DIRITTO PENALE SOSTANZIALE E PROCESSUALE DELL’U.E. - I

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Il diritto penale e la procedura penale negli strumenti legislativi dell’Unione Europea

De Matteis, Luca

13 ottobre 2011

pdf  / 208 Pagine in formato A4 (21X29,7 cm)

L’opera ripercorre anzitutto lo sviluppo delle competenze dell’Unione Europea nel campo del diritto penale e della procedura penale, dagli originali Trattati di Roma sino all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Nella parte dedicata al diritto penale sostanziale si analizzano quindi i temi della protezione degli interessi finanziari della Unione Europea, del terrorismo e del contrasto alla criminalità organizzata transnazionale. Sul piano del diritto processuale, invece, ci si sofferma sull’istituzione di Eurojust e sulle Squadre Investigative Comuni. Dopo un’analisi dell’importante istituto della confisca si ripercorrono dunque le scelte di compromesso operate dal legislatore europeo in materia di riconoscimento delle sentenze penali straniere e le vicende istituzionali che hanno portato all’approvazione della prima Direttiva europea in materia di processo penale dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

60,00

  • editore: Exeo
  • collana: diritto dell'unione europea e diritti umani
  • numero in collana: 1
  • isbn: 978-88-95578-52-1
  • sigla: RC01
  • categoria: MONOGRAFIE
  • tipologia: giuridica
  • genere: manuali
  • altezza: cm 29,7
  • larghezza: cm 21
  • dimensione: A4
  • funzioni permesse: Stampa: SI - Modifica: SI - Copia/Incolla: SI
  • protezione: digital watermarking
  • disponibità: illimitata
  • destinatari: professionale accademico
  • soggetto: diritto


SOMMARIO


PREFAZIONE (ROBERTO CONTI)

CAPITOLO I - L’EUROPA E IL DIRITTO PENALE: TRA ORDINAMENTO DELL’UNIONE ED ORDINAMENTO NAZIONALE (LUCA DE MATTEIS)
1. Introduzione.
2. Brevi cenni sullo sviluppo della competenza penale dell’Unione europea.
2.1. Gli inizi.
2.2. Il Trattato sull’Unione europea (Trattato di Maastricht).
2.3. Il Trattato di Lisbona.
3. L’articolo 82 TFUE e la competenza dell’Unione in materia di processo penale.
3.1. La “cooperazione giudiziaria in materia penale” in senso stretto.
3.2. La procedura penale.
4. L’articolo 83 TFUE e la competenza dell’Unione in materia di diritto penale sostanziale.
4.1. Le competenze “originarie” dell’Unione.
4.2. Le competenze “derivate”.
4.3. Le competenze “proprie”.
5. Gli strumenti legislativi ed i poteri delle istituzioni: il quadro normativo precedente al Trattato di Lisbona.
5.1. Gli strumenti.
5.2. I poteri della Corte di giustizia e della Commissione europea.
6. (Segue) Gli strumenti normativi dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona
6.1. Gli strumenti.
6.2. I poteri della Corte di giustizia e della Commissione europea.
7. (Segue) Il periodo transitorio.
8. .Gli effetti delle direttive e delle decisioni quadro secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia.
8.1. L’effetto diretto delle direttive.
8.2. L’interpretazione conforme alle decisioni quadro.
8.3. La rilevanza delle direttive e delle decisioni quadro prima della scadenza del termine per la trasposizione.
9. Notazioni brevi in tema di interpretazione degli atti normativi europei di diritto penale.
10. Conclusioni.

PARTE I DIRITTO SOSTANZIALE

CAPITOLO II - LA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA UNIONE EUROPEA (ANDREA VENEGONI)
1. Introduzione
2. Analisi della Convenzione
2.1 Origine
2.2 Scopo
2.3 Concetto di frode
2.4 responsabilità delle persone giuridiche
2.5 Competenza territoriale
2.6 Estradizione
2.7 Cooperazione
2.8 Ne bis in idem
2.9 Corte di Giustizia e disposizioni interne
2.10 Adesione e entrata in vigore
3. L’attuazione della Convenzione nell’ordinamento italiano
3.1 La legge 300/2000
3.2 Il dpr 231/2001
3.3 L’analisi della Commissione Europea e osservazioni sull’efficacia della protezione degli interessi finanziari della U.E. nell’ordinamento italiano
4. Il futuro della protezione degli interessi finanziari della U.E.

CAPITOLO III - LA DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO 2002/475/GAI DEL 13 GIUGNO 2002 SULLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO E SUCCESSIVE MODIFICHE (NICOLA PIACENTE)
1. Introduzione
2. Gli atti di terrorismo
2. L’associazione terroristica e le condotte di partecipazione
3. I reati connessi ad attività terroristiche
4. Pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo
5. Reclutamento a fini terroristici
6. Addestramento a fini terroristici
7. Gli altri reati contemplati dall’art. 1 della Decisione Quadro 2008/919/JHA
8. Circostanze attenuanti e gli incentivi alla collaborazione con la giustizia
9. Responsabilità delle persone giuridiche
10. Giurisdizione ed esercizio dell’azione penale

CAPITOLO IV - LA DECISIONE QUADRO 2008/841/GAI DEL CONSIGLIO DEL 24 OTTOBRE 2008 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (NICOLA PIACENTE)
1. Introduzione
2. Il reato associativo e le condotte di partecipazione
3. Gli incentivi alla collaborazione con la giustizia
4. La responsabilità degli enti
5. La giurisdizione
6. L’attuazione della decisione Quadro 2998/841/GAI nell’ordinamento nazionale

PARTE II - DIRITTO PROCESSUALE

CAPITOLO V LA DECISIONE DEL CONSIGLIO 2002/187/GAI DEL 28 FEBBRAIO 2002 CHE ISTITUISCE EUROJUST E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI INERENTI I POTERI DEL COLLEGIO E DEL MEMBRO NAZIONALE (CALOGERO FERRARA)
1. Introduzione
2. Composizione, competenza, obiettivi e funzioni
3. Natura e funzioni del membro nazionale di Eurojust
4. La legislazione italiana sul rappresentante nazionale di Eurojust
5. Il potenziamento di Eurojust nella Decisione n. 2009/426/GAI del 16 dicembre 2008
6. Da Eurojust all’Ufficio del Procuratore Europeo: artt. 85-86 del TFUE

CAPITOLO VI - LA DECISIONE QUADRO N. 2002/465/G.A.I. DEL 13 GIUGNO 2002 ISTITUTIVA DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI (CALOGERO FERRARA)
1. Introduzione
2. Le forme ordinarie di cooperazione internazionale: cenni sulla richiesta di commissione rogatoria
3. Le fonti normative delle Squadre Investigative Comuni
4. La disciplina delle SIC: presupposti e modalità di costituzione
5. La disciplina delle SIC: la composizione, i poteri dei componenti della Squadra, il valore delle informazioni acquisite.
6. Il favor comunitario verso le SIC
7. L’esperienza pratica: problematiche e risultati conseguiti

CAPITOLO VII - LA DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO 2005/212/GAI RELATIVA ALLA CONFISCA DI BENI, STRUMENTI E PROVENTI DI REATO ED IL MUTUO RICONOSCIMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI CONFISCA (FABIO LICATA)
1. La confisca quale moderno strumento di contrasto alla criminalità organizzata.
2. La dimensione transnazionale della confisca e le esigenze di cooperazione giudiziaria ed armonizzazione dei sistemi. Le convenzioni internazionali.
3. Gli strumenti di soft-law.
4. Il quadro normativo dell’Unione europea.
5. L’armonizzazione della legislazione degli stati membri. La confisca allargata.
6. Il mutuo riconoscimento delle decisioni di confisca.
7. L’attuazione delle Decisioni quadro in materia di confisca. Le prospettive.

CAPITOLO VIII - DECISIONE QUADRO 2008/675/GAI RELATIVA ALLA CONSIDERAZIONE DELLE DECISIONI DI CONDANNA TRA STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA IN OCCASIONE DI UN NUOVO PROCEDIMENTO PENALE (LUCA DE MATTEIS)
1. Introduzione.
2. Il contenuto della Decisione quadro.
3. La rilevanza delle condanne pronunciate all’estero nel nostro ordinamento.
4. Relazione tra la normativa italiana e la Decisione quadro.
4.1. Indifferenza della Decisione quadro rispetto alle procedure nazionali di riconoscimento delle sentenze straniere.
4.2. Il meccanismo di riconoscimento alla luce del principio del riconoscimento reciproco.
5. Possibili interpretazioni adeguatrici della normativa italiana.

CAPITOLO IX - LA DIRETTIVA 2010/64/UE SUL DIRITTO ALL’INTERPRETAZIONE E ALLA TRADUZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI (LUCA DE MATTEIS)
1. Introduzione.
1.1. Cenni generali.
1.2. L’origine della Direttiva ed il procedimento di approvazione.
2. Il diritto all'interpretazione ed alla traduzione degli atti nella C.e.d.u.
3. Ambito di applicazione.
4. Il contenuto della Direttiva: notazioni generali.
5. Il diritto all’interpretazione.
5.1. Ambito di applicazione; le indagini preliminari.
5.2. I colloqui tra indagato o imputato ed il difensore.
5.3. Altri principi.
6. Il diritto alla traduzione degli atti.
6.1. Ambito di applicazione: gli atti processuali.
6.2. I materiali di prova.
6.3. Eccezioni.
7. La qualità dell’interpretazione e della traduzione.
8. Conclusioni.

BIBLIOGRAFIA

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L’opera ricostruisce anzitutto [capitolo I] lo sviluppo delle
competenze dell’Unione europea nel campo del diritto penale e della
procedura penale, dagli originali Trattati di Roma sino all’entrata in
vigore del Trattato di Lisbona. Dopo aver passato in rassegna le
tipologie di atti normativi tramite i quali viene esercitata la
competenza dell’Unione in materia, esamina i principi interpretativi di
matrice giurisprudenziale applicabili in relazione a tali strumenti, in
primo luogo il principio dell’interpretazione conforme e quello della
diretta applicabilità delle Direttive.



Sul piano del diritto penale sostanziale, l’opera prende le mosse dalla
c.d. Convenzione PIF [capitolo II]. La protezione degli interessi
finanziari della Unione Europea è settore vitale per l’esistenza stessa
della Unione e, anche dal punto di vista giuridico, è di estremo
interesse per essere il campo in cui più che in ogni altro si è
sviluppata una produzione legislativa tendente a realizzare un vero
spazio giuridico comune europeo. In particolare, la produzione
legislativa sviluppatasi dopo il Trattato di Maastricht e Amsterdam è
stata trasversale a quelli che erano il primo pilastro (regolamenti e
direttive) e il terzo pilastro (convenzioni, posizioni comuni e
decisioni quadro). La Convenzione PIF del luglio 1995 è proprio uno di
questi strumenti e tende ad armonizzare le legislazioni nazionali
prevedendo un comune concetto di “frode” e di altri istituti di diritto
penale nei protocolli allegati. Lo scritto analizza la Convenzione, la
sua attuazione nell’ordinamento italiano e l’avvenire della protezione
degli interessi finanziari UE e del diritto penale europeo alla luce
del recente Trattato di Lisbona.



Successivamente gli Autori passano ad analizzare la Decisione Quadro
2002/475/GAI [capitolo III], elaborata in un quadro di strumenti
internazionali articolato che contemplava la Convenzione del Consiglio
d'Europa, del 27 gennaio 1977, per la repressione del terrorismo (che
stabilisce che i reati terroristici non possono essere considerati
reati politici, reati riconducibili ad un reato politico o reati
ispirati a motivazioni politiche), la Convenzione per l'eliminazione
degli attentati terroristici mediante l'uso di esplosivi del 15
dicembre 1997 e la convenzione delle nazioni Unite per la repressione
del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999 (ratificata
dall’Italia con Legge 14 gennaio 2003 n.7). Il problema del terrorismo
è stato ricordato nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere
del 15 e 16 ottobre 1999 e del Consiglio europeo di Santa Maria da
Feira del 19 e 20 giugno 2000. Il 5 settembre 2001 il Parlamento
europeo ha inoltre adottato una raccomandazione sulla lotta al
terrorismo. Lo scritto analizza la Decisione Quadro, l’inserimento
della stessa nel quadro normativo internazionale e la sua coerenza con
il quadro normativo nazionale



Segue quindi [capitolo IV] la decisione quadro 2008/841/GAI, che è
stata emanata in sostituzione dell’azione comune 98/733/GAI e si pone
in un rapporto di continuità e coerenza con altri strumenti
internazionali, quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro il
crimine organizzato transnazionale del 2000 (c.d. Convenzione di
Palermo, ratificata dall’Italia con l. 146/2006 e da oltre 140 Paesi).
La decisione Quadro 2008/841/GAI contiene, al fine di condurre gli
Stati verso un’armonizzazione delle rispettive legislazioni, la
definizione di associazione criminale ed associazione strutturata,
nonché una lista di condotte da inquadrarsi come partecipazione ad
un’associazione criminale. Nell’ambito dell’azione di contrasto al
crimine organizzato, nella decisione Quadro sono state contemplate la
responsabilità delle persone giuridiche, nonché norme incentivanti la
collaborazione con la giustizia.

Lo scritto analizza la Decisione Quadro, l’inserimento della stessa nel
quadro normativo internazionale e la sua coerenza con il quadro
normativo nazionale



Passando al diritto penale processuale [capitolo V] si osserva
anzitutto che la costruzione dello spazio unico di libertà, sicurezza e
giustizia previsto nei Trattati dell’Unione Europea richiede, in via
primaria un rafforzamento della cooperazione giudiziaria nel settore
penale. In tale ottica Eurojust, istituito nel 2002, costituisce uno
degli organismi dell’Unione fra i più originali ed incisivi per far
fronte alle nuove forme di criminalità organizzata transnazionale, al
fine di agevolare il coordinamento tra le autorità nazionali
responsabili dell’azione penale e prestare assistenza nelle indagini,
nonché intervenire per la prevenzione di possibili conflitti di
giurisdizione. Nel solco già tracciato con la Decisione del 2002 si
muovono le successive modificazioni dell’istituto e, in particolare,
quelle di cui alla Decisione n. 2009/426/GAI del 16 dicembre 2008 che
ha innovato numerosi aspetti della disciplina di Eurojust soprattutto
in materia di rafforzamento delle capacità strutturali - operative
dell’organismo, incremento dei poteri e dei compiti attribuiti ai
membri nazionali ed al collegio, miglioramento della capacità di
scambiare informazioni con l’autorità nazionale e di potenziamento
della cooperazione con la Rete Europea della Giustizia, con le autorità
nazionali, con gli altri organismi di cooperazione e con gli Stati
terzi.



Si osserva poi [capitolo VI] che la costruzione dello spazio unico di
libertà, sicurezza e giustizia richiede altresì un rafforzamento della
cooperazione giudiziaria nel settore penale, anche attraverso
l'introduzione di strumenti innovativi di cooperazione dotati dei
caratteri di flessibilità ed armonizzazione dei diversi ordinamenti
nazionali coinvolti. Da questo punto di vista, uno degli strumenti
maggiormente innovativi sono le Squadre Investigative Comuni,
introdotte per la prima volta dall’art. 13 della Convenzione di
Bruxelles del 29 maggio 2000 in materia di assistenza giudiziaria ed in
seguito dettagliatamente disciplinate, all'interno dell'Unione Europea,
dalla Decisione Quadro del Consiglio n. 2002/465/G.A.I del 13 giugno
2002.

L'ambito di intervento delle SIC è, fondamentalmente, riconducibile
alle ipotesi in cui le indagini condotte in uno Stato membro sono
particolarmente complesse, difficili e di notevole importanza poiché
presentano un collegamento con altri Stati membri ovvero quando più
Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del
caso, esigono un’azione coordinata e concertata nei diversi Stati
membri interessati.

Di particolare rilievo la circostanza, rivoluzionaria rispetto alle
tradizionali forme di cooperazione, che i membri distaccati della SIC
possono non solo presenziare alla attività di indagine ma anche essere
incaricati dal direttore della squadra di eseguire direttamente singole
misure investigative, previa approvazione dell’autorità competente
dello Stato in cui deve essere eseguito l’intervento e dello Stato
membro che li ha distaccati.

Risulta ancora controverso l'esatta misura di utilizzabilità
processuale degli elementi probatori raccolti nel corso dell'attività
investigativa delle SIC, anche se i paragrafi 9 e 10 dell’art. 1 della
Decisione Quadro specificano un ambito di utilizzazione procedimentale
delle informazioni acquisite per i fini previsti all’atto della
costituzione della squadra, per scongiurare una minaccia immediata e
grave alla sicurezza pubblica e per la individuazione ed il
perseguimento di altri reati, a condizione che vi sia il consenso dello
Stato membro in cui le informazioni sono rese disponibili.



Successivamente [capitolo VII] gli Autori si occupano della confisca
degli ingenti profitti derivanti da delitti gravissimi quali quelli
connessi alla criminalità organizzata, alla criminalità economica ed al
terrorismo è considerata uno strumento di politica criminale moderno ed
irrinunciabile nelle politiche criminali degli ordinamenti giuridici di
numerosi stati, nonché nei più recenti trattati e convenzioni
internazionali, siglati nell’ambito dell’OCSE, del Consiglio d’Europa e
delle Nazioni Unite.

In particolare, è emersa nettamente la consapevolezza di adeguare le
regole della raccolta e circolazione della prova alle peculiari
caratteristiche della circolazione delle risorse economiche, sicché
importanti strumenti convenzionali come Convenzione di Vienna del 1998,
contro il narcotraffico, nonché la Convenzione di Strasburgo n. 141 del
1990, sul riciclaggio e la confisca dei proventi di reato hanno
introdotto strumenti di cooperazione avanzata, definito il concetto di
confisca, formulato il concetto della confisca di valore, nonché
delineato la necessità di semplificare gli standard probatori in
materia di confisca, anche facendo ricorso a presunzioni.

La Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro il crimine
organizzato transnazionale, aperta alla firma a Palermo il 15 dicembre
2000, nonché la convenzione ONU contro la corruzione, aperta alla firma
a Merida nel dicembre del 2003, perseguono ulteriormente la prospettiva
della cooperazione in materia di confisca, sostanzialmente riprendendo
gli strumenti innovativi introdotti dalla Convenzione di Vienna e dalla
Convenzione di Strasburgo.

Anche l’Unione europea, nella consapevolezza del ruolo fondamentale del
contrasto all’enorme potere economico delle organizzazioni criminali
nazionali e transnazionali, ha sentito l’esigenza di intervenire, sia
al fine di armonizzare delle legislazioni degli stati membri, che al
fine di realizzazione della circolazione delle decisioni giudiziarie.



L’opera passa poi [capitolo VIII] a ricostruire la portata della
Decisione quadro 2008/675/GAI, illustrando le ragioni che hanno portato
il legislatore europeo a fare scelte di compromesso sul suo contenuto.
Esamina poi la relazione con le disposizioni del codice penale e del
codice di procedura penale in materia di riconoscimento delle sentenze
penali straniere, evidenziando i profili di possibile frizione con i
principi dello strumento europeo. Indica, infine, alcune possibili
interpretazioni correttive della normativa italiana alla luce di tali
principi, atteso che il termine per il recepimento della Decisione
quadro è scaduto senza che il legislatore si sia attivato.



Infine [capitolo IX] si ripercorrono le vicende istituzionali che hanno
portato all’approvazione della prima Direttiva europea in materia di
processo penale dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Dopo
una breve esposizione dei principi generali in argomenti derivanti
dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, esamina il contenuto
della Direttiva, con particolare attenzione all’articolazione dei
diritti all’interpretazione ed alla traduzione degli atti. Esamina,
contemporaneamente, i punti di frizione con la normativa interna
attualmente vigente, indicando talune possibili interpretazioni
correttive e delineando possibili conflitti con la normativa europea.

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