L'acquisizione della proprietà privata alla mano pubblica avviene esclusivamente con decreto espropriativo ovvero ex art. 42 bis TUES

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI - ACQUISTO ALLA MANO PUBBLICA - MODI DI ACQUISTO

L’Amministrazione può divenire proprietaria al termine del procedimento espropriativo, che si conclude sul piano fisiologico con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando ovvero, quando vi è una patologia, e il bene è stato "modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento", con l’emissione del decreto di acquisizione ai sensi dell’art. 43 (tertium non datur).

In mancanza di un provvedimento legittimo che disponga l’acquisto alla proprietà pubblica dei beni occupati dall’ente, sia che si tratti del tempestivo decreto di esproprio adottato all’esito di una valida ed efficace procedura ablatoria, sia che si tratti dell’atto di acquisizione sanante da emanare in base all’art. 43 DPR 327/2001, il bene non può considerarsi entrato nel patrimonio pubblico.

Il trasferimento in capo alla p.a. della proprietà del bene avviene solo in virtù di decreto di esproprio o di formale atto di trasferimento della proprietà.

L’amministrazione può divenire proprietaria di un bene privato o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico (con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando), oppure, quando vi è una patologia e il bene è stato “modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento”, quando è emesso il decreto di acquisizione ai sensi dell’art. 43 DPR 327/2001.

Alla luce del disposto di cui all'art. 43 DPR 327/2001, l’Amministrazione può divenire proprietaria al termine del procedimento espropriativo, che si conclude sul piano fisiologico con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando ovvero, quando vi è una patologia, e il bene è stato "modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento", con l’emissione del decreto di acquisizione ai sensi del citato art. 43.

La disposizione di cui all'art. 43 DPR 327/2001, testualmente preclude che l'Amministrazione diventi proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge, perché essa può diventarne titolare o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico (con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando), oppure, quando vi sia una patologia e il bene è stato «modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento», allorché venga emesso decreto di acquisizione ai sensi dell'art. 43.

La P.A. può procedere all'acquisizione dell'area necessaria per la realizzazione di un'opera pubblica o attraverso il provvedimento autoritativo d'esproprio o attraverso la cessione volontaria, che costituisce un contratto cosiddetto ad oggetto pubblico, oppure attraverso la stipula di un comune contratto di compravendita, del tutto assoggettato alla disciplina privatistica.

L'Amministrazione può divenire proprietaria o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico (con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando) oppure, quando vi è una patologia e il bene è stato «modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento», quando è emesso il decreto di acquisizione ai sensi dell'art. 43 DPR 327/2001.

L'Amministrazione può divenire proprietaria del bene o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico (con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando); oppure, quando vi è una patologia e il bene è stato , quando è emesso il decreto di acquisizione ai sensi dell'art. 43 DPR 327/2001.

L’effetto traslativo della proprietà di un terreno può concretizzarsi soltanto con la legittima conclusione del procedimento espropriativo nella forma civilistica della stipulazione del contratto di cessione volontaria ex art. 12, comma 2, L. n. 865/1971 (e perciò anche del rispetto del principio civilistico della forma scritta ad substantiam o a pena di nullità) o nella forma pubblicistica dell’emanazione del decreto di esproprio.

Oggi, a conclusione della lunga vicenda originata a partire dalla nota sentenza della Corte di cassazione n. 1464/1983, (i cui momenti salienti possono essere riassunti, oltre che nella sentenza 1464/83, nell’orientamento della Corte EDU che ha censurato la pratica della espropriazione cd. “indiretta”, o “sostanziale”, nell'introduzione dell’istituto della acquisizione coattiva sanante di cui all’art. 43 del TU e nella pronuncia della sua illegittimità costituzionale, dichiarata da Corte Costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 293), il trasferimento del bene può avvenire o mediante una legittima procedura espropriativa o con il concorso della volontà del proprietario.

A seguito del superamento dei meccanismi acquisitivi della proprietà per effetto dell'’avvenuto completamento dell’opera pubblica o della richiesta del solo risarcimento come momento abdicativo implicito della proprietà e della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 43 DPR 327/2001, l’amministrazione può legittimamente apprendere il bene facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l’acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, e quindi anche in assenza di consenso, ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie.

L’illecita occupazione, e quindi il fatto lesivo, permangono quindi fino al momento della realizzazione di una delle due fattispecie legalmente idonee all’acquisto della proprietà, ossia il contratto, tramite l’acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, e quindi anche in assenza di consenso ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie. A questi due strumenti va altresì aggiunto il possibile ricorso al procedimento espropriativo semplificato, nuovamente regolamentato all’art. 42 bis DPR 327/2001. In difetto il bene va restituito.

L'Amministrazione può divenire proprietaria del bene o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando, oppure quando, essendovi una patologia per cui il bene è stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, viene emesso il decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 42-bis DPR 327/2001.

L’Amministrazione che ha illegittimamente occupato un bene privato, trasformandolo mediante la realizzazione dell’opera pubblica, può apprendere il bene facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l’acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, e quindi anche in assenza di consenso ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie. A questi due strumenti va altresì aggiunto il possibile ricorso al procedimento espropriativo semplificato, nuovamente regolamentato all’art. 42 bis DPR 327/2001.

L’Amministrazione può legittimamente apprendere il bene facendo uso unicamente dello strumento del contratto, tramite l’acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, e quindi anche in assenza di consenso ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie. A questi due strumenti va, altresì, aggiunto, il possibile ricorso al procedimento espropriativo semplificato, ora previsto dall’art. 42 bis DPR 327/2001.

L’amministrazione può legittimamente apprendere il bene occupato senza titolo facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l’acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento. A questi due strumenti va altresì aggiunto il possibile ricorso al c.d. procedimento espropriativo semplificato, già previsto dall’art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nuovamente regolamentato all’art. 42-bis dello stesso testo.

In forza della disposizione di cui all'art. 42 bis DPR 327/2001, l'Amministrazione può divenire proprietaria del bene occupato, o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico con il decreto di esproprio, o con la cessione del bene espropriando, oppure quando, essendovi una patologia per cui il bene è stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, viene emesso il decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 42-bis DPR 327/2001.

L’Amministrazione ha la possibilità di acquisire legittimamente il diritto reale di servitù sui terreni illegittimamente detenuti o acquisendo il consenso di parte ricorrente alla stipula del contratto di costituzione di servitù, o adottando, ai sensi del novello l’art. 42 bis TU, il provvedimento costitutivo della servitù stessa con il pagamento del relativo indennizzo o anche rinnovando il procedimento di esproprio ai fini dell’asservimento definitivo dell’area.

L'Amministrazione può divenire proprietaria del bene occupato, o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico con il decreto di esproprio, o con la cessione del bene espropriando, oppure quando, essendovi una patologia per cui il bene è stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, viene emesso il decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 42-bis DPR 327/2001.

L'Amministrazione può divenire proprietaria del bene o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando, oppure quando, essendovi una patologia per cui il bene è stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, viene emesso il decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 42-bis DPR 327/2001.

L’amministrazione può legittimamente apprendere il bene facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l’acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, e quindi anche in assenza di consenso ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie. A questi due, va aggiunto lo strumento procedimentale accelerato, già previsto nell’art. 43 del testo unico sull’espropriazione e ora disciplinato dall’art. 42 bis del medesimo testo unico.

In forza della disposizione normativa di cui all'art. 42 bis DPR 327/2001, l'Amministrazione può divenire proprietaria del bene occupato, o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico con il decreto di esproprio, o con la cessione del bene espropriando, oppure quando, essendovi una patologia per cui il bene è stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, viene emesso il decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi del citato art. 42-bis.

La pubblica amministrazione può legittimamente apprendere il bene occupato in via temporanea mediante la cessione bonaria o a mezzo del procedimento espropriativo, ovvero con il ricorso al c.d. procedimento acquisitivo, già previsto dall’art. 43 DPR 327/2001 ed ora, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 293/2010, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, nuovamente regolamentato all’art. 42-bis dello stesso testo.

Ove l’Amministrazione ritenga necessario continuare ad utilizzare i terreni occupati senza titolo, deve acquisirli o mediante lo strumento autoritativo di cui all'art. 42 bis DPR 327/2001, ovvero con gli ordinari strumenti privatistici.

In nessun caso, neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica e nonostante l’espressa domanda in tal senso di parte ricorrente, è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’amministrazione, donde la necessità di un passaggio intermedio, finalizzato all’acquisto della proprietà del bene da parte dell’ente espropriante. Tale passaggio allo stato della legislazione vigente, non può più identificarsi nel rimedio "extra ordinem" dell'acquisizione sanante ex art. 43 T.U., ma esclusivamente negli ordinari strumenti civilistici di acquisto immobiliare ovvero nella speciale figura della cessione volontaria, di cui all'art. 45 dello stesso T.U. n. 327/2001, o ancora nell’acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis del d.P.R. n.327/2001.

L'Amministrazione può divenire proprietaria del bene occupato, o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico con il decreto di esproprio, o con la cessione del bene espropriando, oppure quando, essendovi una patologia per cui il bene è stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, viene emesso il decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 42-bis DPR 327/2001.

L’acquisizione di aree per la realizzazione di interventi privi della connotazione di pubblica utilità presuppone l’accordo tra le parti e resta preclusa in mancanza di una corrispondente volontà del soggetto che ne è titolare.

Il potere di disposizione, ex art. 832 C.C., non può essere sottratto al proprietario in virtù di un nudo comportamento materiale da parte di soggetti chiamati a realizzare interventi per la soddisfazione di interessi generali, ma esige, all’opposto, o la via dell’autorità – con la adozione di un valido decreto di esproprio ex art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 -, o quella del consenso.

L'Amministrazione che ha illegittimamente occupato un bene privato, trasformandolo mediante la realizzazione dell'opera pubblica, può apprendere il bene facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l'acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, qualora ve ne siano i presupposti, e quindi anche in assenza di consenso ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie. A questi due strumenti va altresì aggiunto il possibile ricorso al procedimento espropriativo semplificato, già previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 327/2001 nuovamente regolamentato all'art. 42 bis dello stesso testo.

La giurisprudenza amministrativa, dopo un lungo percorso evolutivo, ha chiarito che la perdita del bene può avvenire o attraverso un accordo traslativo con il privato ovvero dietro emanazione ad opera della p.a. di un provvedimento di acquisizione sanante.

L’Amministrazione può divenire proprietaria del bene occupato al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico con il decreto di esproprio, ovvero con la cessione del bene espropriando, oppure quando, essendovi una patologia per cui il bene è stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, viene emesso il decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 42-bis DPR 327/2001.

Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione ritenga di acquisire il bene occupato sine titulo, in alternativa alla restitutio in integrum od all'acquisizione del bene ex art. 42 bis DPR 327/2001, è fatta salva ogni altra ipotesi di acquisto legittimo del bene stesso da parte dell’Amministrazione (cessione volontaria, donazione, usucapione, etc.).

Ove l'Amministrazione ritenesse necessario continuare ad utilizzare i fondi occupati illegittimamente, deve acquisirli o mediante lo strumento autoritativo di cui all’art. 42 bis DPR 327/2001 ovvero con gli ordinari strumenti privatistici.

E’ obbligo primario dell’Amministrazione procedere alla restituzione della proprietà illegittimamente detenuta, tranne che essa intenda legittimamente apprendere il bene: ciò che può fare unicamente ricorrendo a uno dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l'acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, e quindi anche in assenza di consenso ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie. A questi due strumenti va altresì aggiunto il possibile ricorso al procedimento espropriativo semplificato, regolamentato all'art. 42-bis DPR 327/2001.

Affinché possa perfezionarsi il trasferimento della proprietà del fondo occupato sine titulo, su cui è stata realizzata un'opera pubblica, e che costituisce la sola condizione legittimante la mancata restituzione, è necessario che l'Amministrazione si avvalga dell'art. 42-bis del T.U. Espropri, fatto sempre salvo il ricorso alternativo ai possibili strumenti di natura privatistica.

La giurisprudenza più recente ha indicato tre strade, tramite cui la P.A. può pervenire alla legittima apprensione del bene: a) il contratto, mediante l’acquisizione del consenso della controparte; b) il provvedimento, da intendere come riedizione del procedimento espropriativo, con le sue garanzie; c) il procedimento di sanatoria già regolato dall’art. 43 del d.P.R. n. 327/2001 – nuovamente disciplinato dall’art. 42-bis.

Ove l’Amministrazione ritenga la necessità di continuare ad utilizzare i fondi occupati e trasformati, dovrebbe legittimamente acquisirli o mediante lo strumento autoritativo richiamato (con le conseguenze patrimoniali indicate), ovvero con gli ordinari strumenti privatistici con il consenso dei privati.

L'Amministrazione può divenire proprietaria del bene o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando, oppure quando, essendovi una patologia per cui il bene è stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, viene emesso il decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 42-bis DPR 327/2001.

L’acquisto della proprietà in capo all’Amministrazione può avvenire, oltre che per via negoziale, solo a seguito di procedimento espropriativo ovvero in virtù dello strumento di cui all'art. 42 bis d.P.R. 8 giungo 2001, n. 327, oltre che a seguito di usucapione.

L’acquisto della proprietà in capo all’Amministrazione può avvenire, oltre che per via negoziale, solo a seguito di procedimento espropriativo ovvero in virtù dello strumento di cui all’art. 42 bis del T.U. delle espropriazioni per pubblica utilità.

L’amministrazione può acq...

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.