L'avvio della procedura di messa alla prova

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L’iniziativa della sospensione del processo e della messa alla prova, ai sensi dell’art. 28, può essere assunta, durante il procedimento di primo grado, o in corso di udienza preliminare o in dibattimento, dalle parti o dal giudice d’ufficio.
Senza dubbio, la sospensione del processo con messa alla prova rappresenta, dal punto di vista della difesa, un espediente processuale ottimale, soprattutto in ragione della possibilità dell’esito positivo di tale esperimento, che non lascia tracce nel casellario giudiziale del minore, estinguendo il reato.

Si ritiene dunque che il difensore del minore sia tenuto prima di ogni altro a vagliare l’opportunità della prova, addirittura a rischio di trovarsi in contrasto con i genitori del minore o con i servizi che lo hanno in affidamento .
Lo stesso minore imputato può richiedere la messa alla prova, benché ne sia difficil... _OMISSIS_ ...quo;attivazione senza il sostegno ed il tramite della difesa tecnica.

Al P.M, invece, è affidato il compito di registrare le valutazioni psicologiche e sociologiche compiute dai servizi e di sintetizzarle con la verifica dei presupposti giuridici per l’applicazione della misura coordinando le diverse sfere di competenza.

Inoltre, possono proporre la sospensione ex art. 28 anche i genitori del minore ed i servizi sociali, sottolineando ancora una volta come il processo minorile sia caratterizzato dalla partecipazione attiva di tutte le figure vicine al minore, in modo da favorire il più possibile l’adozione di provvedimenti utili per il suo miglioramento e la sua crescita.
In ogni caso, il giudice può provvedere anche d’ufficio alla sospensione del processo ed alla messa alla prova del minore, valutata la sussistenza dei presupposti indicati dalla legge.

Per quanto riguarda il momento processual... _OMISSIS_ ...ale si può adottare tale provvedimento, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la fase ideale sarebbe l’udienza preliminare, in considerazione dell’esigenza di ridurre gli effetti nefasti dell’impatto sul minore del processo penale, ma comunque si può utilizzare tale strumento anche nel corso del dibattimento.

L’unico problema che si può presentare nell’utilizzo della messa alla prova durante la fase dell’udienza preliminare, riguarda il fatto che, in tale fase, la decisione sulla sospensione e la valutazione sui relativi presupposti (inclusa la responsabilità dell’imputato), vengono effettuate allo stato degli atti e, prevalentemente, sulla scorta delle risultanze delle indagini del P.M, ponendo dunque dei dubbi sul rispetto del diritto di difesa dell’imputato .

Per ovviare a quest’inconveniente, è comunque possibile prevedere un’integrazione delle indagin... _OMISSIS_ ...is c.p.p , ovvero un supplemento istruttorio ai sensi dell’art. 422 c.p.p .
La messa alla prova, infatti, presuppone un accertamento di responsabilità, e non appare plausibile che il giudice si spinga a ritenerla senza aver completato indagini lacunose o esperito i possibili tentativi di acquisizione di prove a discarico.
La decisione sulla sospensione ex art. 28 non può invece essere assunta nella fase delle indagini preliminari.
La lettera della norma fa infatti riferimento, al comma 1, al «processo», e al comma 3, «all’imputato», indicando così che il provvedimento può essere adottato solo dopo l’esercizio dell’azione penale e quindi in nessun caso ad opera del giudice per le indagini preliminari.

Considerata dunque la fase processuale in cui la sospensione può essere disposta, a deliberare sul punto sarà in ogni caso un giudice collegiale, ed in particolare, la composizione... _OMISSIS_ ...del collegio e la valutazione sia prognostica che diagnostica sulla personalità del minore che la messa alla prova impone fanno spiccare inevitabilmente il ruolo della componente non togata.

Il giudice onorario, in particolare, sarà chiamato ad esprimersi sulla sospensione con un parere non vincolante, ma di cui sarebbe opportuna una giusta considerazione .
In teoria, il giudice potrebbe disporre la messa alla prova anche contro il parere negativo dei servizi sociali, ma i rischi di una simile scelta sono evidenziati dalla più avvertita dottrina, che mette in guardia nei confronti di un utilizzo della messa alla prova con scopo di controllo sociale, come una sorta di misura di sicurezza, trattandosi di una scelta, non solo errata, ma anche vana, che facilmente si traduce in un inutile e pericoloso spreco di risorse .

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