Natura giuridica della messa alla prova del minore

squo;interno dell’ordinamento italiano, per quanto riguarda la natura giuridica della messa alla prova, essa viene considerata come una causa di estinzione della punibilità, ed in particolare, come causa di estinzione del reato.
Tra le cause di estinzione della punibilità infatti, il nostro codice penale distingue tra cause di estinzione del reato e della pena.

Nelle cause di estinzione del reato, del fatto penalmente rilevante non resta traccia, con quindi particolari conseguenze soprattutto con riferimento ad una eventuale recidiva del soggetto dopo l’esito positivo della prova.
La messa alla prova, in particolare è una causa personale di esclusione della condanna, impeditiva della pronuncia sul merito, che rientra tra le cause di non punibilità in senso lato.

A questo proposito sono state avanzate delle riserve circa la conformità di tale disposizione alla legge delega, la quale nell’art. 3 lettera ... _OMISSIS_ ...a prevedere la possibilità di sospendere il procedimento, senza però fare riferimento alla conseguente estinzione del reato per esito positivo della prova. Tuttavia, alla luce dell’interpretazione prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, ciò non può essere valutato come aspetto costituzionalmente fondante un’illegittimità, essendo tale previsione una conseguenza non solo logica, ma anche necessaria, del «dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore…anche ai fini dell’apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno», con facoltà di sospendere il processo a quel fine.

Infatti, il dovere di valutare, anche con apprezzamento dei risultati, comporta come logica conseguenza, che una valutazione positiva incida sulla proseguibilità del processo e sull’estinzione del reato, pronunce peraltro già previste dall’ordinamento in casi anche non fondati sulla valutazione positiv... _OMISSIS_ ...lità.
Ed è proprio per questi motivi che, fino ad ora, nessuna pronuncia ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale.

In particolare, la Cassazione, nella sentenza 12 aprile 1994 n. 844, ha dichiarato che, la previsione dell’estinzione del reato a seguito dell’esito positivo della prova, non si pone in contrasto né con la delega, né con l’art. 3 della Costituzione, non dando luogo ad alcuna ingiustificata disparità di trattamento. D’altro canto, la Corte Costituzionale, da una parte si è pronunciata solo per dichiarare inammissibili per difetto di rilevanza le questioni sollevate , e dall’altra, dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 28 co. 4 c.p.p.m, nella parte in cui esclude che l’istituto in esame si possa applicare qualora l’imputato abbia chiesto il giudizio immediato , non solo ne ha confermato la legittimità costituzionale, ma ne ha anche esteso l’ambito applicativo .... _OMISSIS_ ... Si tratta dunque di un beneficio - così inteso nel senso dei suoi connotati blandamente afflittivi - predisposto nei confronti del minore, la cui concessione tuttavia non presuppone una valutazione favorevole del soggetto, seppure talvolta la giurisprudenza si sia riferita ad una prognosi di positiva evoluzione della personalità del minore

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