normative, sia i principi che regolano il sistema della risoluzione per diffida. Guardando da un lato al dato normativo (art. 1454 c.c.), esso risulta supportato da quella giurisprudenza che ... _OMISSIS_ ...primo precedente specifico con cui si è esplicitamente riconosciuta la congruità di un termine (dieci giorni) minore di quello di legge.

La decisione sottolineava infatti che «la regola secondo cui il termine concesso al debitore con la diffida ad adempiere, cui è strumentalmente collegata la risoluzione di diritto del contratto, non può essere inferiore a quindici giorni, non è assoluta, potendosi assegnare a norma dell’art. 1454, secondo comma, c.c. un termine inferiore ritenuto congruo per la natura del contratto o per gli usi. L’accertamento della congruità del termine costituisce un giudizio di fatto di competenza del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se esente da errori logici e giuridici» [1]. Va anche notato che l’eventuale termine inferiore non può essere tale da rendere eccessivamente gravoso per il debitore l’adempimento, a norma dell’art. 2965 c.c., conseguendone altrimenti la nul... _OMISSIS_ ...uizione [2].

La prova della congruità del termine infraquindicinale incombe sul creditore, in considerazione della natura del contratto o in base agli usi [3].

Per quanto attiene all’idoneità di un termine superiore ai quindici giorni, se il creditore ritenesse opportuno tutelare il proprio interesse ad ottenere quella prestazione, comunque nei limiti del conseguimento dell’effetto risolutorio, resta in sua facoltà assegnare un termine più ampio di quindici giorni.

La giurisprudenza più recente ha, in tal senso, riconosciuto la possibilità da parte del diffidato di fornire dimostrazione positiva, con riguardo alle caratteristiche della prestazione dovuta, dando prova dell’incongruità del termine di quindici giorni (o più). Infatti quello stabilito dalla legge è un limite minimo, e non infrangerlo (salvo ci siano le eccezioni segnalate) comporta la presunzione di congruità del termine (una presunzione juris ta... _OMISSIS_ ... ammette la prova contraria) [4].

È stato addirittura affermato che la fissazione di un termine superiore a quello minimo esime il giudice dal pronunciarsi in merito alla congruità [5], ma tale affermazione non sembra accettabile, essendo la congruità un elemento obiettivo e relativo [6].

I criteri di valutazione Precisati questi aspetti, occorre ora analizzare dall’altro lato i principi che regolano la risoluzione per diffida; principi che possano fornirci dei criteri che il giudice di merito [7] potrà seguire per valutare l’esistenza del requisito della congruità del termine assegnato nella diffida ad adempiere.

Anzitutto, va precisato che la valutazione va operata caso per caso, perché a seconda della natura della prestazione vi sarà una maggiore o una minore lunghezza del termine [8].

Si ritiene congruo un termine più breve se si tratta del pagamento di una somma di denaro, anziché se si tratta ... _OMISSIS_ ...a, specie se essa richiede un’elaborazione.

Di conseguenza, il criterio fondamentale da adottare è quello secondo il quale la congruità del termine richiede un contemperamento fra le esigenze del debitore e quelle del creditore. Il primo deve avere il tempo minimo per adempiere, il secondo non è invece disposto a tollerare un ulteriore ritardo, potendo venire meno il suo interesse alla prestazione [9].

È ritenuta invalida una diffida ad adempiere “entro brevissimo tempo”, dovendosi rilevare che una siffatta formula è contraria alla ratio legislativa che dispone un preciso termine [10].

Criterio sussidiario rispetto al precedente è quello che postula di partire dal presupposto che il debitore abbia già in parte preparato l’adempimento, per cui il termine concesso andrebbe fissato solo rispetto al completamento di quella preparazione: il debitore che fosse rimasto inattivo sino al momento della diffida no... _OMISSIS_ ...endere che questa gli lasci tutto il tempo per completare la prestazione [11]!

La valorizzazione degli interessi delle parti ha il pregio di focalizzare l’attenzione dell’interprete sulla necessità di coordinare la valutazione relativa alla congruità del termine, condotta secondo criteri di concretezza, con l’apprezzamento dell’interesse dei contraenti.

Si deve, quindi, fare riferimento alla causa concreta, intesa come giustificazione giuridica dell’operazione economica, peraltro confermata dall’espressione codicistica (“natura” del contratto, contenuta nel 2° comma della disposizione in commento), poiché essa si ricollega all’oggetto della prestazione e al concreto interesse delle parti [12].

La natura discrezionale del giudizio di congruità comporta nella prassi un’ampia eterogeneità nei criteri adottati dai singoli giudici: così è stato ritenuto incongru... _OMISSIS_ ... otto giorni rispetto all’adempimento dell’obbligazione nascente da un preliminare di compravendita, di stipulare il definitivo [13]; è stata anche riconosciuta la congruità di un termine inferiore ai quindici giorni, ove il rapporto contrattuale verteva in materia di beni soggetti ad un mercato stagionale e la diffida era stata emessa a ridosso della chiusura dello stesso [14].

Non è mancato il riconoscimento della congruità del termine inferiore ai canonici quindici giorni per la diffida notificata a distanza di più di un mese dalla scadenza del termine pattuito per l’adempimento nonché preceduta da una serie di solleciti di pagamento [15]. Tuttavia, quest’ultima decisione è stata criticata, perché si è ritenuto che se il creditore intima la diffida al fine di sanare l’equilibrio contrattuale, questa opportunità concessa al debitore deve trovare riscontro nell’irrilevanza degli inadempimenti pregressi; onde, una volta ... _OMISSIS_ .... 1454 c.c. l’esecuzione della prestazione entro un congruo termine, non si potrebbe imputare al debitore di non avere adempiuto in epoca precedente alla diffida [16].

La diffida inefficace non impedisce altri effetti, che possono ugualmente discendere anche da un’intimazione che reca un termine non congruo. Infatti, si ritiene che a favore del creditore essa possa valere come atto di costituzione in mora, mentre a favore dell’intimato determina una sua riammissione in termini, cosicché l’inadempimento si dovrà considerare avvenuto allo scadere del termine intimato, anche se incongruo [17].

Ma se l’inadeguatezza del termine derivasse da circostanze proprie del debitore, che il creditore non poteva conoscere, si può ammettere che il debitore avvisi il creditore, per raggiungere con questo un accordo di modifica del termine [18].

Va negata invece la convertibilità automatica di un termine incongruo ... _OMISSIS_ ... poiché se il creditore ha fissato un termine molto breve ciò significa che oltre quel termine non avrà più interesse alla prestazione, e se si applicasse a tutti i costi il criterio di conversione di un termine più breve in uno più lungo il creditore sarebbe sia costretto ad accettare una prestazione per lui non più utile sia a vedersi preclusa la possibilità di rivolgersi entro un breve termine altrove, se lo desiderasse, per fornirsi della cosa che gli occorreva.

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