Valutazione dell'impatto ambientale di opere ed interventi urbanistici: casistica

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE

L'art. 90-bis L.R. Valle d'Aosta n. 11/1998, introdotto dall'art. 4 L.R. Valle d'Aosta 18/2009, non esclude la necessità di assoggettare a v.i.a. regionale l'intervento di ampliamento delle strutture alberghiere che superino i 300 posti letto.

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ALLEVAMENTI DI BESTIAME

Gli allevamenti suinicoli sono inseriti fra gli impianti per i quali, anche in ampliamento, è di regola necessaria la VIA, essendo previsto lo screening solo per strutture di minore importanza, come previsto dal T.U ambiente agli allegati III lettere ac) e ag) e IV lettera c).

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA

E' illegittimo il rifiuto... _OMISSIS_ ...rdquo; l’istanza di VIA sulla base di un dato meramente formale (il titolo del progetto, riferito nella specie alla coltivazione di ghiaia e sabbia nell'alveo di un fiume) lasciando del tutto inesplorato il contenuto sostanziale del progetto di sistemazione idraulica ed omettendo di valutare l’interesse ambientale delle opere proposte, (nella specie finalizzate in via principale al miglioramento del deflusso del corso d’acqua, a mezzo della sua riconduzione nell’alveo ordinario con una serie complessa di interventi tecnici, in cui la parte relativa alla coltivazione della ghiaia in esubero, una volta utilizzata per la ricostruzione delle sponde, apparirebbe, in verità, del tutto secondaria).

Non viola la direttiva 85/337/CEE in materia di v.i.a. la norma regionale che preveda una proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per quei titoli che siano stati rilasciati previo esperimento positivo della proced... _OMISSIS_ ... di screening, e non anche per le autorizzazioni rilasciate senza il rispetto della normativa v.i.a..

La durata limitata del permesso di ricerca rende effettiva la possibilità di prevedere e di indicare, già in fase di v.i.a., le migliori soluzioni e le migliori tecniche per poter procedere alla chiusura dei pozzi, allo smantellamento dell’impianto e al ripristino dello stato dei luoghi, potendosi presumere che nel lasso di tempo tra pronuncia di compatibilità ambientale e conclusione effettiva delle attività di ricerca non vi siano evoluzioni tecniche significative in materia.

Un'analisi dell'impatto ambientale connesso alla dismissione delle opere e degli impianti destinati alla attività di coltivazione mineraria non può ritenersi esigibile nello studio di impatto ambientale prodotto ai fini della v.i.a. necessaria per la concessione di coltivazione mineraria, dato il lungo lasso di tempo intercorrente tra v.i.a. e conclusione dell'a... _OMISSIS_ ...iva e la possibilità che si rendano disponibili tecniche più efficaci dal punto di vista ambientale.

La mancata previsione di descrizioni e di prescrizioni, in sede di studio e di valutazione di impatto ambientale in ordine alla fase della dismissione delle opere e degli impianti di coltivazione mineraria, non arreca alcun effettivo pregiudizio all’ambiente, poiché dal combinato disposto dell'art. 38, co. 3, R.D. 1443/1927 e dell'art. 9, co. 1, legge emerge che in caso di cessazione della coltivazione di una miniera l’ingegnere capo del distretto minerario debba prescrivere i provvedimenti di sicurezza e di conservazione necessari.

Con riferimento all'attività estrattiva, la valutazione sulle modalità del ripristino dei luoghi riferita alla fase della dismissione non deve essere necessariamente eseguita in modo simultaneo alle valutazioni attinenti alla costruzione e all’esercizio dell’impianto.

La v.i.... _OMISSIS_ ...a mineraria è diversa alla v.i.a. sulla coltivazione di una risorsa mineraria, poiché tali attività sono distinte e producono impatti diversi sull'ambiente: pertanto, gli elementi di criticità individuati con riferimento alla fase di ricerca non transitano in via automatica alla fase di coltivazione, che ha particolarità sue proprie e proprie criticità.

La reciproca autonomia delle fasi di ricerca e di estrazione della risorsa mineraria, comporta che l'osservanza o l'inosservanza delle prescrizioni eventualmente apposte alla prima non interferisce automaticamente con la valutazione di compatibilità ambientale della seconda.

L'annullamento della pronuncia favorevole di compatibilità ambientale non determina l'automatica caducazione della concessione mineraria a prescindere dalll'impugnazione di quest'ultima, ma ha solo effetti vizianti.

La disciplina comunitaria assoggetta a V.I.A. le cave e attività minerarie a cielo aperto, c... _OMISSIS_ ...el sito superiore a 25 ettari, rimettendo invece alla discrezionalità degli Stati membri la possibilità di assoggettare a V.I.A. tutte le altre cave e attività minerarie a cielo aperto.

In tema di VIA, alle domande di ampiamento del bacino estrattivo presentate prima del 14 marzo 1999 vanno applicate le disposizioni di cui alla direttiva 85/337/CEE nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla direttiva 97/11/CE.

L'annullamento dell'atto amministrativo che condiziona la proroga dell’esercizio dell’attività di cava alla previa V.I.A. non rende doverosa la proroga stessa, specie se l'annullamento non è ancora passato in giudicato e se il giudice penale ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

La determinazione negativa sulla procedura di V.I.A. deve essere preceduta dal preavviso di diniego ex art. 10-bis legge 241/1990: non è invocabile a tal fine l'art. 21-octies, co. 2, legge 241/199... _OMISSIS_ ...procedimento di v.i.a. è connotato da ampia discrezionalità tecnica da parte dell’Autorità procedente che dovrebbe acquisire, prima di decidere, tra gli elementi di valutazione, dopo le conferenze istruttorie e il parere degli organi tecnici, le osservazioni anch’esse tecniche che il soggetto interessato potrebbe offrire in risposta al preavviso di rigetto.

La norma regionale che preveda, per il caso di rinnovo di autorizzazione all'attività estrattiva, una procedura semplificata che non preveda la necessità della v.i.a. (nel caso di specie l'art. 2 L.R. Sicilia 10/2004) contrasta con la Direttiva comunitaria 85/337/CEE e va disapplicata.

È legittima la sottoposizione della procedura concernente una richiesta di ampliamento dell’attività estrattiva di cava, alla valutazione di impatto ambientale.

È legittimo il giudizio negativo di compatibilità ambientale formulato a proposito di un progetto di ampliamento d... _OMISSIS_ ...attiva che ricade in zona di protezione speciale.

Non contrasta con il diritto comunitario la disposizione che consente la proroga dell'attività estrattiva ricollegando automaticamente ad essa la proroga della v.i.a., se la prosecuzione di tale attività non comporti la realizzazione di interventi nuovi, ma avvenga nel rispetto delle modalità e delle previsioni, anche volumetriche, del progetto o programma precedentemente autorizzato.

La valutazione di impatto ambientale deve essere rinnovata ogniqualvolta all'esito della ricerca delle sostanze minerarie si voglia procedere allo sfruttamento delle risorse, previo rilascio della concessione.

È illegittima la valutazione di impatto ambientale che non tenga conto degli impatti derivanti dall'attività di dismissione degli impianti di estrazione mineraria.

L'inosservanza delle prescrizioni apposte alla pronuncia di v.i.a. sul progetto di ricerca di risorse minerarie n... _OMISSIS_ ...tomaticamente sulla valutazione di compatibilità ambientale del progetto di estrazione delle risorse stesse.

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> BONIFICA DI SITI INQUINATI

Lo studio di fattibilità per la bonifica di un sito inquinato non deve essere necessariamente preceduto dalla v.i.a..

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CENTRI COMMERCIALI

È incostituzionale la legge regionale che preveda la VIA o la verifica di assoggettabilità a VIA per le «grandi strutture di vendita», aventi superficie superiore ai 2.500 metri quadrati, laddove il legislatore statale richiede che le medesime procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità riguardino tutti i «centri commerciali», compresi quelli di medie dimensioni, aventi cioè superficie di vendita superiore a 150 e fino a 2.50... _OMISSIS_ ...i, nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e superiore a 250 e fino a 2.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti.

La v.i.a. deve ritenersi necessaria per ogni tipo di centro commerciale che risponda alle caratteristiche indicate dal D. Lgs 114/1998, indipendentemente dalle sue dimensioni.

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Riguardo alle infrastrutture energetiche trova applicazione l’art. 52 quater T.U. Espr, che prevede che il provvedimento conclusivo “… comprende la valutazione di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del Presidente della repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi … ogni altre autorizzazione, concessi... _OMISSIS_ ...ne, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio delle infrastrutture energetiche”.

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> INFRASTRUTTURE ENERGETICHE --> ELETTRODOTTI

In linea generale, discende dall’art. 7, co. 4, d. lgs. 152/2006 e dalle elencazioni di cui all’allegato III alla parte II dello stesso d.lgs. 152/2006, che alla Regione spetta la valutazione d’impatto ambientale per gli «elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 chilovolts e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km», mentre allo Stato spetta la valutazione d’impatto ambientale per gli «elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 chilovolts e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente altern... _OMISSIS_ ...ato di lunghezza superiore a 40 chilometri».

La necessità di esperire la procedura di v.i.a. per gli elettrodotti è rimessa dalla normativa comunitaria (direttiva n. 85/337/CEE: art. 4, paragrafo 2, in relazione al punto 3, lettera b, dell’allegato II) a valutazioni caso per caso o alla fissazione di soglie, pur nell’ambito del tendenziale principio di inderogabilità, da parte del legislatore nazionale, all’obbligo di v.i.a.: attualmente, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. 4/2008 al Codice dell’ambiente, l’effettuazione della v.i.a. è subordinata, anziché alla determinazione di soglie, allo svolgimento di un subprocedimento preventivo volto alla verifica dell’assoggettabilità dell’opera realizzanda alla v.i.a. medesima.

L’obbligo di sottoposizione del progetto alla procedura di VIA, o nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valor... _OMISSIS_ ...ambientale, che nella disciplina statale rappresenta, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie, di competenza regionale, comprese la «produzione», il «trasporto» e la «distribuzione nazionale dell’energia».

È incostituzionale la legge regionale che, comprendendo tra gli interventi di manutenzione ordinaria le varianti di tracciato degli impianti elettrici esistenti, concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate, ha l’effetto di sottrarle alla valutazione d’impatto ambientale: il consenso dei proprietari infatti non può costituire una valida ragione per tale esenzione, essendo detti soggetti motivati da logiche individuali che non necessariamente coincidono con la tutela dell'ambiente.

Per gli elettrodotti costruiti e posti in ... _OMISSIS_ ... della scadenza del termine per il recepimento della direttiva 85/337/CEE (3 luglio 1988), che ha reso obbligatoria la procedura di v.i.a., la questione di preventiva valutazione dell’impatto ambientale non si pone, a meno che l'autorizzazione alla realizzazione di tali impianti: a) non esista; b) sia revocata in seguito all'accertamento dell'irregolarità dell'impianto; c) debba essere rinnovata; d) debba essere rilasciata definitivamente, dopo un regime di provvisorietà autorizzativa.

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO ...


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