TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE PERTINENZIALI
Gli artt. 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) prescrivono che occorre il permesso di costruire per gli interventi di nuova costruzione, mentre (ai sensi dell'art. 22) è sufficiente la SCIA per le opere pertinenziali.
È necessario il permesso di costruire anche per gli interventi pertinenziali che gli strumenti urbanistici qualificano come interventi di nuova costruzione ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al venti per cento del volume dell’edificio principale (art. 3, comma 1, lettera e.6 DPR n. 380/2001).
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_OMISSIS_ ... conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
La strumentalità urbanistica dell'opera pertinenziale all'edificio cui accede, per esimere dall’obbligo di previo ottenimento di titolo abilitativo edilizio, deve essere oggettiva, cioè connaturale alla struttura dell’opera e non può desumersi, a differenza di quanto consente la nozione civilistica di pertinenza, esclusivamente dalla destinazione soggettivamente data dal proprietario o dal possessore della stessa.
Ai fini urbanistici non possono ritenersi beni pertinenziali, con conseguente loro assoggettamento al regime proprio del permesso di costruire, gli interventi edilizi che, pur legati da un vincolo di servizio a un bene principale, non siano tuttavia coessenziali ma ulteriori...
_OMISSIS_ ... titolo qualora integrino un aumento del volume ed un conseguente impatto sul territorio.
TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE PERTINENZIALI --> CASISTICA
Nell'ordinamento statale vi è il principio generale per il quale occorre il rilascio del titolo edilizio quando si tratti di un "manufatto edilizio" e, a tali fini, manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo manufatto su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come una tettoia, che ne alteri la sagoma.
Esula dal concetto di pertinenza un capannone, per di più di notevoli dimensioni, senz’altro suscettibile di autonomo utilizzo, che quindi ne...
_OMISSIS_ ... essere soggetto ad autorizzazione edilizia, atteso che - in materia urbanistica - costituiscono pertinenza solo manufatti di ridotte dimensioni, non idonei ad alterare in modo significativo l'assetto del territorio.
L’attuale testo dell’art. 6 del d.P.R. 380 del 2001 reca l’elenco delle opere di c.d. “edilizia libera”, le quali non necessitano di alcun titolo abilitativo per la loro realizzazione; a prescindere dalla natura esemplificativa o tassativa che si voglia riconoscere a tale elenco, va osservato che esso comprende voci di per sé abbastanza generiche, tali da poter ricomprendere anche opere non espressamente nominate. La voce di cui alla lettera e-quinquies di tale articolo annovera tra le opere realizzabili in regime di “edilizia...
_OMISSIS_ ... sintesi una cucina all’aperto per svagarsi nei giorni di bel tempo), non può essere considerata pertinenza in senso edilizio, perché idonea ad un utilizzo autonomo, e richiede quindi il permesso di costruire.
Una struttura suscettibile di autonoma utilizzazione, come un appartamento del tutto utilizzabile per abitarvi, non può essere considerata pertinenza in senso edilizio, perché evidentemente idonea ad un utilizzo autonomo, e richiede quindi per essere realizzata il permesso di costruire.
La realizzazione di una ringhiera protettiva e di una scala in ferro per consentire l'accesso ad un terrazzo costituiscono interventi per i quali non è richiesto il preventivo rilascio del permesso di costruire; infatti, tali opere seppure finalizzate a consentire l...
_OMISSIS_ ...rdinate ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente inserite al servizio dello stesso, sfornite di un autonomo valore di mercato e caratterizzate da un volume minimo, tale da non consentire una destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile al quale accedono e, comunque, tale da non comportare un aumento del carico urbanistico.
Un piccolo locale ad uso deposito rappresenta una mera pertinenza di piccolissime dimensioni con finalità strumentale rispetto all’abitazione principale e per la quale non sussistono i presupposti per la demolizione, non trattandosi di opera soggetta al previo rilascio di titoli edilizi.
Occorre il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti, quand'anche sotto il profilo civili...
_OMISSIS_ ...icie utile e mutamento dell'aspetto del fabbricato; tale intervento esula altresì dalla nozione di pertinenza, poiché, mentre quest'ultima deve essere autonoma, il balcone costituisce parte integrante dello stabile.
Il concetto di pertinenza, previsto dal diritto civile, va distinto dal più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso edilizio e urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire, come nel caso di una tettoia in ferro di rilevanti dimensioni.
Occorre la concessione edilizia qu...
_OMISSIS_ ...riore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, o sia realizzata una qualsiasi opere, come una tettoia, che ne alteri la sagoma.
TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE PERTINENZIALI --> ENTITÀ
Gli artt. 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 prescrivono che occorre il permesso di costruire, tra l’altro, per gli interventi di nuova costruzione. Il medesimo titolo occorre anche per gli interventi pertinenziali che gli strumenti urbanistici qualificano come interventi di nuova costruzione ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al venti per cento del volume dell’edificio principale (art. 3, comma 1, lettera e.6).
Occorre il titolo ediliz...
_OMISSIS_ ...tanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica.
Al fine di escludere la necessità del permesso di costruire, la qualifica di pertinenza urbanistica può essere applicata soltanto a opere di modesta entità, che risultano accessorie rispetto a un'opera principale, ma non anche ad opere che si caratterizzano per una propria autonomia rispetto all'opera principale e che, inoltre, non si...
_OMISSIS_ ...ne del territorio, risulta priva del carattere pertinenziale, gli elementi propri di quest’ultimo essendo, da un lato, l'esiguità quantitativa del manufatto (nel senso che questo dev’essere d’entità tale da non alterare in modo rilevante l'assetto del territorio) e, dall'altro, l'esistenza di un collegamento funzionale tra questo e la cosa principale tale per cui l’uno sia parte integrante e necessaria della seconda, in modo da non poterli separare senza che ne derivi l'alterazione dell'essenza e della funzione dell'insieme.
Dalla previsione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e.6), che considera interventi di nuova costruzione assoggettati a permesso di costruire, tra l'altro, quelli "che comportino la realizzazione di un vo...
_OMISSIS_ ...sia da qualificarsi pertinenza non soggetto a tale regime, essendo pur sempre necessario che esso abbia dimensioni oggettivamente ridotte.
Occorre il rilascio della concessione edilizia (o del titolo avente efficacia equivalente), quando si tratti di un "manufatto edilizio" e, a tali fini, manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come una tettoia, che ne alteri la sagoma.
Il vincolo pertinenziale è caratterizzato oltre che dal nesso funzionale, anche dalle dimensioni ridotte e modeste del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce, per cui soggiace a permesso di costruire la realizzazione di...
_OMISSIS_ ...iguardi di essa.
Affinché un manufatto presenti il carattere di pertinenza, tale da non richiedere per la sua realizzazione il permesso di costruire, è necessario che esso sia preordinato a un'oggettiva esigenza funzionale dell'edificio principale, sia sfornito di un autonomo valore di mercato, sia di volume non superiore al 20% di quello dell'edificio cui accede, di guisa da non consentire, rispetto a quest'ultimo e alle sue caratteristiche, una destinazione autonoma e diversa.
TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE PERTINENZIALI --> NOZIONE
La nozione di pertinenza quale risulta dall'art. 7 comma 2 lett a) d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito dalla L 2.51 marzo 1982 n. 94, deve essere interpretata in modo compat...
_OMISSIS_ ...io ed ornamento del bene principale.
Con riferimento ai nuovi manufatti il rapporto pertinenziale non può esonerare dalla necessità del titolo opere che, da un punto di vista edilizio ed urbanistico, si pongono come ulteriori, in quanto occupano aree e volumi diversi rispetto alla res principalis. E' infatti soggetta a permesso di costruire ed al conseguente rispetto delle prescrizioni urbanistiche relative al tipo d'intervento, la realizzazione di un manufatto edilizio destinato a soddisfare esigenze non temporanee del soggetto attuatore e, al contempo, ad alterare in modo permanente l'assetto urbanistico di zona, indipendentemente dalla natura dei materiali adoperati.
La nozione di pertinenza quale risulta dall'art. 7 comma 2 lett. a) d.l. 23 gennaio 1982 n....
_OMISSIS_ ...oncessione edilizia (ora permesso di costruire) ed al conseguente rispetto delle prescrizioni urbanistiche relative al tipo d'intervento, la realizzazione di un manufatto edilizio destinato a soddisfare esigenze non temporanee del soggetto attuatore e, al contempo, ad alterare in modo permanente l'assetto urbanistico di zona, indipendentemente dalla natura dei materiali adoperati.
Poiché va tenuto distinto il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile dal più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso urbanistico, deve essere evidenziato come quest’ultimo non competa ai manufatti che assumono una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire.
La nozione di pertinenz...
_OMISSIS_ ...n può quindi valere a sottrarre al regime del permesso di costruire la realizzazione di opere di rilevante consistenza urbanistica solo perché destinate a servizio ed ornamento del bene principale.
Con riferimento ad un nuovo manufatto si afferma che il rapporto pertinenziale non può esonerare dal rilascio di una concessione se le opere asseritamente pertinenziali, da un punto di vista edilizio ed urbanistico, si pongono come ulteriori, poiché occupano aree e volumi diversi rispetto alla res principalis.
È soggetta a concessione edilizia (ora permesso di costruire) ed al conseguente rispetto delle prescrizioni urbanistiche relative al tipo d'intervento, la realizzazione di un manufatto edilizio destinato a soddisfare esigenze non temporanee del soggetto attuat...
_OMISSIS_ ...ora possano essere qualificati come pertinenze sotto il profilo civilistico, richiede il titolo edilizio. La qualifica di pertinenza urbanistica è infatti applicabile soltanto a opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica.
La nozione di "pertinenza", sottratta in quanto tale al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e 6), d. P. R. 6 giugno 2001 n. 380...
_OMISSIS_ ...le e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata a un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente e oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo (non superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale), tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.
Ai fini dell’individuazione del rapporto di proporzione dimensionale tra costruzione principale e pertinenza assume rilievo anche l’art. 3, comma1, lett. e.6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, laddove dispone che s...
_OMISSIS_ ...enziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% di quello dell’edificio principale.
La asserita natura pertinenziale di un'opera edilizia non esime dall’obbligo di munirsi di idoneo titolo edilizio, tenuto conto che la nozione di pertinenza urbanistica va valutata avuto riguardo alla sua preordinazione oggettiva alle esigenze dell’edificio principale, e che la stessa deve essere sfornita di autonomo valore di mercato e non valutabile in termini di cubatura, o dotata di un volume minimo tale da non consentire una sua destinazione autonoma o diversa ...
_OMISSIS_ ...e, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come una tettoia, che ne alteri la sagoma.
La pertinenza in senso urbanistico, che come tale non necessita di essere assentita come nuova costruzione, è un fabbricato funzionale ad un altro, privo di autonomo valore di mercato e tale da non incrementare il carico urbanistico mediante la creazione di nuovi volumi.
Nell’ordinamento statale vi è il principio generale per il quale occorre il rilascio della concessione edilizia, o del titolo avente efficacia equivalente, quando si tratti di un manufatto edilizio; salva una diversa normativa regionale o comunale, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando sia rea...
_OMISSIS_ ...oma.
I manufatti che, per consistenza e tipologia, hanno comportato una trasformazione del territorio e del suolo non irrilevante vanno fatti ricadere nella categoria degli interventi che richiedono il permesso di costruire ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001. In proposito va rimarcato come occorra il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti, quand'anche sotto il profilo civilistico essi si possano qualificare come pertinenze.
Occorre il rilascio della concessione edilizia (o del titolo avente efficacia equivalente) quando si tratti di un manufatto edi...