Tutte le eventuali questioni sull'ammontare delle indennità espropriative

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> ART. 22 BIS DPR 327/2001

Sintesi: Va dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. relativamente alle doglianze in ordine al quantum dell’indennizzo e ai criteri di quantificazione determinati nel provvedimento di occupazione adottato ai sensi dell’art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001, trattandosi di censure che non attengono alla legittimità del provvedimento, ma configurando esse, invece, una vera e propria opposizione alla stima che, in base al combinato disposto degli artt. 50 (cui rinvia il citato articolo 22-bis) e 53 del d.lgs. n. 327/2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello.


Estratto: «2.2. Va invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alle doglianze, pure articolate coi motivi aggiunti, in ordine al quantum dell’indennizzo e ai criteri di quantificazione determinati nel provvedimento di occupazione temporanea preordinata all’espropriazione adottato ai sensi dell’art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001, trattandosi di censure che non attengono alla legittimità del provvedimento, ma configurando esse, invece, una vera e propria opposizione alla stima che, in base al combinato disposto degli artt. 50 (cui rinvia il citato articolo 22-bis) e 53 del d.lgs. n. 327/2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello (cfr. Cass., ss.uu., 6 maggio 2009, n. 10362).»

Sintesi: Avverso il provvedimento di occupazione ex art. 22-bis DPR 327/2001, che contenga la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, la doglianza relativa al quantum dell'indennizzo ed ai criteri di quantificazione non attiene alla legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza, ma si concreta in un'opposizione alla stima che, in base al combinato disposto degli art. 50 (cui rinvia l'art. 22-bis citato) e 53 del D.P.R. 327/2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e, quindi, alla speciale competenza in unico grado della Corte d’Appello.

Estratto: «2.3 Né merita accoglimento la terza doglianza dedotta con il primo dei riuniti ricorsi, con la quale parte ricorrente pone in evidenza che la determinazione provvisoria dell’indennità di asservimento non sarebbe assistita da apposito apparato motivazionale che giustifichi la presenza di ragioni di particolare urgenza.Va innanzi tutto osservato che l’art. 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (introdotto con il D.Lgs 302/2002), introducendo nuovamente la possibilità di disporre l’occupazione d’urgenza preordinata all'espropriazione, la collega al verificarsi di talune condizioni, consistenti, tra l'altro:- nella particolare urgenza dell'avvio dei lavori- nella realizzazione di interventi ai sensi della legge 443/2001- o nell'esistenza di una procedura espropriativa con un numero di destinatari superiore a cinquanta;con la conseguenza che i presupposti per ricorrere all’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione sono solo in parte coincidenti con quelli previsti per l'utilizzo del diverso istituto di cui all'art. 22 (“determinazione urgente dell'indennità provvisoria” con il decreto di esproprio), poiché per applicare l'art. 22-bis è necessario che l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, mentre per ricorrere all'istituto contemplato dall'art. 22 l’avvio dei lavori deve assumere (semplicemente) carattere d'urgenza (cosicché il solo fatto che la legge attribuisca al programma costruttivo il valore di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza, non può, ex se, comportare la necessaria applicazione dell'art. 22-bis e l'urgenza deve essere qualificata ed emergere dal provvedimento: cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 20 febbraio 2008 n. 111).Ciò preliminarmente osservato, se è vero che l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 22-bis non è controversa nella fattispecie all’esame, va ulteriormente rammentato che il comma 1 del predetto articolo di legge dispone che, ove “l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari”; e soggiunge, ulteriormente, che “il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria”.Nell’osservare come l’avversato decreto n. 51/2006 rechi – diversamente rispetto a quanto dalla ricorrente argomentato – un esplicito riferimento motivazionale al carattere di “particolare urgenza” assunto dall’avvio dei lavori, “tale da non consentire, in relazione alla particolare natura dell’opera, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 20 del D.P.R. 327/2001, essendo il numero dei destinatari della procedura espropriativa e di asservimento superiore a 50”, deve quindi escludersi la condivisibilità delle doglianze rappresentate con il motivo di ricorso in rassegna.Deve poi soggiungersi, ai fini di un necessario completamento della disamina delle problematiche offerte dal predetto capo di censura, che, laddove il reclamo esposto dalla ricorrente debba ritenersi rivolto avverso la misura dell’indennità provvisoria, allora l’adito Giudice amministrativo deve necessariamente declinare la propria cognizione giurisdizionale.Avverso il provvedimento di occupazione temporanea preordinata all'espropriazione, di cui al ripetuto art. 22-bis, che contenga la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, la doglianza relativa al quantum dell'indennizzo ed ai criteri di quantificazione non attiene infatti alla legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza, ma si concreta in un'opposizione alla stima che, in base al combinato disposto degli art. 50 (cui rinvia l'art. 22-bis citato) e 53 del D.P.R. 327/2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, alla speciale competenza in unico grado della Corte d’Appello, ovvero al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ove l'occupazione dei fondi avvenga in conseguenza dell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque», ai sensi dell'art. 140, lett. d, del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 (cfr. Corte Cass., SS.UU., 6 maggio 2009 n. 10362).»

Sintesi: Con riferimento al provvedimento di occupazione temporanea preordinata all’espropriazione, di cui all'art. 22 bis D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, che contenga la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, la doglianza relativa al quantum dell'indennizzo ed ai criteri di quantificazione non attiene alla legittimità del provvedimento medesimo, ma si concreta in un'opposizione alla stima che, in base al combinato disposto degli art. 50 (cui rinvia l'art. 22 bis citato) e 53 del d.lg. n. 327 del 2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «8. Con il quinto motivo, ci si duole della violazione delle prescrizioni di legge in tema di determinazione dell’indennità di occupazione.8.1. Orbene, le questioni relative alla determinazione della indennità esulano dalla giurisdizione del giudice adito. Avverso il provvedimento di occupazione temporanea preordinata all’espropriazione, di cui all'art. 22 bis d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, che contenga la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, la doglianza relativa al quantum dell'indennizzo ed ai criteri di quantificazione non attiene alla legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza, ma si concreta in un'opposizione alla stima che, in base al combinato disposto degli art. 50 (cui rinvia l'art. 22 bis citato) e 53 del d.lg. n. 327 del 2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello, ovvero al Tribunale regionale delle acque pubbliche ove l'occupazione dei fondi, totale o parziale, permanente o temporanea, avvenga «in conseguenza dell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque», ai sensi dell'art. 140, lett. d, r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 (Cassazione civile , sez. un., 06 maggio 2009 n. 10362)8.2. Il Tribunale, pertanto, dichiara sulla questione il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario. Per la riassunzione è fissato per legge il termine perentorio, fino alla scadenza del quale saranno salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente decisione.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> ART. 40 LEGGE 2359/1865

Sintesi: Fra le indennità espropriative rientra ovviamente anche quella di cui all'art. 40 della L. n. 2359 del 1965 e succ. modif., in relazione alla quale l'espropriato può proporre opposizione alla stima alla competente Corte d'appello -art. 54 D.P.R. n. 327 del 2001-, onde anche in riferimento alla relativa domanda sussiste la giurisdizione ordinaria.

Estratto: «L'eccezione va disattesa, sussistendo sulle domande prospettate la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria: come ha avuto modo di chiarire la S.C. (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, ord. 21/04/2006, n. 9342), le controversie aventi ad oggetto l'indennità dovuta dall'amministrazione ai sensi dell'art. 46 della L. n. 2359 del 1865 per i danni derivanti dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità al terzo proprietario confinante, estraneo al procedimento espropriativo, non rientrano nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica, di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998 (oggi trasfuso nell'art. 53 D.P.R. n. 327 del 2001 cit), soluzione non mutata anche in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004, che ha dichiarato incostituzionale il primo comma dell'art. 34 nella parte in cui prevedeva che fossero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti" anziché "gli atti e i provvedimenti" delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia; nei confronti del beneficiario dell'indennità ex art. 46 L. n. 2359 del 1865 cit. non è infatti configurabile un rapporto diretto con l'amministrazione-autorità nell'ambito del quale possa configurarsi una posizione di interesse legittimo, la cui cognizione è soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, dal avuto riguardo al carattere indennitario della prestazione, comunque collegata ad un procedimento espropriativo ed inquadrabile nella riserva di giurisdizione ordinaria che l'art. 34, comma terzo, lett. b) prevede per la determinazione delle indennità conseguenti all'adozione di atti di natura espropriativa.Fra le indennità espropriative rientra poi ovviamente anche quella di cui all'art. 40 della L. n. 2359 del 1965 e succ. modif., in relazione alla quale l'espropriato può proporre opposizione alla stima alla competente Corte d'appello -art. 54 D.P.R. n. 327 del 2001-, onde anche in riferimento alla relativa domanda sussiste la giurisdizione ordinaria.»

Sintesi: Fra le indennità espropriative rientra ovviamente anche quella di cui all'art. 40 della L. n. 2359 del 1865, in relazione alla quale l'espropriato può proporre opposizione alla stima alla competente Corte d'appello ex art. 54 D.P.R. n. 327 del 2001, onde anche in riferimento alla relativa domanda sussiste la giurisdizione ordinaria.

Estratto: «Si esamina preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda attorea, sollevata con la comparsa di costituzione dall'Anas spa sul presupposto della sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 53 del D.P.R. n. 327 del 2001 in tema di danni subiti dall'espropriato in caso di occupazione legittima.L'eccezione va disattesa, sussistendo sulle domande prospettate la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria: come ha avuto modo di chiarire la S.C. (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, ord. 21/04/2006, n. 9342), le controversie aventi ad oggetto l'indennità dovuta dall'amministrazione ai sensi dell'art. 46 della L. n. 2359 del 1865 per i danni derivanti dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità al terzo proprietario confinante, estraneo al procedimento espropriativo, non rientrano nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica, di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998 (oggi trasfuso nell'art. 53 D.P.R. n. 327 del 2001 cit), soluzione non mutata anche in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004, che ha dichiarato incostituzionale il primo comma dell'art. 34 nella parte in cui prevedeva che fossero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti" anziché "gli atti e i provvedimenti" delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia; nei confronti del beneficiario dell'indennità ex art. 46 L. n. 2359 del 1865 cit. non è infatti configurabile un rapporto diretto con l'amministrazione-autorità nell'ambito del quale possa configurarsi una posizione di interesse legittimo, la cui cognizione è soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, dal avuto riguardo al carattere indennitario della prestazione, comunque collegata ad un procedimento espropriativo ed inquadrabile nella riserva di giurisdizione ordinaria che l'art. 34, comma terzo, lett. b) prevede per la determinazione delle indennità conseguenti all'adozione di atti di natura espropriativa.Fra le indennità espropriative rientra poi ovviamente anche quella di cui all'art. 40 della L. n. 2359 del 1965 e succ. modif., in relazione alla quale l'espropriato può proporre opposizione alla stima alla competente Corte d'appello -art. 54 D.P.R. n. 327 del 2001-, onde anche in riferimento alla relativa domanda sussiste la giurisdizione ordinaria.»

Sintesi: Tutte le eventuali questioni sull'ammontare dell'indennità a seguito dei danni derivanti ai “relitti” conseguenti alla realizzazione dell’opera pubblica nella parte residua, vanno proposte nel giudizio di opposizione alla stima, di competenza del Giudice ordinario.

Estratto: «Da ciò discende che tutte le eventuali questioni sull'ammontare dell'indennità a seguito dei danni derivanti ai “relitti” a séguito della realizzazione dell’opera pubblica nella parte residua vanno proposte nel giudizio di opposizione alla stima, di competenza del Giudice ordinario; mentre nel caso, ricorrente nella fattispecie all’esame...
[...omissis...]

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> ART. 44 DPR 327/2001

Sintesi: In ordine alle pretese relative, sostanzialmente e di fatto, al riconoscimento dell’indennità di cui all’art.44 del d.P.R. n.327 del 2001, continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al Giudice ordinario disposta dall'art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001.

Estratto: «Orbene, certamente, l’applicazione di questo nuovo, e correttivo (per le ragioni sopra dette), indirizzo della Suprema Corte al caso di specie – in cui, in alcun modo è deducibile l’intento del ricorrente di contestare la funzionalità od efficienza del gasdotto ma si cita la Snam come costruttrice di un opus reputato dannoso – comporterebbe la declinatoria della giurisdizione di questo Tribunale a vantaggio di quella del G.o.Sennonché l’esigenza di approfondire detto nuovo orientamento e di sondarne la condivisibilità o meno è superata dal fatto che, nel caso di specie, pur limitandosi ad applicare l’iniziale orientamento della Corte [e quindi ritenendo che le pretese indennitarie e/o risarcitorie invocate siano inerenti ad procedimento espropriativo disciplinato dal diritto pubblico, ritenendo, di conseguenza, che il comportamento (asseritamente) dannoso sia riconducibile, seppur mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere], in ogni caso il mezzo di prova richiesto non appare ammissibile; e ciò in quanto esulano, in ogni caso, dalla giurisdizione amministrativa le pretese (talvolta, negli atti di causa, definite indennitarie; talaltra risarcitorie) relative, sostanzialmente e di fatto, al riconoscimento dell’indennità di cui all’art.44 del d.P.R. n.327 del 2001 (che trova applicazione in quanto compatibile, ex art.52 bis c.6 del T.U., anche per le espropriazioni di infrastrutture lineari energetiche) in relazione alle quali, infatti, continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al Giudice ordinario disposta dall'art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 ("Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa").E difatti sia per i danni correlati al ripristino dei luoghi nello status quo ante e per la perdita di potenzialità agricola dei terreni (questi ultimi invocati “qualora non sia tecnicamente possibile ripristinare la produttività del fondo”), che per i danni alle colture in conseguenza della protrazione dei lavori oltre il termine biennale di occupazione, che per quelli connessi all’occupazione di un’area (costituita dal giardino prospiciente l’abitazione) maggiore e diversa rispetto a quella prevista nel piano di immissione in possesso, che, da ultimo, per i danni esplicitamente correlati all’art.44 del T.U., la richiesta del ricorrente – a prescindere dalla prospettazione della domanda ed concentrandosi sul criterio del petitum sostanziale – altro non è che la richiesta di una indennità di occupazione maggiore di quella percepita e/o concordata; e dunque una richiesta che rimane ascritta alla competenza del G.o.»

Sintesi: Esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella dell'A.G.O., la domanda relativa al riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 44 del DPR n. 327/01, in relazione alla quale, infatti, continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001.

Estratto: «Preliminarmente, si deve pronunciare sulla questione di giurisdizione.Nella fattispecie, sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni.Giova rammentare, al riguardo, che la Corte Costituzionale, con sentenza 11 maggio 2006 n. 191...
[...omissis...]

Sintesi: Delle voci indennizzabili ex art. 44 DPR 327/2001 conosce il GO, trattandosi di questioni puramente indennitarie.

Estratto: «10. Quanto, poi, al danno derivante dalla mancata installazione delle barriere antirumore e dal dissesto della strada di accesso alla proprietà, trattasi di aspetti legati agli effetti che l’opera è in grado di arrecare su una porzione della (residua) proprietà dei ricorrenti che non è tuttavia direttamente interessata dalla procedura di esproprio. A tale riguardo troverebbe semmai applicazione quanto previsto dall’art. 44 del DPR n. 327 del 2001, a norma del quale “è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, … subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”. Aspetti quelli appena delineati che tuttavia rientrerebbero, per giurisprudenza pacifica, nella cognizione dell’AGO, trattandosi di questioni puramente indennitarie non collegate al sindacato sull’esercizio del potere (sindacato attribuito al giudice amministrativo anche nei riguardi dei comportamenti e delle conseguenze,risarcitorie o indennitarie).»

Sintesi: La questione in ordine alla diminuzione di valore della parte residua (ipotesi questa normativamente contemplata dall’art. 44 del DPR n. 327 del 2001), è riservata alla giurisdizione dell’AGO.

Estratto: «4.2.4. In ulteriore analisi:a) non è dovuta l’indennità di occupazione, anche ai soli fini risarcitori, in quanto le voci di danno sono a tal fine espressamente e tassativamente indicate, per i casi di acquisizione sanante in generale (siano essi di natura amministrativa oppure giudiziale come quello di specie), nel citato art. 43, comma 6;b) non si ritiene di pronunziarsi circa la diminuzione di valore della parte residua della proprietà non interessata dall’esproprio (ipotesi questa a ben vedere normativamente contemplata dall’art. 44 del DPR n. 327 del 2001), in quanto al di là della eccessiva genericità con la quale tale danno viene lamentato (e dimostrato), trattasi comunque di questione indennitaria come tale riservata alla giurisdizione dell’AGO (cfr., ex multis, T.A.R Lombardia Brescia, sez. II, 15 gennaio 2010, n. 55).»

Sintesi: Delle pretese concernenti la corretta quantificazione dell’indennità di esproprio ovvero la richiesta di corresponsione del risarcimento del danno derivante non dall’espropriazione, bensì dalla realizzazione dell’opera in sé, quali danno ambientale, da inquinamento e quant’altro (fattispecie disciplinata dall’art. 44 del D.P.R. 327/01), conosce il giudice ordinario.

Estratto: «Ogni altra ricostruzione delle pretese di parte ricorrente in termini di corretta quantificazione dell’indennità di esproprio (demandata ex lege alla competenza esclusiva in unico grado della Corte d’Appello) ovvero di richiesta di corresponsione del risarcimento del danno derivante non dall’espropriazione, bensì dalla realizzazione dell’opera in sé, quali danno ambientale, da inquinamento e quant’altro (fattispecie disciplinata dall’art. 44 del D.P.R. 327/01 e da sempre ritenuta ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto ipotesi di risarcimento del danno da attività lecita che sfugge alla riserva di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art. 34 del d. lgs. 80/98, così come ribadita anche dall’art. 53 del D.P.R. 327/01, in tal senso Cass. I, 14 dicembre 2007, n. 26261, nonché n. 13960 e n. 23627 del 2007) non potrebbe che condurre ad una nuova declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ancorché per motivi ed in ragione di disposizioni completamente diverse da quelle che sono state poste a base della sentenza riformata dal Consiglio di Stato.»

Sintesi: La pretesa diretta ad ottenere la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 44 DPR 327/2001 deve essere formulata all’amministrazione e l’eventuale ricorso deve essere rivolto al giudice competente che, per conforme e costante giurisprudenza, deve essere individuato nel giudice ordinario.

Estratto: «La medesima eccezione, correlata alla ravvisata mancanza di un interesse concreto ed attuale a coltivare il ricorso, non coglie nel segno, invece, con riferimento ai sig.ri Agazzani Enzo (proprietario di terreni espropriati per la realizzazione del tratto veneto del collegamento stradale in questione e non anche di quello lombardo) e Rossi Pietro Paolo, i quali non sono stati espropriati dalla Provincia di Mantova, ma hanno sempre lamentato il danno derivante dall’imposizione della fascia di rispetto stradale e dalla presenza della nuova strada.A tale proposito si deve precisare come la posizione dei ricorrenti sia potenzialmente riconducibile alla fattispecie regolamentata dall’art. 44 del D.P.R. 327/01. Essa è totalmente diversa, nei presupposti e nelle conseguenze, da quella oggetto del precedente art. 43. Si tratta, infatti, della previsione di un’ipotesi di risarcimento del danno derivante da attività lecita dell’Amministrazione, la cui ratio è quella di tenere indenne quel proprietario, non espropriato, i cui beni abbiano subito un’effettiva concreta e rilevante perdita di valore per effetto dell’avvenuta realizzazione di un’opera pubblica. Nulla ha a che vedere, quindi, con il ben diverso istituto dell’utilizzazione senza titolo che ha come scopo quello di sanare l’illegittima occupazione di fondi di proprietà privata per la realizzazione di un’opera pubblica, facendo discendere dall’utilizzazione dei beni nel pubblico interesse la legittimazione all’acquisizione degli stessi al patrimonio dell’Amministrazione che li utilizza, a fronte della corresponsione del risarcimento del danno.Dato lo scopo del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 43, che è quello di trasferire la proprietà dei beni illegittimamente trasformati ad uso pubblico, correttamente lo stesso non considera, né avrebbe mai potuto considerare la posizione di un proprietario che si pretenda leso dalla sola realizzazione, su proprietà altrui, dell’opera. Tale soggetto, infatti, non potrebbe che pretendere la corresponsione dell’indennizzo previsto dall’art. 44, mediante una richiesta in tal senso formulata all’amministrazione e l’eventuale ricorso al giudice competente che, per conforme e costante giurisprudenza, deve essere individuato nel giudice ordinario.Ciononostante non può concludersi per la carenza di interesse dei ricorrenti ad agire nel ricorso in esame, volto all’annullamento di un atto destinato all’acquisto della proprietà appartenente a soggetti diversi dagli stessi; non può escludersi, infatti, che essi abbiano un interesse concreto ed attuale ad impedire, laddove non ne sussistessero i presupposti, la “regolarizzazione” della situazione proprietaria del sedime della strada dalla cui presenza deriva agli stessi il danno conseguente all’automatico operare dei limiti di utilizzazione della proprietà privata propri della fascia di rispetto stradale.Il ricorso presentato dai sig.ri Agazzani Enzo e Rossi Pietro Paolo deve, quindi, essere ritenuto ammissibile.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> ART. 46 L. 2359/1865

Sintesi: Le controversie aventi ad oggetto l'indennità dovuta dall'amministrazione ai sensi dell'art. 46 della L. n. 2359 del 1865 per i danni derivanti dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità al terzo proprietario confinante, estraneo al procedimento espropriativo, non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Estratto: «L'eccezione va disattesa, sussistendo sulle domande prospettate la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria: come ha avuto modo di chiarire la S.C. (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, ord. 21/04/2006, n. 9342), le controversie aventi ad oggetto l'indennità dovuta dall'amministrazione ai sensi dell'art. 46 della L. n. 2359 del 1865...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Le controversie aventi ad oggetto l'indennità dovuta dall'amministrazione ai sensi dell'art. 46 della L. n. 2359 del 1865 per i danni derivanti dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità al terzo proprietario confinante, estraneo al procedimento espropriativo, non rientrano nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica, di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998 (oggi trasfuso nell'art. 53 D.P.R. n. 327 del 2001 cit). Nei confronti del beneficiario dell'indennità ex art. 46 L. n. 2359 del 1865 cit. non è infatti configurabile un rapporto diretto con l'amministrazione-autorità nell'ambito del quale possa configurarsi una posizione di interesse legittimo, avuto riguardo al carattere indennitario della prestazione.

Estratto: «Si esamina preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda attorea, sollevata con la comparsa di costituzione dall'Anas spa sul presupposto della sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 53 del D.P.R. n. 327 del 2001 in tema di danni subiti dall'espropriato...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Le questioni aventi ad oggetto l'indennità ex art. 46 L. n. 2359/1865, alla luce dell’ampiezza della formula usata dal legislatore nell’art. 34, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 80 del 1998, sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché beneficio che, se anche estraneo al procedimento ablatorio, si pone pur sempre come una conseguenza dell’esecuzione dei lavori oggetto dell’espropriazione.

Estratto: «Quanto, ancora, all’omessa previsione dell’indennità di cui all’art. 46 della legge n. 2359 del 1865 – deputata al ristoro dell’addotta svalutazione dell’edificio in ragione dei pregiudizi conseguenti alla parziale espropriazione delle aree condominiali –, va ricordato che le questioni aventi ad oggetto tale indennità, alla luce dell’ampiezza della formula usata dal legislatore nell’art. 34, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 80 del 1998 (“Nulla è innovato in ordine: a) …; b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”), sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché beneficio che, se anche estraneo al procedimento ablatorio, si pone pur sempre come una conseguenza dell’esecuzione dei lavori oggetto dell’espropriazione (v. Cass. civ., Sez. un., 21 aprile 2006 n. 9342). In ogni caso, anche a ritenere che la doglianza assuma rilievo in questa sede per la stretta attinenza all’iter di realizzazione dell’opera pubblica, va fatto rinvio a quel consolidato orientamento giurisprudenziale, applicabile per estensione al presente caso, secondo cui l’insufficienza delle previsioni di spesa, relative al costo derivante dall’erogazione degli indennizzi dovuti ai proprietari interessati dal procedimento ablatorio, non è comunque idonea ad invalidare di per sé gli atti approvativi del progetto dell’opera pubblica, potendo sempre intervenire in prosieguo un provvedimento integrativo delle originarie previsioni del piano finanziario approvato, di norma predisposto sulla base di stime presuntive soggette inevitabilmente ad adeguamento in sede di consuntivo (v. TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18 luglio 2005 n. 1264).»

Sintesi: Alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 204/2004, deve escludersi che le controversie aventi per oggetto l'indennità dovuta dalla P.A. ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46, per i danni derivanti dall'esecuzione di opere di pubblica utilità al terzo proprietario di un immobile confinante, estraneo al procedimento espropriativo, possano rientrare nella giurisdizione esclusiva del GA, atteso che nei confronti del soggetto cui spetta l'indennità in questione non è configurabile un rapporto diretto con la pubblica amministrazione – autorità, nell'ambito del quale egli sia titolare (anche) di interessi legittimi, la cui cognizione possa essere soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del G.A.

Sintesi: L'ampiezza della formula usata dal legislatore nell'art. 34 d.lgs. n. 80/1988, comma 3, lett. b), il quale stabilisce che nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, induce a ritenere assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario anche le indennità dovute ex art. 46 L. n. 2359/1865.

Estratto: «La controversia in trattazione era stata inizialmente proposta davanti al Tribunale di Roma, il quale con sentenza del 24.6.2008 della Sez. XIII, passata in giudicato, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, facendo presente, sulla base delle norme di cui all’art.34 del D.lgvo n.80/98 e dell’art. 53 del DPR n.327/2001, come modificati dalle sentenze della Corte Costituzionale n.204/2004 e n.191/2006, che: a) ai fini del riparto della giurisdizione occorreva distinguere i comportamenti ricollegabili all’esercizio di un potere funzionale autoritativo della P.A per i quali sussiste la giurisdizione del G.A. ed i meri comportamenti espunti dalle previsioni degli art.34 del D.lgvo n.80/1998 e 53 del DPR n.327/2001;b) poiché la controversia de qua aveva ad oggetto un risarcimento di danni asseritamente conseguenti ad una difformità dell’attività esecutiva rispetto al progetto approvato in sede amministrativa, ne derivava la giurisdizione del giudice amministrativo vertendosi su comportamenti ricollegabili ad un potere autoritativo.Il Collegio non condivide la tesi di cui alla citata sentenza resa dal giudice ordinario.Al riguardo deve essere rilevato che in una fattispecie identica a quella oggetto della presente controversia (danni richiesti da un proprietario di un complesso immobiliare confinante con il raccordo autostradale e derivanti da lavori di ampliamento e di riammodernamento del suddetto raccordo) le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.9342 del 2006 - cui ha aderito anche il giudice amministrativo (Tar Emilia - Romagna, Parma n.703/2009) - hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.In merito è stato fatto presente che: 1) la domanda, con cui il proprietario di un fondo confinante chiede l'indennizzo ex art. 46 della L. n.2359/1865 è riconducibile ad una posizione astrattamente tutelata dall'ordinamento come diritto soggettivo nei confronti della amministrazione, e, quindi, è proponibile davanti al giudice ordinario, a prescindere da ogni questione sul suo fondamento nel merito (Cass. Sez. Un. 19 maggio 1982 n. 3085);2) tale conclusione in tema di giurisdizione resta ferma anche dopo l'entrata in vigore delle disposizioni, richiamate dal ricorrente, contenute nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004, che ha dichiarato incostituzionale il primo comma dell'art. 34 nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti" anziché gli atti e i provvedimenti" delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia;3) nella citata decisione la Corte Costituzionale ha sottolineato, richiamando l'art. 103 Cost.: a) che le materie assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo; b) che il legislatore ordinario ben può ampliare l'area della giurisdizione esclusiva purché lo faccia riguardo a materie (in tal senso particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione - autorità, la giurisdizione generale di legittimità;4) alla luce di tali principi deve escludersi che le controversie aventi per oggetto l'indennità dovuta dalla P.A. ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46, per i danni derivanti dall'esecuzione di opere di pubblica utilità al terzo proprietario di un immobile confinante, estraneo ad un procedimento espropriativo, possano rientrare nella giurisdizione esclusiva introdotta dal citato art. 34, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, atteso che nei confronti del soggetto cui spetta l'indennità in questione - il cui fondamento poggia sul principio di giustizia distributiva, per cui non è consentito di soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che quest'ultimo ne sia indennizzato (Cass. Sez. Un. 26 giugno 2003 n. 10163, Cass. Sez., Un. 11 giugno 2003 n. 9341) - non è configurabile un rapporto diretto con la pubblica amministrazione - autorità nell'ambito del quale egli sia titolare (anche) di interessi legittimi, la cui cognizione possa essere soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo;5) inoltre, l'ampiezza della formula usata dal legislatore nell'art. 34 citato, comma 3, lett. b), - il quale stabilisce che nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa - induce comunque a ritenere assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario anche le indennità in questione, le quali, pur se non entrano a far parte del procedimento espropriativo, si pongono pur sempre come una conseguenza della esecuzione dei lavori oggetto dell'espropriazione.Poiché la pretesa ricorsuale trova fondamento – anche se non esplicitato - nell’art.46 della citata L. n.2369/1865, non trovando applicazione ex art. 57 del DPR n.327/2001 le norme del suddetto DPR, per le ragioni esposte nella menzionata sentenza delle sezioni Unite, cui il Collegio intende uniformarsi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale.»

Sintesi: La domanda, con cui il proprietario richiede l'indennità ex art. 46 L. n. 2359/1865, è riconducibile ad una posizione astrattamente tutelata dall'ordinamento come diritto soggettivo nei confronti della amministrazione, e, quindi, è proponibile davanti al giudice ordinario, a prescindere da ogni questione sul suo fondamento nel merito.

Sintesi: Alla luce dei principi espressi dalla Corte Cost. con sentenza n. 204/2004, deve escludersi che le controversie aventi per oggetto l'indennità dovuta ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46, per i danni permanenti derivanti dall'esecuzione di opere di pubblica utilità al terzo proprietario, possano rientrare nella giurisdizione esclusiva introdotta dall'art. 34 DLGS n. 80/1998, atteso che nei confronti del soggetto cui spetta l'indennità in questione non è configurabile un rapporto diretto con la pubblica amministrazione - autorità nell'ambito del quale egli sia titolare (anche) di interessi legittimi, la cui cognizione possa essere soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.

Sintesi: L'ampiezza della formula usata dal legislatore nell'art. 34, comma 3, lett. b), del DLGS 80/1998, secondo la quale nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura ablativa, induce a ritenere assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario anche l'indennità ex art. 46 L.n. 2359/1865, la quale, pur se non entra a far parte del procedimento espropriativo, si pone pur sempre come una conseguenza dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'espropriazione.

Estratto: «Sussiste la giurisdizione dei giudice ordinario.La L. n. 2359 del 1865, art. 46, comma 1, applicabile ratione temporis essendo stata la disposizione abrogata dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in forza della proroga disposta dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, solo a decorrere dal 30 giugno 2003, prevede l'obbligo di corrispondere, una indennità ai proprietari dei fondi che dall'esecuzione di un'opera pubblica vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.Queste Sezioni Unite hanno già sottolineato che la domanda, con cui il proprietario richiede tale indennità è riconducibile ad una posizione astrattamente tutelata dall'ordinamento come diritto soggettivo nei confronti della amministrazione, e, quindi, è proponibile davanti al giudice ordinario, a prescindere da ogni questione sul suo fondamento nel merito (Cass. Sez. Un. 19 maggio 1982 n. 3085) e che tale conclusione restava ferma anche dopo l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 marzo 1998, art. 34, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, tenuto conto che la Corte Cost. con sentenza n. 204/2004 ha dichiarato incostituzionale l'art. 34, comma 1 nella parte in cui prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti", anziché soltanto gli atti e i provvedimenti", delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia (cfr.: Cass. civ., sez. un., ord. 21 aprile 2006, n. 9342).Nella citata decisione la Corte Costituzionale, richiamando l'art. 103 Cost. ha evidenziato che: a) le materie assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo; b) il legislatore ordinario ben può ampliare l'area della giurisdizione esclusiva purché lo faccia riguardo a materie (in tal senso particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità.Alla luce di questi principi, deve escludersi che le controversie aventi per oggetto l'indennità dovuta ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46, per i danni permanenti derivanti dall'esecuzione di opere di pubblica utilità al terzo proprietario di un immobile confinante, estraneo ad un procedimento espropriativo, possano rientrare nella giurisdizione esclusiva introdotta dal citato art. 34, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, atteso che nei confronti del soggetto cui spetta l'indennità in questione - il cui fondamento poggia sul principio di giustizia distributiva, per cui non è consentito di soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che quest'ultimo ne sia indennizzato (cfr.: cass. civ., sez. un., sent. 26 giugno 2003 n. 10163; cass. civ., sez. un., sent. 11 giugno 2003 n. 9341) non è configurabile un rapporto diretto con la pubblica amministrazione - autorità nell'ambito del quale egli sia titolare (anche) di interessi legittimi, la cui cognizione possa essere soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo;Va aggiunto che l'ampiezza della formula usata dal legislatore nell'art. 34, comma 3, lett. b), secondo la quale nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura ablativa, induceva comunque a ritenere assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario anche l'indennità in questione, la quale, pur se non entra a far parte del procedimento espropriativo, si pone pur sempre come una conseguenza della esecuzione dei lavori oggetto dell'espropriazione.»

Sintesi: Le controversie aventi per oggetto l'indennità dovuta dalla P.A. ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46, per i danni derivanti dall'esecuzione di opere di pubblica utilità al terzo proprietario di un immobile confinante, estraneo ad un procedimento espropriativo, non rientrano nella giurisdizione esclusiva introdotta dall'art. 34 D.LGS. n. 80/1998 come modificato dalla L. n. 205 del 2000; ciò anche anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 53, u.c., DPR n.327/2001.

Estratto: «Ciononostante, poiché il ricorso tende anche al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente attraverso la stipulazione dell’accordo impugnato, da qualificarsi come danno da attività connessa all’esercizio del potere autoritativo esercitato dalla società resistente in qualità di ente espropriante...
[...omissis...]

Sintesi: La controversia in materia di liquidazione dell'indennità ex art. 46 L. n. 2359/1865 (ora art. 44 DPR 327/2001), deve essere proposta davanti al giudice ordinario ex art. 53 comma 3 del DPR 327/2001.

Estratto: «10. Nel terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 46 della legge 2359/1865 (v. ora l’art. 44 del DPR 8 giugno 2001 n. 327), in quanto non sarebbero stati approntati i mezzi finanziari per la speciale indennità prevista dalla suddetta norma a ristoro delle servitù e delle limitazioni imposte ai terzi in conseguenza della realizzazione di opere pubbliche. In definitiva il Comune avrebbe sottostimato i costi dell’intervento trascurando di prevedere un indennizzo per l’incomodo causato al ricorrente nell’accesso all’autorimessa. Di questo argomento può essere condivisa la premessa, in quanto non vi sono segnali da cui risulti che il Comune abbia tenuto conto della speciale indennità nel calcolo della somma accantonata per le espropriazioni (v. sopra al punto 4), tuttavia questa circostanza non è sufficiente a far presumere che sia mancata la necessaria serietà nella quantificazione della spesa complessiva dell’intervento. La deliberazione giuntale n. 631/1995 riapprovando il progetto ha precisato sia l’importo dell’opera sia i mezzi di finanziamento e i relativi capitoli di bilancio: questi elementi sono idonei secondo la giurisprudenza a garantire un appropriato inquadramento finanziario (v. CS Sez. IV 5 febbraio 2009 n. 676). Il costo aggiuntivo per l’indennità ex art. 46 della legge 2359/1865 verosimilmente non costituisce nel caso in esame, per quanto si è visto sopra al punto 9, un onere tale da rendere inaffidabile il calcolo economico complessivo. Peraltro la liquidazione della suddetta voce indennitaria fuoriesce dall’oggetto del presente ricorso, in quanto ogni controversia in materia deve essere proposta davanti al giudice ordinario ex art. 53 comma 3 del DPR 327/2001.»

Sintesi: La controversia inerente allo speciale indennizzo di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46, esula dalla competenza in unico grado della corte d'appello ex art. 19 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.

Estratto: «a. in tema di espropriazione per pubblico interesse, dopo la conclusione del procedimento ablativo la legge non consente lo "ius poenitendi" dell'espropriante, mediante la revoca del decreto di esproprio per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico e la restituzione d'ufficio del bene acquisito, essendo questa possibile solo previo esercizio, da parte del soggetto espropriato, del diritto di chiedere la retrocessione (cfr. Cass. 200521825). b. il giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione (e di occupazione temporanea), devoluto alla competenza in unico grado della corte di appello, introduce un ordinario processo di cognizione rigorosamente circoscritto alle questioni relative all'ammontare di dette indennità nei rapporti tra espropriante ed espropriati, ivi comprese quelle inerenti all'indennizzo dovuto nell'ipotesi di espropriazione parziale (cfr.Cass. 200825622; 200612131) c. al giudizio di opposizione alla stima è necessariamente estranea ogni tipologia di rapporto diverso, quanto ai soggetti, al titolo o all'oggetto, quali quelli di risarcimento del danno derivante dalla imposizione di vincoli alla proprietà, ovvero ancora di risarcimento dei danni patrimoniali e morali che si assumano collegati alla vicenda espropriativa (cfr. Cass. 200413667) d. la legittimazione ad opporsi, contro la stima amministrativa della indennità di espropriazione od occupazione, va presuntivamente riconosciuta a chi sia indicato negli atti del procedimento ablativo come proprietario del fondo e quindi titolare del credito indennitario, fino a che non si deduca un errore al riguardo, mentre non abbisogna di allegazioni e prove in ordine alla spettanza del diritto di proprietà, vertendosi in tema di azione a tutela di posizioni creditorie, non di azione di rivendicazione o comunque di natura reale (Cass. SU 200310165). e. la controversia inerente allo speciale indennizzo di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46, - il quale prescinde dall'esistenza di un provvedimento ablativo, ed anzi postula che non sia intervenuto esproprio e che il privato abbia conservato la titolarità dell'immobile, subendo, peraltro, per effetto dell'esecuzione di un'opera pubblica, la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, con pregiudizio permanente - esula dalla competenza in unico grado della corte d'appello della L. 22 ottobre 1971, n. 865, "ex" art. 19, (cfr.Cass. 200109926; Cass. SU, ord. 200609342).»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> ART. 99 D.LGS. 42/2004

Sintesi: La controversia in ordine alla determinazione del’indennità, e quindi delle somme spettanti (nel caso di specie ex art. 99 del d.lgs. n. 42 del 2004), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, al pari della controversia attinente al quantum dell' indennità espropriativa definitiva, si ricollega al diritto soggettivo dell'istante di ottenere un congruo indennizzo per la perdita del bene.

Estratto: «10.- Con l’ultimo motivo di ricorso i ricorrenti contestano la congruità della determinazione dell’indennità di esproprio individuata nella somma di euro 91.451, 38, adottata in assenza di atti di indagine, senza effettuare alcuna ripartizione dell’importo tra i vari proprietari ed in violazione dell’art. 99 del d.lgs. n. 42 del 2004, che indica quale criterio per la determinazione dell’indennità di esproprio il giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di mercato.10.1- Il motivo di censura è inammissibile per difetto di giurisdizione.10.1.1.-La controversia in ordine alla determinazione del’indennità, e quindi delle somme spettanti, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, al pari della controversia attinente al quantum dell' indennità espropriativa definitiva, si ricollega al diritto soggettivo dell'istante di ottenere un congruo indennizzo per la perdita del bene. ( ex multis: T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 12 novembre 2003 , n. 5685).E’ pertanto sottratta a questo giudice la cognizione in ordine alla determinazione dell’indennità provvisoria per la quale occorre disporre la “translatio” (Corte Cost. n. 77/2007) del giudizio, con esclusivo riferimento a tale censura, innanzi al giudice ordinario.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.