Notifica dell'impugnazione del provvedimento amministrativo: condizioni di validità

Sintesi: L'articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, norma dichiarata dall’art. 10 della legge 03/04/1979 n. 103 applicabile anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali, è applicabile quando l’errore abbia riguardato l’individuazione della persona del legale rappresentante dell’amministrazione da cui l’atto impugnato promana, e non quando l’errore sia caduto, più in radice, sulla stessa individuazione dell’amministrazione provvista di legittimazione passiva ad substantiam, ai sensi del chiaro e perentorio disposto l’art. 41 comma 2 c.p.a.

Estratto: «3.1. Chiariti i termini sostanziali della vicenda, si pone l’ulteriore questione sul versante processuale: ossia se la notificazione alla Presidenza del Consiglio, anziché al CIPE in persona del Presidente del Consiglio che lo presiede, possa essere considerato un errore di persona ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, norma dichiarata dall’art. 10 della legge 03/04/1979 n. 103 applicabile anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali.3.2. Secondo gli appellanti, le norme citate avrebbero l’effetto di trasformare i vizi di nullità per erronea identificazione della persona al quale l’atto deve essere notificato, in mere irregolarità sanabili (art. 4 l.260/58 “L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato…..L’eccezione rimette in termini la parte”).3.3. Anche questa tesi è priva di fondamento. La norma citata è applicabile quando l’errore abbia riguardato l’individuazione della persona del legale rappresentante dell’amministrazione da cui l’atto impugnato promana, e non quando – come avvenuto nel caso di specie – l’errore sia caduto, più in radice, sulla stessa individuazione dell’amministrazione provvista di legittimazione passiva ad substantiam, ai sensi del chiaro e perentorio disposto l’art. 41 comma 2 c.p.a.Né può replicarsi che, siccome il patrocinio delle varie articolazioni organizzative dello Stato è comunque affidato dalla legge all’Avvocatura dello Stato, presso la quale devono considerarsi ex lege domiciliate le amministrazioni ai fini della loro vocatio in ius, il contraddittorio nella sostanza è da ritenersi assicurato, poiché, a tacer d’altro, ciò implicherebbe l’abrogatio quanto meno parziale dell’art. 41 c.p.a..4. Ovviamente, quanto detto non può che refluire sul regime di rilevabilità del vizio.Se esso non concerne la “persona”, ossia l’organo al quale debba riconoscersi la legale rappresentanza ad processum ma, piuttosto, la legittimazione ad substantiam dell’amministrazione in quanto emanante l’atto impugnato, allora può e deve essere rilevato d’ufficio afferendo ai presupposti per la valida proposizione del ricorso. (fra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 19/07/2004, n. 5226; sez. VI, 17/09/2002, n. 4713).»

Sintesi: Ai sensi dell'art. 149 c.p.c., anche se la notifica a mezzo del servizio postale non si perfeziona solo con la spedizione dell’atto, ma richiede anche la consegna del plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto, al fine di rispettare il termine decadenziale è sufficiente comprovare unicamente di avere eseguito l’attività di consegna al servizio postale.

Estratto: «1.L’eccezione di tardività dell’appello va respinta, dovendosi avere riguardo al momento della spedizione e non dell’avvenuto recepimento, proprio a tutela dell’onerato.Con l’attuale formulazione dell’art. 149 c.p.c., comma 3 aggiunto dall’art. 2, comma 1 lettera e) della legge 28 dicembre 2005, n.263, secondo cui “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”, anche se la notifica a mezzo del servizio postale non si perfeziona solo con la spedizione dell’atto, ma richiede anche la consegna del plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto, al fine di rispettare il termine decadenziale, come nella specie, è sufficiente comprovare unicamente di avere eseguito l’attività di consegna al servizio postale.»

Sintesi: Il ricorso, oltre che ai controinteressati, deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato e non anche ad altri soggetti, ancorché titolari di poteri consultivi, nemmeno se ad efficacia vincolante.

Estratto: «Riguardo all’esame del ricorso n. 4206/2003 R.G. (Mataluni s.p.a.), occorre preliminarmente respingere le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevate della difesa del Comune di Montesarchio.Infatti, secondo l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, applicabile ratione temporis al caso in esame, il ricorso, oltre che ai controinteressati, deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato, nel caso di specie il Comune di Montesarchio, e non anche ad altri soggetti, ancorché titolari di poteri consultivi, nemmeno se ad efficacia vincolante; dal momento che oggetto di impugnazione è stata l’ordinanza del Comune di Montesarchio di ripristino dello stato dei luoghi n. 8 del 29 gennaio 2003, solo tale ente deve ritenersi come autorità emanante e quindi contraddittore necessario.Con riferimento agli altri litisconsorti, secondo condivisibile giurisprudenza l'intervento ad adiuvandum è ammissibile solo a tutela di posizioni giuridiche collegate o dipendenti da quella del ricorrente principale, risultando uno strumento utile alla tutela di situazioni che, in sé, non potrebbero essere garantite tramite l'impugnazione. Detta situazione consente la partecipazione al processo anche di soggetti aventi un mero interesse di fatto, rispettivamente all'accoglimento o alla reiezione dell'impugnativa proposta, sempre qualora si faccia valere una posizione diversa da quella del ricorrente e da questa condizionata (Consiglio di Stato IV Sezione 19 gennaio 2011 n. 385). Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi sussistente un interesse in capo ai dipendenti della Mataluni s.p.a. volto al mantenimento di una condizione di produttività aziendale, tale da assicurare la conservazione della propria occupazione lavorativa; posizione che, se non li abilita a reagire direttamente avverso l’ordine di demolizione, di certo consente loro di partecipare al giudizio, in considerazione delle sfavorevoli ricadute indirette che gli effetti del provvedimento impugnato sarebbero idonei a determinare. Per quanto concerne, invece, la posizione della Assocentro s.r.l., la titolarità di un centro commerciale posto nelle vicinanze dell’opificio radica senza dubbio l’interesse di tale società ad intervenire ad opponendum, in ragione di una vicinitas, sia fisica che funzionale, che identifica una posizione antagonista alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato; né si rivela fondata l’eccezione di mancanza di procura speciale eccepita dalla società ricorrente nella memoria depositata in data 4 ottobre 2001; rileva, infatti, il Collegio che l’atto di intervento contiene quanto stabilito nell’art. 50, primo comma c.p.a. che rinvia all’art. 40, comma primo, lettera d) c.p.a., risultando non solo la procura speciale, ma anche la sottoscrizione della parte autenticata dal difensore.»

Sintesi: La violazione delle norme sulla competenza degli ufficiali giudiziari non comporta la nullità della notificazione, bensì una mera irregolarità che assume rilievo soltanto nei confronti dell’ufficiale giudiziario incompetente, nel mentre è ininfluente sulla ritualità della notificazione.

Estratto: «5. Sempre in via preliminare, il Collegio deve pure farsi carico di disaminare l’eccezione sollevata dall’appellante Comune in ordine all’ammissibilità del ricorso proposto in primo grado dagli attuali appellati, reputato a sua volta inammissibile in quanto notificato a mezzo posta da ufficiale giudiziario incompetente.Il Collegio, pur evidenziando che la questione risulta recessiva nell’economia di causa in quanto – come sarà evidenziato nel successivo § 7 – il ricorso proposto in primo grado dai Signori Zorzan e Seibou è comunque infondato nel merito, non sottace che, per giurisprudenza ormai prevalente, la violazione delle norme sulla competenza degli ufficiali giudiziari non comporta la nullità della notificazione , bensì una mera irregolarità che assume rilievo soltanto nei confronti dell’ufficiale giudiziario incompetente, nel mentre è ininfluente sulla ritualità della notificazione (così, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2849 e 14 dicembre 2004 n. 8072; Sez. V, 25 febbraio 1999 n. 224 e 1 ottobre 1982 n. 692; A.P. 23 marzo 1982 n. 4), prescindendo anche dal contemplare (come viceversa seguita a fare la Corte di Cassazione: cfr. sul punto, ad es., Cass. Sez. lav., 11 giugno 2004 n. 11140) la necessità di sanatoria con effetto retroattivo mediante costituzione della parte intimata anche nel caso in cui la costituzione stessa avvenga dichiaratamente al solo scopo di eccepire tale incompetenza.»

Sintesi: La nullità della notifica, in caso di pluralità di controinteressati aventi il medesimo domicilio e di consegna presso quest’ultimo di un numero di copie dell’atto inferiore al loro numero, è sanata dalla costituzione in giudizio allorché sia raggiunto lo scopo.

Estratto: «9.2. Le eccezioni sono infondate.Anzitutto il mandato conferito a margine del ricorso principale per la sua ampiezza comprendeva anche il potere di proporre motivi aggiunti; quanto alla omessa sottoscrizione da parte del difensore della copia notificata ai controinteressati, poiché l’originale dei motivi aggiunti reca la sottoscrizione del difensore non vi è nullità, poiché la copia notificata, ancorché priva di sottoscrizione autografa, reca in calce le generalità del difensore e pertanto risulta allo stesso riferibile.In ordine alla circostanza della notifica di una sola copia dei motivi aggiunti presso il domicilio reale dei contro interessati, può rilevarsi che: a) per giurisprudenza consolidata la notifica dei motivi aggiunti può avvenire sia al domicilio eletto che al domicilio reale della parte (T.A.R. Piemonte, sez. II, 26 giugno 2009, n. 1876, T.A.R. Lazio, Latina, 1 febbraio 2007, n. 100); b) la nullità della notifica, in caso di pluralità di controinteressati aventi il medesimo domicilio e di consegna presso quest’ultimo di un numero di copie dell’atto inferiore al loro numero, è sanata dalla costituzione in giudizio allorché sia raggiunto lo scopo. Nella fattispecie ambedue i controinteressati si sono costituiti e hanno avuto la possibilità di difendersi.Infondata è infine anche l’eccezione di tardività in quanto il Collegio non condivide l’assunto dei controinteressati secondo cui alla data di notifica del ricorso principale la ricorrente sarebbe già stata nella condizione di proporre la censura proposta a mezzo dei motivi aggiunti.E infatti la ricorrente ha proposto il ricorso principale sulla base della nota 22 settembre 2000 con cui il comune si era limitato a comunicarle l’avvenuto rilascio di due concessioni edilizie a sanatoria facendo generico riferimento alle legge 28 febbraio 1985 n. 47 e 23 dicembre 1994, n. 724; solo a seguito dell’accesso avvenuto in epoca posteriore ella ha potuto quindi sapere che la signora Ferraro aveva proposto istanza di condono in base alla legge n. 47 del 1985 dichiarando pertanto che l’opera abusiva era stata completata entro la data del 31 ottobre 1983.In altri termini non è stata fornita la prova – il cui onere grava sulla parte che eccepisce la tardività – della conoscenza piena delle concessioni a sanatoria impugnate in epoca anteriore di oltre 60 giorni alla data del 17 gennaio 2001 in cui i motivi aggiunti sono stati consegnati per la notifica all’ufficiale giudiziario.»

Sintesi: La notifica del ricorso deve intendersi validamente effettuata anche presso il legale rappresentante dell’Ente, non essendo necessaria la notifica all’organo che ha emanato l’atto.

Estratto: «3.1 Si è costituito il Comune di Nardodipace, eccependo, innanzi tutto, l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica ai controinteressati, costituiti dai soggetti che hanno un interesse qualificato alla conservazione dell’atto, ed al Responsabile del servizio tecnico comunale.
[...omissis...]

Sintesi: Pur se il Sindaco agisca quale ufficiale di Governo, la notificazione dell’impugnazione di atti adottati dall’Amministrazione comunale va comunque effettuata presso la sede del Comune, anziché presso l’Avvocatura dello Stato.

Estratto: «vanno anzitutto superati eventuali dubbi di ammissibilità del ricorso in quanto notificato al Sindaco di Firenze nella sede del Comune, anziché nella competente sede dell’Avvocatura dello Stato. La giurisprudenza ha infatti chiarito che, pur se il Sindaco agisca (come nella fattispecie ora in esame) quale ufficiale di Governo, la notificazione dell’impugnazione di atti adottati dall’Amministrazione comunale va comunque effettuata presso la sede del Comune, anziché presso l’Avvocatura dello Stato. Ed invero, neanche l’esercizio, da parte del Sindaco, di funzioni di ufficiale di Governo, è sufficiente affinché risultino applicabili le norme del r.d. n. 1611/1933 sull’Avvocatura dello Stato, che attribuiscono a quest’ultima la rappresentanza in giudizio (con domiciliazione ex lege) delle Amministrazioni statali e delle altre Amministrazioni indicate specificamente da disposizioni di legge, poiché tra queste non rientra la figura del Sindaco, neppure quale ufficiale di Governo (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 11 luglio 2005, n. 5607).»

Sintesi: In tema di notificazione del ricorso giurisdizionale a mezzo del servizio postale il principio secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi della legge 53/1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tale caso sostituita con la data di spedizione del piego raccomandato” da parte dell’avvocato stesso.

Estratto: «1. Quanto alla prima di esse si sostiene che il ricorso introduttivo, poiché il provvedimento AIA è stato pubblicato sul BURP dell’8 aprile 2009, avrebbe dovuto essere notificato entro il successivo 8 giugno. Nel caso di specie, al contrario, in data 8 giugno il ricorso è stato soltanto spedito dall’ufficio postale di Grottaglie, mentre è stato ricevuto dal destinatario soltanto il successivo 10 giugno, momento questo in cui si sarebbe perfezionata la notifica per il ricorrente.L’eccezione è palesemente infondata, sulla base di una giurisprudenza ormai consolidata sul punto.Ed infatti, è stato affermato in tema di notificazione del ricorso giurisdizionale a mezzo del servizio postale che “il principio, derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte” ai sensi della legge n. 53 del 1994, “essendo irrilevante la diversità soggettiva dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tale caso sostituita con la data di spedizione del piego raccomandato” da parte dell’avvocato stesso (ex plurimis,T.A.R. Umbria, sez. I, 7 maggio 2010, n. 279; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 10 marzo 2010, n. 2655). A tanto si perviene in base alla considerazione che “l’art. 3 comma 3, della legge n. 53 del 1994, quanto agli effetti della notificazione effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale, rinvia all’art. 4 della legge n. 890 del 1982, che riguarda la notificazione degli atti processuali a mezzo posta. Ne consegue che la notificazione effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale si perfeziona in maniera analoga a quanto avviene nella notifica a mezzo del servizio postale da parte dell’ufficiale giudiziario. Difatti, in virtù del menzionato rinvio, è da ritenere che il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’ufficiale postale, come vale per l'ufficiale giudiziario, vale anche per l’avvocato che si avvale della facoltà di cui alla legge n. 53 del 1994” (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 8 febbraio 2010, n. 1620). Concludendo sulla specifica questione, “in caso di notifica effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale, la stessa si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell’affidamento del plico alle poste” (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 27 gennaio 2010, n. 45).Pertanto, la notificazione del ricorso può ritenersi perfezionata con la consegna del plico all’ufficio postale da parte dell’avvocato nel sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato: condizione questa pienamente soddisfatta, nel caso di specie, alla luce di quanto sopra evidenziato in punto di fatto.L’eccezione deve dunque essere rigettata»

Sintesi: La nullità di un atto processuale non sussiste qualora l’atto stesso abbia raggiunto il suo scopo, ovvero con la costituzione in giudizio del convenuto.

Estratto: «1. Preliminarmente, il Collegio ritiene necessario valutare le eccezioni procedurali proposte dalle difese. In dettaglio: a. nullità della notifica dell’invito a dedurre, asseritamente effettuata in modo irrituale (convenuto L.B.). Le articolate e suggestive argomentazioni difensive confliggono – indipendentemente da quanto, sotto altri profili, eccepito dalla parte pubblica – dalla consolidata giurisprudenza concernente sia le notifiche effettuate a “persona di famiglia”, quale viene concordemente considerata, nello specifico, la madre della convivente del convenuto (Cass. n. 8597/1997, n. 9658/2000, n. 6953/2006, n. 23368/2006), sia la circostanza che la nullità di un atto processuale non sussiste qualora l’atto stesso abbia raggiunto il suo scopo, ovvero con la costituzione in giudizio, come è avvenuto, del convenuto (Cass. n. 13094/1997, n. 10495/2004, n. 4794/2006). Tutto ciò a prescindere dalla decisiva circostanza che l’atto in contestazione è stato notificato anche presso la residenza anagrafica del L.B., puntualmente indicata in atti processuali redatti nel corso dell’istruttoria. L’eccezione, pertanto, è respinta; b. prescrizione del diritto al risarcimento al danno, atteso che l’invito a dedurre è stato notificato oltre il previsto quinquennio dall’assunzione della delibera contestata, datata 09.12.2002 (convenuto L.B.). Secondo le risultanze agli atti, non concretamente contestate né in memoria né in sede dibattimentale, l’invito risulta notificato il 06.12.2002, entro il previsto termine. Peraltro, indipendente dalla predetta oggettiva circostanza, è da evidenziare che la delibera n. 350/2002 - dalla cui assunzione (o, meglio, dalla cui efficacia) l’evento dannoso ha assunto i caratteri della concretezza e dell’attualità - divenne esecutiva solo il 07.05.2004 a seguito della sua pubblicazione avvenuta il 27.04.2004. Di conseguenza, atteso che, ai sensi degli artt. 124 e 134 d. lgs. n. 267/2000 e della relativa giurisprudenza del Consiglio di Stato (n. 4888/2008 e 529/2009) è solo da quest’ultimo adempimento che tali atti diventano efficaci (tant’è che da questo momento decorrono i termini per eventuali impugnazioni) è dalla suddetta data che vanno fatti decorrere gli effetti della prescrizione per l’emissione dell’invito a dedurre.L’eccezione, pertanto, è respinta. Analoghe considerazioni valgono per le argomentazioni, generiche e prive di oggettivi riferimenti, prodotte dalle difese dei convenuti S.B., R.S., R.M., F.T. e L.M.; c. nullità della citazione per incertezza nella quantificazione del danno (convenuto L.B.). Secondo concorde ed autorevole giurisprudenza, la citazione è nulla solo quando il petitum sia del tutto omesso o assolutamente incerto (da ultimo, Cass. n. 4828/2006). Tali circostanze non si rilevano nel caso in esame, considerato che l’atto contestato, sufficientemente dettagliato, concerne una vicenda ben delineata, dalla procura, nei suoi presupposti e nelle sue conseguenze dannose. L’eccezione, pertanto, va respinta; d. invito a dedurre non valido ai fini della valenza interruttiva della prescrizione in quanto privo della formale costituzione in mora (convenuti L.B. e F.T.). L’eccezione è respinta in quanto l’atto contiene l’espresso richiamo alla norma che prevede tale adempimento. Per quanto, infine, concerne le considerazioni del P.M. in ordine alla memoria prodotta dalla difesa L.B., per via informatica, il 07.05.2009, e, su supporto cartaceo, il 12.05.2009, quest’ultima è da considerare inammissibile in quanto pervenuta oltre i termini di legge. Le argomentazioni ivi contenute sono state illustrate dal difensore in sede dibattimentale.»

Sintesi: In caso di notifica irrituale la costituzione in giudizio della controparte ha effetto sanante ai sensi dell'art. 156, co. 3, c.p.c..

Estratto: «Passando all’esame dei motivi aggiunti, il Collegio ritiene non condivisibile l’eccezione di inammissibilità degli stessi perché notificati al domicilio “reale” e non al domicilio “eletto” nel corso del giudizio.In primo luogo, il Collegio rileva che comunque il Comune ha accettato il contraddittorio, controdeducendo ai motivi e conferendo anche nuovo mandato al difensore nella memoria depositata il 15 ottobre 2010. Si ricorda, allora, che in caso di notifica irrituale, pur se non effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore costituito entro il termine di decadenza, la costituzione in giudizio della controparte ha effetto sanante ai sensi dell'art. 156 comma 3 Cod. proc. civ., avendo essa comunque raggiunto il suo scopo (TAR Calabria, Rc, 11.6.10, n. 545; Cons. Stato, Sez. IV, 11.10.07, n. 5354; TAR Lazio, Sez. II, 13.1.02, n. 9974). Il Collegio, comunque, ritiene che i motivi aggiunti orientati ad impugnare atto connesso oggettivamente e soggettivamente con quello di cui al ricorso principale devono essere notificati comunque all’Autorità che ha adottato il (nuovo) provvedimento impugnato, nel suo domicilio reale, e possono, semmai, “anche” essere notificati al domicilio eletto, per ragioni di economia processuale.In sostanza, è legittima e rituale la notificazione dei motivi aggiunti sia presso il domicilio eletto dalla parte intimata, sia in quello reale risultante dalla relata di notifica dell'atto introduttivo del giudizio (TAR Marche, 7.6.10, n. 1209). Infatti, sebbene i motivi aggiunti possano essere configurati come un ampliamento del giudizio in corso, con conseguente legittimità e ritualità della loro notifica presso il domicilio eletto dalla parte intimata e non in quello reale risultante dalla relata di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, è tuttavia rituale, e quindi ammissibile, la notifica degli stessi presso il domicilio reale della parte intimata, tanto più quando sia stato impugnato un nuovo atto diverso ed autonomo rispetto al primo (Cons. Stato, Sez. IV, 13.3.08, n. 1090; TAR Veneto, Sez. I, 23.7.08, n. 2078).»

Sintesi: Posto che il patrocinio da parte della difesa erariale è solo facoltativo nel caso delle agenzie fiscali, l'impugnazione dei provvedimenti di queste ultime deve essere notificato presso la sede dell’Agenzia, e non già presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Sintesi: L’avvenuta costituzione in giudizio dell’Agenzia del demanio per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato sana la nullità della notifica effettuata presso l'Avvocatura stessa.

Estratto: «In proposito, il Collegio non ignora che la notifica in parola avrebbe dovuto effettuarsi in persona del legale rappresentante presso la sede dell’Agenzia del demanio, e non già presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, posto che il patrocinio da parte della difesa erariale è solo facoltativo nel caso delle agenzie fiscali (cfr. Cass., sez. un., 14 febbraio 2006, n. 3116).Nella specie, non potendosi, peraltro, escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica (Avvocatura distrettuale dello Stato in funzione di patrocinante facoltativa) e il destinatario della stessa (agenzia fiscale) (cfr. Cass. civ., sez. un., 29 ottobre 2007, n. 22641), deve, tuttavia, evidenziarsi che l’avvenuta costituzione in giudizio (in data 4 dicembre 2007) dell’Agenzia del demanio, proprio per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, ha consentito la piena instaurazione del contraddittorio e, così, sanato, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., l’eccepito vizio di nullità della notifica (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., 29 ottobre 2007, n. 22642; sez. I, 17 maggio 2006, n. 11512; 30 giugno 2006, n. 15062; sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5212; Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3085; 5 ottobre 2005, n. 5344; sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 312; sez. IV, 26 maggio 2006, n. 3199; sez. VI, 6 maggio 2008, n. 1990; 28 agosto 2008, n. 4094; sez. IV, 23 ottobre 2008, n. 5244; 15 maggio 2009, n. 3019; sez. VI, 12 agosto 2009, n. 4936; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 24 maggio 2004, n. 1426; sez. II, 27 ottobre 2004, n. 2990; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 28 aprile 2007, n. 427; TAR Lazio, Roma, sez. III, 7 novembre 2007, n. 10959).»

Sintesi: Quando è impugnato un provvedimento emesso da più di una autorità, deve essere notificato a ciascuna di esse.

Estratto: «con riferimento al primo aspetto, il giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3785) ha posto in rilievo che: a) l’art. 21 della legge n. 1034/1971, secondo il quale “il ricorso deve essere notificato ... all’organo che ha emesso l’atto impugnato” va interpretato nel senso che il ricorso giurisdizionale, quando è impugnato un provvedimento emesso da più di una autorità, deve essere notificato a ciascuna di esse; infatti in alcuni casi, tassativamente previsti, la legge prevede che un provvedimento possa essere emanato e produca effetti giuridici solo quando esso sia riferibile a due distinte autorità, da considerare contitolari del medesimo potere, pur se espressive di distinti e concorrenti interessi pubblici; b) la contitolarità del potere può riguardare o amministrazioni aventi personalità giuridica diversa, i cui provvedimenti siano formalmente distinti e siano, sul piano cronologico e logico, l’uno presupposto dell’altro (come avviene, ad esempio nel procedimento di adozione e di approvazione del piano regolatore generale), o due o più amministrazioni dello Stato (che fanno parte della medesima struttura, disciplinata dall’art. 95 Cost., e per le quali rileva il principio della unitarietà della personalità giuridica dello Stato), competenti ad emanare un provvedimento formalmente unitario, che si perfeziona con la duplice prescritta sottoscrizione; c) quando le leggi attribuiscono ad un Ministro il potere di emanare un provvedimento “previo concerto” o “di concerto” con un altro Ministro il perfezionamento della fattispecie legale si realizza con la sottoscrizione del provvedimento da parte di entrambi i Ministri, che assumono entrambi la qualità di autorità emanante; d) essendo il provvedimento emesso di concerto imputabile a due distinte autorità emananti, che ne rispondono allo stesso modo, se del caso anche sotto i profili risarcitori e contabili, il ricorso proposto avverso tale provvedimento deve essere notificato ad entrambe le autorità emananti, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1034 /1971, attuativo dell’art. 24 Cost., che non consente che una pronuncia del giudice amministrativo arrechi diretto pregiudizio a chi non si sia potuto difendere, dovendosi garantire la difesa in giudizio anche dell’amministrazione di cui sia contestata la legittimità di un atto o di un comportamento; e) affinché sia in concreto ravvisabile un provvedimento emesso di concerto da due Ministri, occorrono alcuni requisiti formali, tali da rendere consapevole il suo destinatario della imputabilità dello stesso al concorrente potere dei due Ministri e della sussistenza dell’onere di notificare ad entrambi il ricorso giurisdizionale: in particolare occorre che nel provvedimento sia chiaramente enunciata la sua riferibilità ad entrambe le autorità emananti, sia indicata la norma attributiva del relativo potere e vi sia la sottoscrizione dei due Ministri; f) il consenso del Ministero c.d. concertato non necessita di ulteriori formalità procedimentali, non previste dalla legge: non occorre che tale consenso sia preceduto da un articolato procedimento per conseguirlo (ben potendo l’istruttoria essere stata curata dal solo Ministero c.d. concertante, che ha predisposto lo schema del provvedimento) e neppure è richiesto un previo incontro tra i Ministri; ciò che conta è l’accordo tra i Ministri sulle statuizioni in concreto da adottare: il Ministro concertato ben può manifestare la propria statuizione, concorde con quella del Ministro concertante e specificata nello schema di provvedimento, apponendo la propria sottoscrizione in aggiunta a quella del Ministro concertante.»

Sintesi: Il provvedimento sottoscritto esclusivamente dal competente dirigente di un Ministero non può essere imputato a due distinte autorità emananti e, quindi, non occorre che la relativa impugnazione sia notificata, a pena di inammissibilità, anche ad altra autorità.

Estratto: «Ne consegue che l’atto conclusivo del procedimento amministrativo avviato a seguito dell’istanza presentata dai ricorrenti è rappresentato - a ben vedere - da un provvedimento sottoscritto esclusivamente dal competente dirigente del Ministero dei trasporti e, quindi, non sussistono i presupposti richiesti dalla richiamata giurisprudenza (e, in particolare, la sottoscrizione dell’atto da parte di entrambe le autorità concertanti) per qualificare tale provvedimento come un atto imputabile a due distinte autorità emananti e, quindi, da impugnare mediante un ricorso da notificare, a pena di inammissibilità, ad entrambe le predette autorità.»

Sintesi: È inammissibile il ricorso in appello proposto al Consiglio di Stato avverso sentenza di T.A.R., notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato della città sede dell'amministrazione intimata anziché presso l'Avvocatura generale: tuttavia, la costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata sana la nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 156 c.p.c..

Estratto: «Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso in appello risulta notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Cagliari anziché all'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma.Posto che ai sensi dell'art. 1, l. n. 260/1958, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10. co. 3, l. n. 103/1979, tutti gli atti costitutivi di una fase processuale proposti nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, vanno notificati alle amministrazioni resistenti presso l'ufficio dell'Avvocatura erariale nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita, la giurisprudenza ne ha fatto conseguire che è inammissibile il ricorso in appello proposto al Consiglio di Stato avverso sentenza di T.a.r., notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato della città sede dell'amministrazione intimata anziché presso l'Avvocatura generale (Consiglio di Stato, IV, 27 ottobre 1998, n. 1390).In giurisprudenza, peraltro, si è costantemente affermato che la nullità della notificazione irritualmente effettuata presso un'Avvocatura distrettuale anziché presso quella generale potrebbe essere sanata dalla costituzione in giudizio dell'amministrazione evocata. (C. Stato, IV, 25 febbraio 1999, n. 224; C. Stato, IV, 27 ottobre 1998, n. 1390; C. Stato, VI, 4 settembre 1998, n. 1206; C. Stato, VI, 20 febbraio 1998, n. 160; C. Stato, IV, 4 settembre 1996, n. 1018; C. Stato, IV, 23 ottobre 1991,n. 852)Tale orientamento, in via generale, concerne tutte le ipotesi di irregolarità/irritualità della notifica all’amministrazione, atteso che, si è rilevato, “Va applicata la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c. nell'ipotesi in cui l'amministrazione intimata si sia costituita in giudizio sebbene non fosse stata precedentemente effettuata presso l'avvocatura generale dello Stato la notificazione del ricorso in appello al Consiglio di Stato. “(Consiglio Stato , sez. VI, 18 ottobre 1993, n. 741).Nel caso di specie l’amministrazione si è costituita nell’odierno giudizio di appello, dal che consegue la “sanatoria” del vizio di inammissibilità del ricorso in appello medesimo e la necessità di affrontare il merito delle doglianze prospettate.»

Sintesi: L'omessa notifica dell’atto di accertamento dell’inottemperanza agli ordini di demolizione produce l'impossibilità di adottare la successiva ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale e di disporre tale acquisizione, ciò in quanto, come previsto al quarto comma dell’art. 31 D.P.R. 380/01, l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

Sintesi: Nel caso in cui manchi la notifica al ricorrente dell'atto di accertamento della inottemperanza all'ordine di demolizione di opere edilizie abusive, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di acquisizione delle opere abusive stesse e dell'area di sedime.

Estratto: «Deduce parte ricorrente con la prima censura che il Comune ha omesso di notificarle l’atto di accertamento dell’inottemperanza agli ordini di demolizione posti a fondamento del provvedimento odiernamente gravato dal ricorso.Il detto motivo è sufficiente a sostenere le ragioni del gravame indipendentemente dalla valutazione della persistenza di un interesse derivante dall’esame dei presupposti ricorsi volti a censurare le presupposte ordinanze di demolizione.Invero, come questa stessa Sezione ha avuto modo di chiarire (cfr. T.A.R. Catania, I, 4.11.2008, n. 1911), la lamentata omissione produce l'impossibilità di adottare la successiva ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale e di disporre tale acquisizione, ciò in quanto, come previsto al quarto comma dell’art. 31 D.P.R. 380/01, “l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3 (novanta giorni dall’ordinanza di demolizione), previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari”.Sicché, mancando la notifica al ricorrente dell'atto di accertamento della inottemperanza, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di acquisizione delle opere abusive e dell'area di sedime (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 25 settembre 2006 , n. 1947; T.A.R. Venezia n. 478 del 30 marzo 1996; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 aprile 2003, n. 4175).»

Sintesi: In caso di notifica a mezzo posta, questa deve ritenersi perfezionata per il ricorrente con la consegna del plico all'ufficiale giudiziario.

Estratto: «Appare infondata l'eccezione della controricorrente circa la tardività del ricorso. Per giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte, Cass. n. 15809 del 2005, anche con riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale n. 69/94 e 477/2002), in caso di notifica a mezzo posta, questa deve ritenersi perfezionata, con la consegna del plico all'Ufficiale giudiziario. Pacifico, nella specie, che il plico fosse stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario per la notificazione anteriormente al termine per il passaggio ingiudicato della sentenza.»

Sintesi: La messa in liquidazione della società non comporta la perdita della capacità processuale della medesima ma il passaggio della rappresentanza dagli amministratori al liquidatore con la conseguenza che la notifica degli atti processuali va effettuata sempre nella sede di tale società e non nella residenza o nel domicilio del rappresentante pro tempore.

Estratto: «3. Sempre in via preliminare deve essere scrutinata l’eccezione sollevata dalla difesa di Martusciello Anna Luisa secondo cui il ricorso è inammissibile per nullità della notifica poiché, trattandosi di società posta in liquidazione nel dicembre 2000, questa andava effettuata in persona dell’attuale liquidatore e legale rappresentante Sig. Marzo Mario.L’eccezione non coglie nel segno, dal momento che la messa in liquidazione della società non comporta la perdita della capacità processuale della medesima ma il passaggio della rappresentanza dagli amministratori al liquidatore con la conseguenza che la notifica degli atti processuali va effettuata nella sede di tale società e non nella residenza o nel domicilio del rappresentante pro tempore (Cassazione civile, Sez. Lav., 1 dicembre 1989, n. 5283).Nel caso in esame, la notifica è stata correttamente indirizzata ai sensi dell’art. 145 del codice civile alla Caserta Home, in persona del legale rappresentante presso la sede legale di Caserta, via A. Lincoln, 150.»

Sintesi: Il principio generale secondo cui non può essere dichiarata la nullità degli atti processuali che abbiano raggiunto lo scopo voluto dalla legge, ancorché formalmente viziati vale anche nel processo amministrativo: pertanto, ove il destinatario si costituisca e inequivocabilmente mostri che la notificazione ha prodotto il suo effetto, il vizio di notifica è sanato.

Sintesi: Il destinatario della notifica può costituirsi al solo fine di eccepire la nullità della notificazione, senza con ciò rinunciare alle decadenze che nel frattempo si siano verificate a carico del notificante: tale eccezione dovrà essere però sollevata nel primo atto difensivo in modo esplicito e specifico.

Estratto: «9. Appare prioritario, rispetto ad ogni altra questione, l’esame di una eccezione d’inammissibilità sollevata dalla difesa del Comune di Foligno nei confronti del ricorso Filippucci (n. 365/2007) e dei due successivi atti di motivi aggiunti. Ciascuna di queste tre impugnative sarebbe inficiata da vizi essenziali delle rispettive notificazioni, sia perché effettuate nei confronti di organo incompetente, sia perché effettuate in un domicilio errato (i supposti errori sarebbero diversi nei singoli atti, ma ora è superfluo scendere nei dettagli).Il Collegio ritiene che siano inammissibili, piuttosto, codeste eccezioni, in quanto sollevate solamente e per la prima volta con la memoria depositata il 24 ottobre 2008, mentre in precedenza il Comune si era regolarmente costituito e si era difeso ampiamente nel merito, senza nulla contestare in ordine alle notificazioni.E precisamente:(a) dopo il ricorso introduttivo, notificato il 13 ottobre 2007 e depositato il 2 novembre, il Comune si è costituito con atto depositato il 12 marzo 2008, ed il successivo 21 marzo ha prodotto un’articolata memoria difensiva; il 21 maggio ha depositato un fascicolo di documenti;(b) dopo il primo atto di motivi aggiunti, notificato il 28 aprile 2008 e depositato il 23 maggio, il Comune ha depositato, il 30 maggio, un nuovo (e forse superfluo) atto di costituzione, esplicitamente riferito ai motivi aggiunti; nello stesso giorno 30 maggio ha depositato una memoria difensiva pertinente tanto al ricorso introduttivo, quanto ai motivi aggiunti;(c) dopo il secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 29 maggio e depositato il 6 giugno 2008, il Comune ha depositato, il 15 ottobre 2008 un terzo (e forse superfluo) atto di costituzione, riferito ai nuovi motivi aggiunti.Ciò senza contare le comparizioni delle parti in camera di consiglio o in udienza pubblica.Se questo è vero, i supposti vizi di notifica dei tre atti d’impugnazione erano stati pienamente sanati dai reiterati atti difensivi effettuati dal Comune prima della memoria del 24 ottobre 2008, la quale ha per la prima volta sollevato il problema della regolarità delle notifiche.In proposito conviene ricordare che vale anche nel giudizio amministrativo il principio generale secondo cui non può essere dichiarata la nullità degli atti processuali che abbiano raggiunto lo scopo voluto dalla legge, ancorché formalmente viziati. Un esempio di scuola è quello delle notificazioni formalmente irregolari, a seguito delle quali tuttavia il soggetto destinatario abbia tenuto un comportamento che inequivocamente dimostra che la notificazione ha prodotto il suo effetto.Nondimeno, si ammette che il destinatario si costituisca proprio al fine di eccepire la nullità della notifica, senza con ciò rinunciare alle decadenze verificatesi nel frattempo a carico del notificante (sanatoria “ex nunc” e non “ex tunc”). Questo vale, però, a condizione che l’interessato sollevi l’eccezione nel suo primo atto difensivo, e lo faccia in modo esplicito e specifico (non già con generica formula di stile).In conclusione, l’eccezione va respinta.»

Sintesi: Il soggetto che pone in moto il procedimento notificatorio dare impulso ad un procedimento idoneo a portare l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario o, quanto meno, ove ciò non sia obiettivamente possibile, a guidarlo verso quest'ultimo.

Sintesi: Nei casi in cui l'autore dell'atto d'impulso della notificazione non sia in grado, pur avendo impiegato l'ordinaria diligenza, di far guidare l'atto in modo da condurlo nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'ordinamento, contemperando le contrapposte esigenze, prevede particolari procedimenti notificatori nei quali le attività, comprese quelle di documentazione, di cui essi constano, e il cui compimento é insieme necessario sufficiente a determinare una prescrizione legale di conoscenza.

Estratto: «Sul punto, si può richiamare quanto affermato dalla Cassazione, ancor prima della pronuncia del Giudice delle leggi, occupandosi di un analogo caso in cui nelle more della conclusione del procedimento notificatorio, erano intervenute modificazioni del luogo di consegna.In particolare, le Sezioni unite civili (6 dicembre 1978, n. 5753), partendo dall’indiscutibile premessa che la notificazione degli atti processuali civili (quale strumento necessario per l’instaurazione del contradditorio, e per il conseguente esercizio del diritto di difesa) assolva la funzione di portare a conoscenza di una parte un determinato atto, osservano che "non è sufficiente che il soggetto, il quale, assumendo l'iniziativa della notificazione, pone in moto, in quanto autore del necessario relativo atto d'impulso, il procedimento notificatorio, dia avvio ad un procedimento inteso a produrre una situazione obiettiva di conoscibilità da parte degli interessati..., ma è necessario che egli non solo predetermini il destinatario o i destinatari dell'atto o della notizia, individuandoli nominativamente con riferimento a particolari qualità o caratteristiche personali anch’esse preventivamente determinate, ma dia impulso ad un procedimento idoneo a portare l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario o, quanto meno, ove ciò non sia obiettivamente possibile, a guidarlo verso quest'ultimo, facendolo pervenire nei luoghi che, secondo una valutazione tipicamente compiuta dall'ordinamento sulla base dell'id quod plerumque accidit, rappresentano gli unici idonei punti di riferimento del destinatario da lui conoscibili.Nei casi in cui l'autore dell'atto d'impulso della notificazione non sia in grado, pur avendo impiegato l'ordinaria diligenza, di far guidare l'atto in modo da condurlo nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'ordinamento, contemperando le contrapposte esigenze, entrambe parimenti meritevoli di adeguata tutela, rispettivamente, dell'autore dell'atto d'impulso del procedimento notificatorio, di ottenere sollecitamente la tutela giurisdizionale delle proprie posizioni giuridiche soggettive, e del destinatario dell'atto notificato, di esercitare in modo effettivo il diritto di difesa, prevede particolari procedimenti notificatori nei quali le attività, comprese quelle di documentazione, di cui essi constano, e il cui compimento é insieme necessario sufficiente a determinare una prescrizione legale di conoscenza, tendono a far sì che il risultato pratico della forma di notificazione concretamente posta in essere si avvicini più possibile allo scopo, tipico di ogni notificazione, di portare l'atto notificato a conoscenza del destinatario".È chiaro quindi che nessun onere gravava sulla ricorrente né essa poteva essere tenuta ad indirizzare la notifica dei motivi aggiunti con modalità diverse da quelle seguite, considerato che al momento del suo atto d’impulso non si era affatto verificata la costituzione della controparte.»

Sintesi: La mancata notifica del ricorso avverso il regolamento edilizio comunale anche alla Regione che lo abbia approvato impedisce la disapplicazione delle norme del regoalemento stesso.

Estratto: «2. – Va subito rilevata l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui impugna la norma del regolamento edilizio (articolo 3.1.1) sul cui presupposto è stato adottato il diniego di concessione edilizia.2.a - Con riguardo al contenuto e alle modalità di approvazione del regolamento edilizio...
[...omissis...]

Sintesi: Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati, per quanto riguarda la posizione del notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all’ufficiale giudiziario.

Sintesi: Il ricorso giurisdizionale è tempestivamente proposto se il ricorrente entro il termine decadenziale lo consegna all'ufficiale giudiziario per l'effettuazione della notifica a mezzo posta.

Estratto: «7.2. Come si è visto innanzi, con la prima di tali eccezioni il Comune afferma che il ricorso in epigrafe risulterebbe irricevibile, in quanto l’Ufficiale giudiziario addetto presso l’Ufficio notifiche della Corte d’Appello di Venezia avrebbe consegnato al servizio postale il plico raccomandato recante l’atto introduttivo del presente giudizio in data 4 maggio 2004, ossia il giorno dopo della scadenza del termine decadenziale di sessanta giorni per l’idonea proposizione del ricorso, decorrente dall’ultimo giorno della pubblicazione all’Albo del Comune medesimo qui impugnata deliberazione del Consiglio Comunale di Schio n. 31 dd. 16 febbraio 2004.Tale eccezione risulta manifestamente infondata, posto che la Corte Costituzionale, nel dichiarare con sentenza n. 477 dd. 26 novembre 2002 costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3, della L. 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto stesso all’ufficiale giudiziario, ha espressamente rimarcato che gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, essere ricollegati - per quanto segnatamente riguarda la posizione del notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) del tutto sottratta al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.Pertanto, non essendo controversa tra le parti la circostanza che il plico in questione è stato consegnato dal ricorrente in data 3 maggio 2004 all’Ufficiale giudiziario per la conseguente sua notificazione a mezzo del servizio postale, la notificazione del ricorso in epigrafe è avvenuta in termini; né – diversamente da quanto affermato dalla difesa del Comune – i termini a difesa per la parte intimata possono reputarsi violati in relazione alla circostanza che l’atto introduttivo del giudizio è stato da essa ricevuto il 6 maggio 2004 a fronte dell’avvenuta discussione dell’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati avvenuta 13 giorni dopo tale data, ossia il 19 maggio 2004.Tale lasso di tempo risulta, infatti, ragionevolmente congruo ai fini della preparazione della difesa dell’Amministrazione intimata, la quale – del resto – ha potuto ottenere in tale sede la reiezione della domanda avversaria di sospensione degli atti anzidetti.»

Sintesi: Le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti adottati dal commissario nominato ai sensi dell’art. 141 d.P.R. n. 267/2000, che è un organo, sia pure straordinario, del Comune, vanno notificate al Comune, in persona del rappresentante legale in carica, che può essere lo stesso commissario ovvero il sindaco, ove al momento della notifica si siano già insediati gli organi ordinari dell'amministrazione comunale.

Estratto: «2. L’eccezione di inammissibilità per omessa notifica del ricorso al Presidente della Repubblica, al Ministero dell’Interno e alla prefettura di Milano è infondata.2.1 Il commissario nominato ai sensi dell’art. 141 d.P.R. n. 267/2000 è un organo - sia pure straordinario - del Comune.
[...omissis...]

Sintesi: Poiché l'art. 291 c.p.c. non si applica in caso di inesistenza della notificazione, l'eventuale sanatoria ricollegabile alla costituzione del resistente può verificarsi ex nunc, ma non ex tunc.

Estratto: «Da tanto consegue che effettivamente la notificazione del ricorso presso la cancelleria della corte d'Appello venne effettuata in modo irrituale. Peraltro, dovendosi ritenere la cancelleria un luogo in alcun modo riferibile al resistente, a differenza di quanto lui sostiene, la notificazione del ricorso non fu nulla ma addirittura inesistente (si veda, per un caso riferibile a notifica di ricorso in appello in rito del lavoro, Cass. n. 9445 del 1993). Tale diversa qualificazione del vizio viene in rilievo agli effetti dell'individuazione delle conseguenze ricollegabili alla costituzione mediante il controricorso da parte dello stesso C.. Invero, se il vizio fosse stato quello della nullità della notificazione, tale costituzione, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., avrebbe sanato la nullità retroattivamente, conforme alla logica espressa da tale norma implicitamente nel suo comma 1. In tal caso sarebbe stato incomprensibile a che fini la parte resistente avesse dedotto la nullità, non avendo, d'altro canto. Essa lamentato di non aver potuto avere il tempo utile per apprestare la propria difesa ai fini di un'eventuale rimessione in termini. Configurandosi, invece, il vizio della notificazione del ricorso in termini di inesistenza, l'art. 291 c.p.c., è - secondo la giurisprudenza di questa Corte, che notoriamente esclude la sua applicazione in caso di inesistenza della notificazione - inapplicabile. Ne consegue che la sanatoria ricollegabile alla costituzione del resistente, cioè al deposito del controricorso (e ricorso incidentale), si verificò con effetto non già ex tunc (cioè dal momento della prima notificazione), bensì esclusivamente ex nunc, cioè all'atto del detto deposito nella cancelleria della Corte.»

Sintesi: La menzione nella relata di notifica del rifiuto di firmare fa ritenere perfezionata la notificazione.

Estratto: «La prima questione, in ordine logico-giuridico, da affrontare concerne la tempestività o meno di detta impugnativa, stante anche la ricordata eccezione di tardività, sollevata da tutte le parti resistenti e variamente argomentata con riferimento:- alla diretta produzione, sul precedente ricorso n. 1288-98, di tale atto da parte, <in primis>, di Portur stessa; - al richiamo all’avvenuto rilascio della concessione a quest’ultima, contenuto nelle autorizzazioni provvisorie al mantenimento delle strutture, rilasciate dalla Regione nel 2002 ai precedenti concessionari/ricorrenti; - ai ripetuti atti di diffida allo sgombero dell’area, ricevuti (anche) da Chiar di Luna tra ottobre 2007 e marzo 2008.E’ in uno di questi ultimi atti di diffida che il Collegio ravvisa indici tali da comportare l’avvenuta, piena conoscenza, da parte di Chiar di Luna stessa, degli atti di concessione cinquantennale a Portur (quello originario del 2001 e quello suppletivo del 2007).Invero, tra la copiosa documentazione versata in causa, figura la già ricordata (sub VI) produzione di parte ricorrente, in data 22 aprile 2008, sul ricorso n. 1288-98, all’interno della quale compare, contrassegnata quale doc. n. 29, anche la nota 31.1.2008 con cui il Comune di Bellaria-Igea Marina intima alla Soc. Chiar di Luna di Foschi Gino e c. S.a.s. (cioè, la parte attrice nel ricorso 782-08) “la riconsegna delle aree demaniali marittime date in concessione alla Soc. Portur S.p.A. con gli atti richiamati in premessa ed occupate senza titolo” (analoga intimazione di pari data, indirizzata ad altro ricorrente nel giudizio n. 1288-98, risulta prodotta di seguito sub 30). A sua volta, il primo capoverso della premessa di detta nota così testualmente recita:“Riconosciuto che con Atto formale n. 288 di Registro, n. 10146 di repertorio degli Atti-anno 2001 e successivo Atto suppletivo Rep. n. 5738 del 29/06/2007, si è provveduto a dare in concessione, alla Soc. Portur S.p.A., una zona demaniale marittima di complessivi mq. 91.993, dei quali mq. 73.764 di specchio acqueo e mq. 18.229 di arenile, ubicata nella zona adiacente il molo di Levante della foce del fiume Uso, allo scopo di realizzarvi un porto turistico e le strutture destinate alla nautica di diporto”.Si tratta, come non è assolutamente revocabile in dubbio, di una descrizione completa ed esaustiva degli estremi e del contenuto degli atti di concessione a Portur (poi impugnati con il ricorso n. 782-08), tale da integrare, altrettanto indubitabilmente, il requisito della piena conoscenza degli atti stessi, da cui far decorrere il termine decadenziale per la loro impugnazione.Orbene, l’anzidetta nota 31 gennaio 2008 del Comune di Bellaria-Igea Marina risulta notificata il 4 febbraio 2008 al Sig. Foschi Gino Aldo (nella sua veste di legale rappresentante della Soc. Chiar di Luna), di cui la relata di notifica riporta espressamente il rifiuto di “firmare”, menzione espressa che fa ritenere legittimamente eseguita, nella data predetta, l’anzidetta notifica, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa (sin da T.A.R. Molise, 13 giugno 1978, n. 47) e della Cassazione civile (sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3737).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.