L'occupazione appropriativa e la realizzazione di un piano P.I.P.

CATEGORIA PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PIP

Sintesi: Con riferimento all'attuazione dei piani per gli insediamenti produttivi, come delineata dalla L. n. 865 del 1971, art. 27, l'intervento di trasformazione fisica del bene è compiuto dall'assegnatario nell'esclusiva veste di esecutore materiale di un progetto la cui attuazione è solo del Comune; il quale non solo espropria, ma anche utilizza le aree. Sicchè, in mancanza di delega a terzi (enti o istituti, ai sensi dell'art. 60 della stessa legge) dell'esercizio dei poteri espropriativi, l'eventuale occupazione appropriativa si compierebbe comunque a favore dell'ente pubblico e non a favore dell'assegnatario.

Estratto: «Ancor meno sostenibile è che la convenzione o il provvedimento concessorio nel caso... [Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...ssione ovvero all'affidamento della concessione del diritto di superficie.»

A PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> TRASFORMAZIONE IRREVERSIBILE, SENZA --> PIANI DI ZONA

Sintesi: La realizzazione di opere complementari ad alloggi realizzati su porzioni distinte della stessa particella, seppur in parte ancora inalterate nella loro struttura originaria (nel caso di specie per la porzione adibita a fogne e strade), sono tuttavia parte inscindibile dell'opera pubblica (nella specie dal PEEP); deve pertanto ritenersi sussistente in relazione all'intera superficie una situazione di irreversibile destinazione all'opera pubblica determinante un'illegittima occupazione acquisitiva.


Estratto: «Da quanto sopra esposto si evince che il sedime degli alloggi costruiti pari a mq. 32.834 e quello di mq. 31.740 di cui al secondo provvedimento di occupazione utilizzato per fogne e strade complementari a detti alloggi riguardano porzioni distinte della stessa particella (omissis) di mq 64.574 oggetto della prima occupazione (infatti 32.834 + 31.740 = 64.574), le une alle altre intimamente collegate e, quindi, seppure in parte ancora inalterate nella loro struttura originaria (le porzioni adibite a strade e fogne), tuttavia formanti - per motivi giuridici e fattuali - parte inscindibile dell'opera pubblica quale progettata nella sua unitarietà (in tal senso Cass. n. 3723/95): nella specie dal PEEP. (piano per l'edilizia economica e popolare).Si deve, inoltre, ritenere, avuto riguardo alla limitata estensione di terreno (mq. 5.881) della particella (omissis) espropriata nel 1998 e a quanto rilevato dal CTU. circa la destinazione complementare dei terreni non occupati dalle costruzioni abitative, che la frazione (mq 1.749) della particella (omissis) di cui alla prima occupazione fosse interessata quanto meno da interventi accessori alle stesse.Merita, quindi, accoglimento il motivo di appello della CP. S.r.l. che ravvisa, in relazione all'intera superficie di cui alla prima occupazione, il verificarsi di una situazione di irreversibile destinazione all'opera pubblica determinante un'illegittima occupazione acquisitiva da parte del Comune di mq. 66.323 all'epoca della scadenza dell'occupazione legittima (13 marzo 1991), essendo intervenuto il decreto di esproprio, inutiliter, solo successivamente nel 1995.Va, pertanto, riconosciuto all'appellante società, in accoglimento del correlato motivo, il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà del predetto terreno.»
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.