Sull’istanza di occupazione di suolo pubblico non si forma il silenzio assenso

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> SILENZIO ASSENSO, INAPPLICABILITÀ

Sintesi: In tema di occupazione di suolo pubblico il meccanismo del silenzio assenso non può trovare applicazione.

Estratto: «Riguardo alla prima censura dedotta con il secondo ricorso il Collegio non può che ribadire, e ritenere comunque applicabile al caso di specie, il principio giurisdizionale espresso da questa Sezione con la decisione n. 3187/2011 dell’11.4.2011 secondo il quale il meccanismo del silenzio assenso non può trovare applicazione.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> CASISTICA

Sintesi: È legittimo denegare la concessione di occupazione di suolo pubblico se l’Amministrazione comunale ha deciso di determinare per la piazza richiesta un parametro di metri occupabili pari a zero.
... _OMISSIS_ ...atto: «Allo stesso modo, stante le premesse in fatto sopra indicate, non ha alcuna rilevanza la dedotta violazione dell’art. 10/bis della legge n. 241 del 1990 per ciò che concerne la procedura per l’emanazione del diniego di concessione di o.s.p..Infatti, la scelta dell’Amministrazione comunale di determinare per Piazza del Fico un parametro di M.O. pari a zero costituisce un motivo del tutto ostativo ed insormontabile da parte del soggetto privato che ha fatto a suo tempo richiesta di un’occupazione di suolo pubblico nell’ambito della medesima area. Ne consegue che, per effetto della scelta di fondo compiuta dal Consiglio del Municipio Roma Centro (deliberazione n. 1 del 2012), l’istanza della società ricorrente non poteva che essere respinta.Ciò induce a ritenere applicabile il principio generale secondo il quale “L’omissione del c.d. preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 non ... _OMISSIS_ ...’illegittimità del provvedimento, dovendo tale disposizione essere interpretata alla luce del successivo art. 21 octies comma 2, che impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento, e quindi di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo”(Cfr. TAR Lazio, Sez. II/ter, 15 settembre 2009 n. 12951).»