Condizioni necessarie per proporre nel giudizio di cassazione la questione della giurisdizione

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Sintesi: La questione di giurisdizione può essere sempre sollevata, anche in relazione alla sentenza di appello, quando una delle parti (non importa quale) abbia sollevato tempestivamente la questione stessa con i motivi di appello: pertanto, la parte che in grado d'appello, abbia contrastato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controparte può successivamente ricorrere in cassazione deducendo il difetto di giurisdizione.


Estratto: «1. Preliminarmente va esaminata la ammissibilità del ricorso con il quale i ricorrenti, dopo avere adito il giudice amministrativo ed avere difeso tale scelta anche in appello (contrastando lo specifico motivo di appello della controparte) e dopo che anche il Consiglio di Stato ha avallato la scelta iniziale, rigettando sul punto l'appello della controparte (sì che gli odierni ricorrenti non sono neanche soccombenti sulla questione di giurisdizione), contestano oggi la loro scelta iniziale, riconosciuta giusta in due gradi di giudizio.L'apparente paradosso che caratterizza il ricorso in esame è costituito da una sorta di tardivo "pentimento" secundum eventum litis. Gli odierni ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo, hanno contrastato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata con i motivi di appello e, dopo essere usciti vittoriosi sul punto, impugnano la sentenza sulla base dell'interesse che deriva dalla soccombenza nel merito.Ritiene il collegio che il ricorso sia ammissibile, anche se censurabile sotto il profilo della coerenza processuale, posto che attraverso l'odierno ricorso, le parti private esercitano una sorta di diritto di avere torto, dopo avere avuto ragione sulla questione di giurisdizione.Il ricorso è ammissibile perché sulla questione di giurisdizione non si è formato il giudicato, né implicito, né esplicito. Come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche dopo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 37 c.p.c., che ne ha delineato l'ambito applicativo in senso restrittivo, la questione di giurisdizione può essere sempre sollevata, anche in relazione alla sentenza di appello, quando una delle parti (non importa quale) abbia sollevato tempestivamente la questione stessa con i motivi di appello. Infatti, la portata dell'art. 37 c.p.c., riacquista la sua massima espansione quando il tenore della decisione (che attenga al rito o al merito, o ad entrambi) sia tale da escludere qualsiasi forma di decisione implicita o esplicita sulla giurisdizione (Cass. 24883/2008), ovvero quando la questione sia emersa entro i limiti cronologici consentiti, come nella specie.Infatti, l'appello sul punto ha impedito la formazione del giudicato, in relazione alla sentenza di primo grado, ed il ricorso per cassazione ha impedito il passaggio in giudicato della sentenza di appello. D'altra parte, questa Corte ha già avuto modo di affermare che "l'eccezione di difetto di giurisdizione non è preclusa alla parte per il solo fatto di avere adito un giudice (nella specie, il Tar) che lo stesso attore ritiene successivamente privo di giurisdizione; ben può quindi, detta parte proporre l'eccezione per la prima volta in appello (nella specie, davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia), essendo la questione di giurisdizione preclusa solo nel caso in cui sulla stessa si sia formato il giudicato esplicito o implicito" (Cass. 26129/2010).»

Sintesi: La questione di giurisdizione può essere riproposta nel giudizio di cassazione solo se sia stata devoluta al giudice d'appello in ragione dei motivi d'impugnazione specificamente dedotti. L’'eccezione di difetto di giurisdizione è pertanto inammissibile, qualora proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Estratto: «Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, infatti, sono precluse dal giudicato, anche implicito, le questioni di giurisdizione non riproposte con specifici motivi di impugnazione anche nelle fasi di merito (Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883, m. 604576, Case., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27348, m. 605700). In realtà l'art. 161 c.p.c., comma 1, prevede che "la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione". E secondo l'interpretazione prevalente questa regola, di conversione delle nullità in motivi d'impugnazione (Cons. Stato, sez. 6^, 19 ottobre 1979, n. 711), vale anche per le nullità insanabili, perché l'art. 158 c.p.c., nel prevedere come nullità appunto insanabili i vizi relativi alla costituzione del giudice e all'intervento del pubblico ministero, fa salva la disposizione dell'art. 161 c.p.c..Si è sostenuto in senso contrario che il rinvio dell'art. 158 all'art. 161 c.p.c., non è limitato al comma 1, ma è esteso anche al comma 2, che, per la mancata sottoscrizione della sentenza, deroga al principio di conversione delle nullità in motivi d'impugnazione.Sicchè da un corretto coordinamento tra le due disposizioni dovrebbe desumersi che qualsiasi impugnazione legittimi di per sé il giudice a rilevare d'ufficio le nullità insanabili, quale che sia l'oggetto del giudizio d'impugnazione: perché dall'esclusione della rilevanza di qualsiasi nullità (tranne quella di cui all'art. 161 c.p.c., comma 2) in mancanza di un'impugnazione, non deriverebbe alcun limite alla rilevabilità della nullità insanabili, quando un'impugnazione sia stata effettivamente proposta.Sennonché questa interpretazione contrasta con l'art. 354 c.p.c., che non prevede la rimessione della causa dal giudice d'appello al giudice di primo grado nel caso di sentenza viziata a norma dell'art. 158 c.p.c., mentre prevede la rimessione nel caso di sentenza viziata a norma dell'art. 161 c.p.c., comma 2, così mostrando di distinguere l'inesistenza della sentenza per difetto di sottoscrizione dalle nullità anche insanabili che si convertono in motivi di impugnazione. E comunque l'art. 161 c.p.c., comma 1, prevede certamente che le nullità, anche insanabili, possono essere fatte valere solo con i mezzi di impugnazione. Ma prevede anche che tali nullità possano essere fatte valere soltanto secondo le regole proprie dell'appello e del ricorso per cassazione, così rinviando alla disciplina degli effetti devolutivi di tali impugnazioni, che può risultare di per sé preclusiva della rilevabilità anche delle nullità insanabili, infatti è di solito riconosciuto in dottrina e in giurisprudenza che insanabili sono le nullità rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Come è indiscusso che solo il giudicato preclude la deducibilità delle nullità rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo. E poiché le questioni escluse dall'oggetto del giudizio d'impugnazione sono precluse dal giudicato interno, ne consegue che la disciplina dell'effetto devolutivo delle impugnazioni, destinata appunto a definire l'oggetto dei relativi giudizi, può precludere la rilevabilità anche delle nullità insanabili.Anche il difetto di giurisdizione, dunque, benché determini un'invalidità insanabile, può essere dedotto o rilevato dal giudice d'appello solo nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione.Ma è indiscusso ormai, anche nel giudizio amministrativo (Cass. Stato, sez. 6^, 6 maggio 2008, n. 2013, Cons. Stato, sez. 4^, 30 giugno 2005, n. 3545), che l'oggetto del giudizio d'appello è definito dalle questioni effettivamente devolute dalle parti con specifici motivi d'impugnazione (Cass., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28498, m. 586371). Sicchè la questione di giurisdizione può essere riproposta nel giudizio di cassazione solo se sia stata devoluta al giudice d'appello in ragione dei motivi d'impugnazione specificamente dedotti.Nel caso in esame, dunque, l'eccezione di difetto di giurisdizione è inammissibile, perché proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI GIURISDIZIONE --> DIFETTO ASSOLUTO

Sintesi: Il difetto assoluto di giurisdizione si ha allorquando, in ordine ad una determinata controversia, manca in astratto, in qualsiasi giudice, il potere di emanare una decisione sia di merito, sia anche solo processuale.

Sintesi: L'improponibilità assoluta della domanda, che determina il difetto assoluto di giurisdizione, si verifica esclusivamente quando, alla stregua dei fatti allegati, non si rinvengano nell'ordinamento alcuna norma e/o principio, astrattamente idonei a far rientrare la posizione dedotta fra quelle suscettibili di tutela giurisdizionale, diretta od indiretta.

Estratto: «Il Collegio osserva che la presente fattispecie presenta connotati molto peculiari, in quanto il giudizio viene introdotto da un’amministrazione che chiede la declaratoria di nullità di un proprio atto, che qualifica come concessione-contratto, previo accertamento, quindi, della sua legittimità.Si pone preliminarmente, quindi, una questione inerente la sussistenza delle condizione di ammissibilità dell’azione, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., avuto particolare riguardo all’interesse dedotto in giudizio, che incide sulla proponibilità dell'azione non solo dinnanzi al giudice amministrativo, ma dinanzi a qualsiasi giudice.Invero, occorre valutare se la fattispecie dedotta in giudizio ricada in un’ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, che si ha allorquando, in ordine ad una determinata controversia, manca in astratto, in qualsiasi giudice, il potere di emanare una decisione sia di merito, sia anche solo processuale (conf.: Cass. Civ, S.U., 20.11.1971, n. 3355).Questa situazione di improponibilità assoluta della domanda si verifica esclusivamente quando, alla stregua dei fatti allegati, non si rinvengano nell'ordinamento alcuna norma e/o principio, astrattamente idonei a far rientrare la posizione dedotta fra quelle suscettibili di tutela giurisdizionale, diretta od indiretta (conf.: Cass. Civ. S.U. 22.10.1984 n. 5363).»

Sintesi: Sussiste difetto assoluto di giurisdizione in ordine alla domanda, proposta dalla PA, di accertamento di legittimità dell'atto emanato dalla PA stessa, non essendo data, nel nostro ordinamento, una garanzia preventiva della funzione pubblica.

Estratto: «Nella specie, l’ARSSA chiede un accertamento di legittimità in ordine ad un atto dalla medesima posto in essere, azionando un interesse inteso a verificare, in via preventiva, i limiti della propria attività amministrativa-funzionale, vale a dire i limiti dei propri poteri pubblici o, in ipotesi, la preventiva orientazione dell’esercizio di essi.In altri termini, nella specie, viene postulata la garanzia giurisdizionale -e per di più preventiva- di pubblica funzione, senza che si deduca alcuna lesione per l’esercizio dell’azione giurisdizionale, per cui, anche a voler prescindere da ogni questione in ordine all’ammissibilità o meno, sul piano processuale, di un accertamento avente ad oggetto l’individuazione della esatta direzione soggettiva dell’esplicazione di una qualsiasi posizione al di fuori del riferimento ad una fattispecie concreta, occorre considerare che una garanzia preventiva della funzione pubblica non è data nel nostro ordinamento.Invero, la pubblica funzione non necessita di essere preventivamente verificata dal giudice, né potrebbe esserlo dal momento che essa può e deve essere responsabilmente esercitata, salve le garanzie apprestate alla posizioni che si assumono lese dall’attività ad essa ascritta.Del resto, la postulazione di una verifica giudiziale preventiva della pubblica funzione o del suo esercizio da parte dell’autorità, che pur assume di esserne investita, importerebbe il sottrarsi, da parte della stessa, dalle responsabilità sue proprie, con rinuncia ad una attribuzione irrinunciabile “ex se” nonché con devoluzione al giudice di una sua inammissibile supplenza (conf.: Cass. Sez. Un. n. 3781 del 1975)Pertanto, tale postulazione va ritenuta in sé, cioè in astratto, come uno strumento incompatibile con il ruolo e con la nozione stessa di funzione pubblica e, pertanto, si pone come contraria rispetto al sistema stesso, che il detto ruolo assegna e che la detta nozione assume.Invero, l’ARSS, qualora ritenga che la fattispecie dedotta in giudizio involga l’esercizio di poteri pubblicistici, potrà agire in via di autotutela, in attuazione del principio discendente all’art. 97 Cost, di buon andamento dell’azione amministrativa, che impegna l'Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire e che, quindi, autorizza il riesame di quelli già adottati, nei casi in cui ciò si renda necessario od opportuno, alla luce di un nuovo apprezzamento della fattispecie o di circostanze sopravvenute, anche al fine di prevenire successive contestazioni, nell’esercizio di un potere che consente di emendare autonomamente l'azione amministrativa dalle illegittimità commesse, spettante, per definizione, all'organo che ha adottato l'atto asseritamente contrario alle regole di diritto che ne disciplinano l'attività.Non v'è dubbio che - di tale nuovo apprezzamento, così come delle circostanze sopravvenute - l'organo competente ad agire in via di autotutela è tenuto a dare "esplicita e puntuale contezza" (conf. ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 02 luglio 2001 , n. 3610).In definitiva, va dichiarata l’improponibilità della domanda per effetto assoluto di giurisdizione.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI GIURISDIZIONE --> ECCEZIONE

Sintesi: La questione di giurisdizione non può essere sollevata in appello dalla parte che in primo grado la aveva implicitamente risolta a favore del giudice adito, avendovi incardinato la domanda giudiziale.

Estratto: «2. Va peraltro dato atto che la questione di giurisdizione è devoluta alla cognizione di questo giudice anche dalla Costruzioni D..Nondimeno, all’esame della stessa è ostativo l’indirizzo di questo Consiglio di Stato a mente del quale la suddetta questione non può essere sollevata in appello dalla parte che in primo grado la aveva implicitamente...
[...omissis...]

Sintesi: Non è legittimata alla sollevazione dell'eccezione di difetto di giurisdizione in sede di appello la parte che abbia adito la stessa giurisdizione con l'atto introduttivo di primo grado, anche in sede di riassunzione, integrando tale condotta un abuso di diritto.

Estratto: «1.2. Nel caso di specie, tuttavia, viene in rilievo la questione relativa alla legittimazione dell’appellante ad eccepire il difetto di giurisdizione quale motivo d’appello.Tale motivo, infatti, è inammissibile per tre autonome ragioni.1.2.1. In primo luogo, infatti, la sentenza n. 8389 del 2000 del Tribunale di Torino, Sezione stralcio civile, che ha qualificato il rapporto intercorso tra la Città di Torino e l’odierna appellante come avente ad oggetto una concessione di un bene demaniale, dichiarando conseguentemente la propria carenza di giurisdizione, non è stata impugnata (come riconosce la ricorrente a pag. 4 dell’appello), risultando, quindi, la sua acquiescenza al relativo dictum, acquiescenza con conseguente inammissibilità dell’impugnazione sul punto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2012, n. 5694).1.2.2. In secondo luogo, la predetta sentenza n. 8389 del 2000 del Tribunale di Torino ha determinato, nel particolare caso di specie, un giudicato interno, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione.Secondo tradizionali insegnamenti, a differenza delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione - alla quale, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cosiddetta efficacia panprocessuale) - le sentenze di merito dei giudici ordinari e amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione, non sono idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, poiché le pronunce dei detti giudici sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato (esterno) anche in tema di giurisdizione, e di spiegare, conseguentemente, i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state adottate, solo quando, in esse, la decisione, sia pure implicita sulla giurisdizione, si rapporti ad essa collegandosi, con una statuizione di merito (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 10 agosto 2005, n. 16779; cfr. anche Cass. 27 gennaio 2005, n. 1621; Cass. 29 novembre 2000, n. 1233).Tuttavia, in seguito all’introduzione nel nostro ordinamento del principio della cd. translatio iudicii, sancito per la prima volta dall’art. 59 della legge n. 69 del 2009 (in seguito alle note decisioni della Corte costituzionale n. 77 del 2007 e delle sezioni unite civili 22 febbraio 2007, n. 4109), ora riprodotto dall’art. 11 del c.p.a., il giudicato sulla giurisdizione, benché formato da organo giurisdizionale appartenente ad altro Ordine, costituisce pur sempre giudicato interno e non esterno, rendendo inapplicabile il principio di cui sopra (cfr. Cassazione civile, sez. un., 13 aprile 2012, n. 5873, che fa applicazione di tale mutamento normativo al caso specifico del regolamento preventivo di giurisdizione).1.2.3. Inoltre, ed infine, non è legittimata alla sollevazione dell'eccezione di difetto di giurisdizione in sede di appello la parte che abbia adito la stessa giurisdizione con l'atto introduttivo di primo grado (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 marzo 2011, n. 1537; sez. V, 7 febbraio 2012, n. 656; sez. VI, 9 luglio 2012, n. 4010).La giurisprudenza, in casi analoghi, ha qualificato tale comportamento della parte in termini di abuso di diritto (si veda, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 17 maggio 2012, n. 2857).Analogamente deve ritenersi nel caso di specie, in cui l’attuale appellante, si ribadisce, ha riassunto il ricorso avanti al TAR per effetto della sentenza n. 8389 del 2000 del Tribunale di Torino, Sezione stralcio civile, che ha qualificato il rapporto intercorso tra la Città di Torino e l’odierna appellante come avente ad oggetto una concessione di un bene demaniale, dichiarando conseguentemente la propria carenza di giurisdizione.Tale sentenza non è stata impugnata e, per conseguenza, in primo grado l’attuale appellante ha accettato la giurisdizione del Giudice Amministrativo, non potendo in questa sede, successivamente, in contraddizione con il proprio precedente comportamento, contestare la giurisdizione stessa, pena la violazione del canone generale del ne venire contra factum proprium, che costituisce una delle manifestazioni dell’abuso del diritto nel processo.Peraltro, si deve osservare, l’abuso del diritto è particolarmente rilevante nel caso di specie poiché il comportamento della parte finisce chiaramente per incidere sulla ragionevole durata del processo, principio tutelato, come è noto, ai sensi dell’art. 111, comma 2, Cost.Assodato, dunque, che l’attuale ricorrente non è legittimata a proporre, per le ragioni anzidette, il motivo d’appello attinente al difetto di giurisdizione, pur in astratto condivisibile, può scendersi all’esame degli ulteriori motivi d’appello.»

Sintesi: Il vizio di giurisdizione non può essere sollevato per la prima volta in sede di legittimità.

Estratto: «Con la stessa censura il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ordinata demolizione, evidenziandosi all'uopo che la costruzione era stata effettuata nel rispetto della concessione edilizia ottenuta e che da ciò poteva evincersi che il Comune aveva escluso che il mancato rispetto delle distanze ledesse, nel caso concreto, interessi pubblici generali.Premesso che l'avvenuto rilascio di concessione edilizia non vale, senza dubbio, ad alcuno a consentire la violazione di interessi pubblici generali, valutati una volta per tutte con l'adozione del piano regolatore e dei regolamenti locali, per cui non è ipotizzabile una deroga ai principi già stabiliti, in forza di una concessione in ipotesi atta ad una sostanziale disapplicazione degli strumenti edilizi generali (v. Cass. Sez. 2^ 23 aprile 2010 n. 9751), ciò che nella specie risulta denunciato è un vizio di giurisdizione che non può essere sollevato per la prima volta in sede di legittimità.»

Sintesi: L'eccezione di difetto di giurisdizione non è preclusa alla parte per il solo fatto di avere adito un giudice che lo stesso attore ritiene successivamente privo di giurisdizione; ben può quindi, detta parte proporre l'eccezione per la prima volta in appello, essendo la questione di giurisdizione preclusa solo nel caso in cui sulla stessa si sia formato il giudicato esplicito o implicito.

Estratto: «1. Preliminarmente va esaminata la ammissibilità del ricorso con il quale i ricorrenti, dopo avere adito il giudice amministrativo ed avere difeso tale scelta anche in appello (contrastando lo specifico motivo di appello della controparte) e dopo che anche il Consiglio di Stato ha avallato la scelta iniziale...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: L’eccezione di difetto di giurisdizione non è sollevabile dalla parte che vi ha dato luogo agendo in primo grado mediante la scelta del giudice del quale, poi, nel contesto dell’appello, disconosce e contesta la giurisdizione.

Estratto: «secondo l’art. 9 del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, se in primo grado il difetto di giurisdizione è rilevato anche d'ufficio, nei giudizi di impugnazione non è più rilevabile d’ufficio, ma deve formare oggetto di uno specifico motivo d’appello (che qui non è stato proposto: l’eccezione viene sollevata solo con una memoria successiva nel corso dell’appello). Il che significa che anche nel processo amministrativo è stato introdotto, e in via legale, il principio del c.d. giudicato interno implicito sulla questione di giurisdizione trattata, seppur tacitamente, dal giudice di primo grado(cfr. per tutte, per il processo civile, Cass., SS.UU., 9 ottobre 2008, n. 24883). In difetto di un siffatto “specifico motivo”, si intende che la parte che aveva interesse a sollevare la carenza di giurisdizione vi ha fatto acquiescenza.Tale regola incide sugli strumenti processuali ed è quindi di immediata applicazione. Ne deriva qui che è comunque ormai precluso l’esame della questione. A ciò si aggiunge che, in ragione dei medesimi principi ispiratori di tale nuovo regime, che l’eccezione medesima non pare più sollevabile dalla parte che vi ha dato luogo agendo in primo grado mediante la scelta del giudice del quale, poi, nel contesto dell’appello disconosce e contesta la giurisdizione. Ritenere il contrario, infatti, si porrebbe in contrasto con i principi di correttezza e affidamento che modulano il diritto di azione e significherebbe, in caso di domanda proposta a giudice carente di giurisdizione, non rilevata d’ufficio, attribuire alla parte la facoltà di ricusare la giurisdizione a suo tempo prescelta, in ragione dell’esito negativo della controversia. In quanto contenuto di una vera e propria eccezione in senso tecnico (e non più, quindi, di una mera segnalazione al giudice al fine della attivazione di un potere esercitabile d’ufficio; potere già, peraltro, limitato in relazione alla formazione del giudicato interno: tra le altre, Cons. Stato, Ad. plen., 30 luglio 2008, n. 4 e Cass., SS.UU., 24 luglio 2009, n. 17349), si deve quindi ritenere inammissibile la censura di difetto di giurisdizione qui sollevata dagli appellanti, che avevano scelto di proporre il ricorso di primo grado davanti al giudice amministrativo.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI GIURISDIZIONE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO

Sintesi: Il difetto di giurisdizione ha assunto ormai la portata di una vera e propria eccezione in senso tecnico e non più, quindi, di una mera segnalazione al giudice al fine del rilievo dei presupposti per l’attivazione di un potere ufficioso.

Estratto: «2. Va peraltro dato atto che la questione di giurisdizione è devoluta alla cognizione di questo giudice anche dalla Costruzioni D..Nondimeno, all’esame della stessa è ostativo l’indirizzo di questo Consiglio di Stato a mente del quale la suddetta questione non può essere sollevata in appello dalla parte che in primo grado...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Il difetto di giurisdizione, salva la ricorrenza di preclusioni di carattere processuale, può e deve essere rilevato d'ufficio anche in sede di regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., rispetto a profili e domande per cui il difetto di giurisdizione non risulti specificamente denunciato dalle parti.

Estratto: «2) - Il difetto di giurisdizione "è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo" (v. l'art. 37 c.p.c., comma 1).Ne consegue che, salva la ricorrenza di preclusioni di carattere processuale, può e deve essere rilevato d'ufficio anche in sede di regolamento preventivo di giurisdizione...
[...omissis...]

Sintesi: L'eccezione di difetto di giurisdizione è oggi una vera e propria eccezione in senso tecnico, e non più una mera segnalazione al giudice, al fine della attivazione di un potere esercitabile d’ufficio.

Estratto: «secondo l’art. 9 del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, se in primo grado il difetto di giurisdizione è rilevato anche d'ufficio, nei giudizi di impugnazione non è più rilevabile d’ufficio, ma deve formare oggetto di uno specifico motivo d’appello...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: La rilevabilità d'ufficio del difetto di competenza per materia (controversia attribuita alla cognizione del TRAP) trova un limite nel giudicato interno formatosi quando, come nel caso particolare, sia intervenuta nel processo una pronuncia che presupponga la competenza del giudice adito e la stessa sul punto non sia stata impugnata.

Estratto: «Precede la declaratoria di inammissibilita’ dell’eccezione di difetto di competenza del giudice ordinario per essere competente a conoscere della controversia il tribunale regionale delle acque pubbliche, formulata dalla ricorrente nell’udienza di discussione, atteso che la rilevabilita’ d’ufficio dell’incompetenza per materia, nel regime che L. n. 353 del 1990, art. 4 ha introdotto con decorrenza dal 30 aprile 1995, trova un limite nel giudicato interno formatosi quando, come nel caso particolare, sia intervenuta nel processo una pronuncia che presupponga la competenza del giudice adito e la stessa sul punto non sia stata impugnata.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

L’articolo sopra riportato è composto da contenuti tratti da questo prodotto (in formato PDF) acquistabile e scaricabile con pochi click. Si invita a scaricarsi il sampler gratuito per constatare l'organizzazione dei contenuti.

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