Rispetto delle distanze legale tra edifici per gli immobili abusivi

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> ABUSI EDILIZI

L’inderogabilità delle distanze tra fabbricati, in ragione del peculiare e inderogabile interesse pubblico sotteso, vige pure nei confronti delle costruzioni abusive. Ciò vale sempre, tranne per le costruzioni abusive successive alla realizzazione di edifici muniti di regolare titolo, senza possibilità di deroga alcuna.

Gli edifici abusivi non possono essere tenuti in considerazione nel calcolo delle distanze, neanche se sono stati realizzati prima degli edifici regolarmente assentiti; il criterio di prevenzione temporale non è suscettibile di applicazione proprio in relazione alle opere edilizie abusivamente realizzate sul fondo di pertinenza di un soggetto e tenute in conto ai fini del calcolo delle distanze con il proprietario frontistante.

L'abuso edilizio, allorquando occorra valutare la domanda del confinante di edific... _OMISSIS_ ... suolo, non può essere, di per sé, rilevante ed incidente sulla posizione giuridica di chi abbia diritto di edificare.

In tema di illegittimo rilascio di permesso di costruire va verificato se il provvedimento risulti adottato in violazione della norma di diritto pubblico in tema di distanze, nel senso che il nuovo manufatto si ponga in contrasto con le finalità di tutela dell'interesse pubblico al quale il DM 1444/1968 è teleologicamente orientato.

L’Amministrazione comunale deve senza indugio emanare i provvedimenti sanzionatori, volti se del caso alla rimozione delle opere che risultino abusive (anche su sollecitazione proprio del vicino): fin quando però i manufatti abusivi continuino ad esistere, di essi si deve tenere conto in sede di applicazione delle distanze.

Le distanze legali non possano essere misurate tenendo conto anche delle opere abusive confinanti.

È illegittimo l'ordine di demolizione di... _OMISSIS_ ...e, in violazione delle distanze secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi medio tempore, ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l'avvento della nuova disciplina.

L'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione di legge lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibile il prospicere e l'inspicere in alienum.

Le distanze fra le costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via generale ed ast... _OMISSIS_ ...derazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, di guisa che al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell'applicazione della disciplina in materia per equo contemperamento degli appositi interessi. Pertanto, in caso di costruzione realizzata senza l'osservanza delle distanze legali o regolamentari, il giudice deve ordinare incondizionatamente la riduzione in pristino, ancorché questa possa incidere sulle parti dell'edificio regolari.

In caso di violazione delle distanze legali tra le costruzioni è irrilevante l'accertamento della dannosità in concreto, essendo sufficiente verificare, tenuto conto del principio dell'autonomia negoziale, se siano state o meno rispettate le distanze contrattualmente previste.

Una volta accertata la violazione delle distanze legali, la responsabilità del progettista può essere esclusa soltanto dimostrando che l'opera che non rispetta le distanze suddette non e... _OMISSIS_ ...progetto.

La sanabilità delle opere lesive delle distanze dai confini ed edifici dei fondi limitrofi deve escludersi limitatamente alle distanze prescritte dagli strumenti urbanistici locali, in quanto le norme in tema di distanze degli strumenti urbanistici locali, non sono derogabili, perché dirette, più che alla tutela di interessi privati, a quella di interessi generali e pubblici in materia urbanistica.

Una SCIA è di per sé inidonea a sanare la violazione delle norme sulle distanze dagli edifici.

Ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze fra immobili, è irrilevante l'eventuale carattere abusivo dell'edificio preesistente, costituendo questo comunque una entità materiale, come tale da considerare in sede di rilascio della concessione edilizia per il nuovo edificio.

L’abuso edilizio, allorquando occorra valutare la domanda del confinante di edificare sul proprio suolo, non può essere, di per sé... _OMISSIS_ ...incidente sulla posizione giuridica di chi abbia diritto di edificare e quindi il mancato rispetto delle distanze legali non rileva se l’immobile di riferimento è abusiva.

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> ABUSI EDILIZI --> CONDONO

Nelle controversie fra privati confinanti per violazione delle distanze legali derivanti dell'esecuzione di opere edilizie, la concessione in sanatoria non può incidere sui rapporti fra soggetti privati sicché i vicini confinanti conservano il diritto di ottenere il risarcimento dei danni oppure la riduzione in pristino.

E' illegittimo il diniego di condono se l’eventuale sanatoria degli edifici in questione, quantunque localizzati ad una distanza inferiore rispetto a quella consentita, non avrebbe pregiudicato affatto la potenzialità edificatoria del vicino, assente ab origine (nella specie perché il fondo viciniore aveva un larghezza... _OMISSIS_ ... sicché il limite minimo di distanza di 10 mt. dal confine, previsto per l’edificazione in zona agricola, precludeva ipso facto la possibilità al vicino di realizzare alcuna costruzione).

Il condono risulta legittimamente rilasciato pur nella violazione delle distanze legali, precisandosi, peraltro, che il suddetto titolo definisce i rapporti tra il proprietario dell’opera abusiva ed il Comune, mentre lascia impregiudicata la possibilità per il vicino, leso dalla violazione delle distanze, di far valere i propri diritti nella competente sede civile.

La legge n. 47/1985 non prevede alcuna limitazione alla facoltà di richiedere la sanatoria per le opere realizzate in contrasto con le norme regolamentari in materia di distanze nelle costruzioni.

La sanabilità delle opere lesive delle distanze dai confini ed edifici dei fondi limitrofi, deve escludersi limitatamente alle distanze prescritte dagli strumenti urbanistici ... _OMISSIS_ ...quanto le norme in tema di distanze degli strumenti urbanistici locali – a differenza di quanto avviene per le prescrizioni in materia di distanze introdotte dal codice civile - non sono derogabili, perché dirette, più che alla tutela di interessi privati, a quella di interessi generali e pubblici in materia urbanistica, nonché ad evitare la creazione di intercapedini antigieniche e pericolose, come tali suscettibili di deroga mediante convenzione tra privati.

Ferma la tutela che i privati possono ottenere presso il giudice civile, l'amministrazione nel concedere un titolo edilizio in sanatoria deve comunque considerare le norme che, anche a tutela dell'interesse pubblico all'ordinato sviluppo edilizio, stabiliscono le distanze dai confini e dalle costruzioni.

Alla regolarizzazione dell’illecito edilizio ex d.l. n. 269/2003, che ha efficacia soltanto sul piano amministrativo e penale, restano ovviamente estranei i diritti dei ter... _OMISSIS_ ...sono sempre far valere la violazione delle norme sulle distanze legali e chiedere il risarcimento dei danni o la demolizione delle opere abusive.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.