Origini e ratio dell'istituto della messa alla prova del minore

La messa alla prova può essere considerata uno tra i più innovativi ed interessanti istituti forgiati dal Legislatore del 1988 per fronteggiare la questione minorile, nel tentativo di bilanciare l’esigenza di punire un soggetto che ha commesso un reato, con quella di risocializzare, rieducare e restituire al mondo una personalità non più deviata.

Attraverso tale istituto si offre, infatti, al minore la possibilità di ottenere la sospensione del processo e di iniziare un percorso, monitorato dal tribunale e gestito dai servizi sociali ministeriali e territoriali, attraverso il quale il giovane può gradualmente assimilare le regole atte a reinserirlo correttamente nel contesto sociale.
Sono oltre ventimila i minori, italiani e stranieri, che ogni anno si presentano al cospetto della giustizia italiana e, mentre per una parte di loro l’unica risposta possibile è il carcere, per altri, l’alternativa può essere rappresentata proprio d... _OMISSIS_ ...uto della messa alla prova.

Significativa a tal riguardo è una frase di Carlo Alfredo Moro: «Non è il passato che va analizzato, ma il futuro che va programmato».

Con la messa alla prova l’oggetto del processo si sposta dal fatto alla persona, ed il tempo del giudizio dal passato al presente. Non ci si fissa sull’errore commesso, ma si cerca di andare avanti, offrendo ai ragazzi la possibilità di adoperarsi per cambiare in meglio la propria vita.
Il raggiungimento di tali obiettivi però, nella pratica, non è di facile attuazione.

Ancora oggi, infatti, nonostante siano trascorsi più di vent’anni dall’introduzione nel nostro ordinamento della messa alla prova bisogna ancora superare una serie di difficoltà, sia intrinseche all’istituto stesso, sia derivanti dall’attuale assetto della giustizia e della società moderna, che rischiano talvolta di vanificare i buoni propositi ... _OMISSIS_ ...gislatore del 1988.
Generalmente, a parte rare eccezioni, i tribunali minorili italiani si sono dimostrati molto sensibili e favorevoli nei confronti dell’utilizzo di tale strumento, ed anche i servizi sociali hanno dimostrato, nel corso degli anni, un impegno sempre crescente nel predisporre progetti il più possibile adeguati alle esigenze dei singoli ragazzi.

Per la buona riuscita della prova è infatti determinante il ruolo dei servizi sociali minorili, sia ministeriali che territoriali.
Essi elaborano le informazioni sulla personalità del ragazzo, sull’ambiente sociale e familiare di riferimento e, di conseguenza, informano ed indirizzano le decisioni del giudice sulle esigenze educative da tutelare, nel programma di recupero psicologico, pedagogico e sociale.

La messa alla prova appare dunque uno strumento valido per il recupero dei minori. Attraverso di essa infatti, si possono raggiungere due obiettivi fonda... _OMISSIS_ ...ettere il minorenne dal circuito penale evitandogli la condanna e offrirgli la possibilità di un cambiamento con il supporto di opportuni aiuti.

Tale positività emerge anche dai dati, dai quali si può evincere un andamento sempre crescente dell’applicazione di tale istituto nel corso degli anni ed una percentuale di successi molto alta, pari all’80% dei casi.
Per raggiungere tali obiettivi però, è fondamentale l’impegno di tutti gli operatori e di tutte le istituzioni coinvolte, perché solo attraverso un crescente investimento di risorse, sia personali che monetarie, si possono superare le difficoltà ancora oggi presenti e configurare un percorso di recupero dei soggetti devianti, evitando i danni derivanti dalla loro detenzione in un istituto di pena.


La sospensione del processo con messa alla prova è una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla riforma processuale del 1988 in materia di processo pen... _OMISSIS_ ... imputati minorenni.
La messa alla prova è, infatti, disciplinata dall’art. 28 del d.P.R 448/1988 il quale recita espressamente: «Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dir... _OMISSIS_ ... le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato».

Si tratta quindi di un istituto che, mirando fondamentalmente alla salvaguardia della personalità del minore, offre ad esso la possibilità di uscire rapidamente dal circuito penale, sottoponendolo ad una serie - più o meno ampia - di prescrizioni, il cui adempimento comporta l’estinzione del reato.
Lo Stato dunque, in questi casi, rinuncia alla pretesa punitiva nei confronti di tali soggetti, ai fini del loro miglioramento sociale, chiedendo in cambio non solo di astenersi, in futuro, dalla commissione di altri reati, ma anche l’impegno ad aderire ad un programma di crescita, cambiamento e reinserimento sociale .

Di fronte a soggetti in via di sviluppo, infatti, il legislatore ha preferito dedicare attenzione all’esame della personalità come mezzo diretto a far comprendere il reale significato dell&rsquo... _OMISSIS_ ...za compiuto; a far percepire se l’atto stesso rispecchia un modo di essere costante del soggetto o se sia piuttosto inquadrabile nell’ambito di un comportamento meramente occasionale; a far cogliere l’influenza esercitata sul comportamento del minore dall’ambiente socio-familiare.
Tutto ciò perché ci si è resi conto che, precipitare subito il minore, autore di un comportamento illecito, nella drammaticità del rito penale, potrebbe causare danni irreversibili su individui ancora labili.
Una errata valutazione della personalità dell’autore del fatto di reato, un atteggiamento troppo rigoroso ed intransigente da parte di chi è chiamato a giudicare potrebbero, infatti, essere all’origine di un definitivo sbandamento del soggetto, che finirebbe con l’interpretare l’atteggiamento delle istituzioni come rifiuto e come incomprensione nei suoi riguardi. Del resto, non bisogna dimenticare che il minore comincia spesso... _OMISSIS_ ...e atti di devianza, proprio per reagire ad atteggiamenti di incomprensione, veri o presunti, da parte del mondo degli adulti .

La messa alla prova, così come disciplinata dagli artt. 28 e 29 del d.P.R. 448/1998, trae origine, secondo la maggior parte della dottrina, dall’istituto del cosiddetto probation processuale, da tempo diffuso e vantaggiosamente applicato all’estero.
Tale istituto, tipico del diritto penale angloamericano, consiste in una condanna che, in luogo della pena detentiva, impone al condannato di osservare determinate prescrizioni idonee a facilitare il suo reinserimento sociale, sotto la supervisione dei servizi addetti al controllo dei condannati ammessi al probation.

Attraverso di esso, quindi, si allontana il giovane delinquente dal sistema formale, mettendolo alla prova per un periodo in cui deve comportarsi in modo socialmente accettabile e, in particolare, seguire le prescrizioni dettate dal... _OMISSIS_ ...ine alle sue frequentazioni, al corso di studi, al lavoro e così via.
In tale periodo viene affiancato dalla figura del probation officer, cioè da un soggetto con funzioni di sostegno, di aiuto, ma anche di controllo e di verifica degli obiettivi imposti .

Si dice che storicamente tale istituto risale all’iniziativa di un calzolaio, un certo John Angustus, il quale, nel 1841 a Boston, vedendo un ubriacone attendere il processo in un aula di giustizia, lo sentì affermare che, se avesse trovato una persona amica, avrebbe avuto la forza di comportarsi correttamente e con dignità. Credendo nella sua sincerità, Augustus si offrì di occuparsi di lui ed ottenne dal giudice che l’uomo non fosse condannato alla prigione. L’esperimento andò bene e da allora il calzolaio seguì circa duemila persone . L’esperienza fu consacrata in legge, dapprima nel Massachussets nel 1876, e poi negli altri States, fino ad ... _OMISSIS_ ...squo;ultimo degli Stati del territorio americano nel 1965.

Tale pratica trovò terreno fertile anche in Europa, inizialmente in Inghilterra dove, nel 1847, fu introdotta, con il Iuvenile Offenders Act, una misura che consentiva al magistrato, pur avendo dichiarato un fanciullo colpevole, di non condannarlo, bensì di limitarsi a rimproverarlo. Nel 1879, con il Summary Jurisdiction Act, le Corti inglesi furono autorizzate ad evitare anche agli adulti le pene detentive brevi con la sospensione della dichiarazione di colpevolezza, ovvero della pena, sotto la condizione di serbare una buona condotta . Ad esso seguì poi il Probation of First Offenders Act del 1887, che ampliò la portata della misura, ed altri due provvedimenti, nel 1925 e nel 1948, che ne consolidarono i contenuti.

Nel resto dell’Europa, il probation si estese intorno al 1950-1960, grazie al favore con cui in quel periodo si guardava all’adozione di f... _OMISSIS_ ...e alla detenzione, nella consapevolezza - acquisita in seguito al progresso degli studi sociali e criminologici - che essa, il più delle volte, non aiuta il reo a recuperarsi socialmente e che, soprattutto con riferimento a soggetti minorenni, si può rivelare una sofferenza inflitta inutilmente .

In Italia, tale istituto viene introdotto intorno agli anni ’70. I primi progetti risalgono infatti al 1976 e precisamente al d.d.l. recante la «Delega legislativa per l’emanazione di una nuova legge in materia di intervento penale nel campo minorile», in cui si sottolineava l’opportunità, nel caso di un minorenne la cui personalità non fosse già strutturata in senso delinquenziale, di «cercare di risolvere la crisi del ragazzo con idonei provvedimenti di sostegno ed attendere, per pronunciarsi definitivamente in sede penale, l’esaurimento del periodo di esperimento e di sostegno al minorenne».

Il te... _OMISSIS_ ... di legge precisava, inoltre, che l’adozione del provvedimento poteva essere consentita esclusivamente nei casi in cui il reato commesso dal minorenne non fosse di particolare gravità.
Nel 1986 viene presentato un nuovo progetto di legge circa la sospensione del procedimento. Si tratta dell’art. 75, comma 2, del d.d.l. recante la «Riforma del sistema della giustizia minorile», il quale prevede la possibilità per il tribunale di sospendere il procedimento per un periodo non superiore ad un anno, nel caso in cui si ritenga di dover meglio valutare la maturità del minorenne e di avvalersi, per il raggiungimento di tale obiettivo, di un dettagliato programma di messa alla prova.
L’anno successivo, nel 1987, l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova raggiunge la piena legittimazione con la sua introduzione nel sistema penale.

La direttiva e) dell’art. 3 della legge delega n. 81 del ... _OMISSIS_ ...ardante il nuovo rito penale, ricollega al «dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minorenne sotto l’aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell’apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti» la «facoltà di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti».
Tale direttiva è stata, infine, recepita nell’art. 28 c.p.p.m. che delinea compiutamente, in tutti i suoi aspetti, la sospensione del processo con messa alla prova.

Attualmente, nel nostro ordinamento, si possono dunque rintracciare due istituti riconducibili al modello di probation, cioè, l’affidamento in prova al servizio sociale, la cui normativa è contenuta nell’art. 47 dell’ordinamento penitenziario, e la sospensione del processo con messa alla prova, disciplinata dagli artt. 28 e 29 d.P.R 448 del 1988.
Nella relazione al testo definitivo del d.P... _OMISSIS_ ...a messa alla prova viene assimilata al probation tipico degli altri ordinamenti stranieri, ma secondo una parte della dottrina essa dovrebbe, invece, essere assimilata, all’istituto della diversion.

Secondo alcuni Autori, infatti, l’istituto della messa alla prova italiano, presenterebbe un carattere di maggiore continuità con la diversion, in base alla quale viene data la possibilità all’imputato di ottenere l’archiviazione del procedimento pe...

L’articolo sopra riportato è composto da contenuti tratti da questo prodotto (in formato PDF) acquistabile e scaricabile con pochi click. Si invita a scaricarsi il sampler gratuito per constatare l'organizzazione dei contenuti.

pdf 82 pagine in formato A4

30,00 €