Presupposti oggettivi della messa alla prova del minore

Sotto il profilo oggettivo, occorre premettere che punto di partenza per l’analisi dell’istituto della messa alla prova è il fatto che il minore sia entrato nel circuito penale a seguito della commissione di un reato e che quindi vi sia stata una notitia criminis .
Deve ritenersi dunque prioritario l’accertamento circa la responsabilità penale del soggetto, in ragione della natura di misura penale attribuibile alla messa alla prova e della necessità di contemperare la sua applicazione con la salvaguardia ed il rispetto del principio di legalità e della presunzione di non colpevolezza.
Secondo i principi generali del diritto penale infatti, dovrebbe essere escluso che il minore possa subire le coercizioni derivanti dalla sottoposizione al progetto di interv... _OMISSIS_ ...individuale proprie di uno stato di diritto .

Va quindi rilevata la sussistenza di un fatto penalmente rilevante e la commissione di tale fatto da parte dell’imputato, in assenza di cause di giustificazione.
La giurisprudenza di merito però, ha talvolta espresso una posizione parzialmente difforme circa la necessità dell’attribuzione del fatto al minore per la sottoposizione alla prova. Sono stati addotti, a giustificazione di tale differente orientamento, due argomenti, uno di tipo formale, e l’altro di tipo sostanziale.
Per ciò che concerne il primo argomento, bisogna notare come, all’interno dell’art. 28 d.P.R. 448/1988, non si faccia alcun riferimento all’accertamento della responsabilità del minore: nulla si statuisce... _OMISSIS_ ...ivo della prova, il collegio possa pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito.
Dal punto di vista sostanziale, invece, bisogna rilevare che la prevalenza riconosciuta dalla legge alle esigenze di sviluppo della personalità del minore può essere intesa nel senso della subordinazione di ogni altro principio, sia penalistico che processualistico, ai fini della realizzazione dell’obiettivo educativo.

Questa interpretazione, se da una parte è funzionale agli obiettivi educativi del processo minorile, dall’altra espone al rischio di abusi nell’applicazione della prova e di una eccessiva arbitrarietà nel giudizio.
Risulta preferibile, quindi, una ricostruzione dell’istituto più conforme alla prima tesi, che presuppone cioè una attribu... _OMISSIS_ ...rova, la quale difficilmente potrebbe essere proficua se conseguenza di una condanna per un fatto che il minore ritiene di non aver commesso.
Un’inevitabile rischio, intrinsecamente presente all’interno di tale istituto, conseguenza dell’adesione all’interpretazione più conforme ai principi generali del diritto, è che essa vada a contrastare con il principio della presunzione di non colpevolezza, previsto all’interno della Carta costituzionale.

A norma dell’art. 27 comma secondo della Costituzione infatti, nessuno può essere considerato colpevole se la sentenza di condanna non è passata in giudicato, mentre, nel nostro caso, si arriva ad affermare la responsabilità penale del minore prima del raggiungimento di tale termine processua... _OMISSIS_ ...a tale tesi, vanno considerati eccezionali, devono essere legalmente previsti, devono avere una applicazione quantitativamente limitata, e devono presupporre dei seri indizi di colpevolezza a carico dei destinatari.
La soluzione accolta dal legislatore di non formalizzare, in un atto, la responsabilità del minore deriverebbe dunque, non da un deficit normativo, ma da una scelta politico-legislativa, dettata dalla volontà di sottrarre il minore all’effetto stigmatizzante che una espressa pronuncia di responsabilità avrebbe inevitabilmente su di lui e che potrebbe vanificare gli effetti positivi cui è finalizzata l’applicazione della misura .

Proprio per questi motivi, è pacifico che la sospensione del processo non può essere disposta quando si è in presen... _OMISSIS_ ...9 (sentenza di non doversi procedere) c.p.p.
Anche il dubbio sulla responsabilità penale o sull’esistenza di condizioni di procedibilità o di cause estintive del reato comporta il proscioglimento, precludendo la sospensione ex art. 28; così come la messa alla prova è preclusa ogni qual volta sussistano i presupposti per l’emanazione di un provvedimento di archiviazione e quando sussistano cause di non punibilità .
Sulla scorta di queste considerazioni, ci si è anche chiesti se un presupposto della sottoposizione del minore alla prova sia anche la piena confessione dell’imputato: in questo modo, dal punto di vista formale, verrebbe vanificata l’obiezione circa la violazione della presunzione di non colpevolezza, e dal punto di vista sostanziale... _OMISSIS_ ...la giurisprudenza maggioritarie però, ritengono non necessaria la confessione ai fini della concessione della messa alla prova, sia perché tale requisito non è richiesto dalla legge, sia perché l’introduzione di tale presupposto renderebbe l’istituto incompatibile col diritto di difesa dell’imputato .


Tipologia di reati per cui è applicabile la messa alla prova


Con riferimento alla tipologia di reati, in relazione ai quali è possibile applicare la messa alla prova, non c’è alcuna limitazione di sorta.
Le iniziali perplessità sono state superate dalla Corte Costituzionale, nella sentenza 412 del 1990 , che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 3 Cost., a c... _OMISSIS_ ...
L’assenza di preclusioni, coerente con le indicazioni della legge delega e con la ratio dell’istituto, si poteva desumere, secondo la Corte, dal tenore letterale dello stesso art. 28 comma 1, il cui primo periodo, nell’enunciare il «generale potere discrezionale del giudice» di disporre la messa alla prova, tace significativamente «in ordine ad eventuali limiti all’esercizio del predetto potere». Tali indicazioni della Consulta sono state poi recepite dal legislatore, che ha modificato il primo comma dell’art. 28, aggiungendo alla previsione relativa alla durata della prova la menzione esplicita dell’ergastolo, accanto alla reclusione. L’intento di tale orientamento è quindi quello di chiarire che la gravità del re... _OMISSIS_ ...tti, l’estensione dell’applicazione dell’istituto anche ai reati particolarmente efferati.
Tuttavia, se la gravità del reato non preclude, in astratto, l’applicazione della messa alla prova, secondo parte dell dottrina, l’entità del fatto per cui si procede dovrebbe essere valutata in relazione alla concreta possibilità dell’istituto di perseguire lo scopo educativo, dal momento che, quanto più grave è il reato, tanto più improbabile dovrebbe ritenersi la possibilità di ravvedimento del reo, vista la profonda lacerazione che si è venuta a creare, e che difficilmente può essere colmata con uno strumento come la messa alla prova ; così come, tale strumento, potrebbe essere, sempre secondo tale tesi, inutile in caso di reati di scarsissimo ri... _OMISSIS_ ...o;applicazione della messa alla prova con riferimento ai reati più gravi, rispecchiano un orientamento giurisprudenziale volto ad una applicazione piuttosto cauta di tale istituto.
Se si guardano, infatti, le statistiche processuali, soprattutto relativamente al periodo appena successivo all’entrata in vigore del nuovo decreto minorile, possiamo notare che la messa alla prova è stata concessa prevalentemente in caso di reati non troppo gravi (in genere reati contro il patrimonio), trattandosi il più delle volte di giovani con situazione familiari difficili e bisognosi di interventi esterni di sostegno ed assistenza.
Questa tesi è stata fatta propria anche dal progetto di riforma della giustizia minorile presentato alla Camera, dal Ministro Castelli, nel 2002.
... _OMISSIS_ ...amorristica, o la violenza sessuale.
La Commissione Giustizia della Camera però, nell’analizzare il progetto, ha espresso notevoli perplessità riguardo a questa impostazione ed ha ritenuto più opportuno collegare la messa alla prova ad una prognosi di recupero, piuttosto che alla gravità del reato addebitato al minore. Il progetto dunque, è stato bocciato dalla Camera dei Deputati.
Questo orientamento, del resto, nel corso degli anni, è stato molto criticato in dottrina, anche perché, analizzando le statistiche relative all’applicazione della messa alla prova, ci si è resi conto che, nella maggior parte dei casi, le messe alla prova più riuscite sono proprio quelle concesse con riferimento ai reati più gravi, in cui c’è una maggiore adesione del minore al p... _OMISSIS_ ... la decisione di ammissione della prova dovrebbe basarsi principalmente sulla personalità del minore e sulla sua probabile capacità di cambiare il proprio stile di vita, piuttosto che sull’analisi del tipo di reato commesso, hanno disposto la messa alla prova anche di fronte a crimini più gravi, come per esempio l’omicidio.
Un calzante esempio a riguardo, può essere l’ordinanza del 4 febbraio 1995 del tribunale minorile di Palermo , con la quale è stata disposta la sospensione del processo e la messa alla prova, per una durata di tre anni, nei confronti di un ragazzo imputato per i reati di omicidio aggravato, sequestro di persona e furto aggravato.
La motivazione che si legge nell’ordinanza è che «indipendentemente dalla gravità degli episodi ... _OMISSIS_ ...con cui esso accetta le conseguenze della sua scelta, consigliano il ricorso all’istituto della messa alla prova…».

Tale affermazione conferma che ogni giudice minorile ha il difficile compito di valutare caso per caso la personalità dei ragazzi e la loro disponibilità al cambiamento, alla ricerca dell’utilità reale che ciascuno, a seconda dei propri specifici bisogni, potrebbe trarre da una adeguata opera di assistenza morale e rieducativa .
Anche con riferimento ai reati legati alla criminalità mafiosa ed organizzata, si può notare una notevole diffidenza dei giudici nel concedere la messa alla prova.
Sembra, infatti, un clichè piuttosto consueto quello per cui il “ragazzo della mafia” debba andare in carcere, sia spesso... _OMISSIS_ ...
Un notevole passo in avanti in tale senso è però stato fatto, nel 2005, dalla Corte d’Appello di Caltanissetta , la quale, nei confronti di un ragazzo, nato e cresciuto in un ambiente ad alta densità criminale, sottoposto a processo per il delitto di compartecipazione ad una associazione criminale avente connotazione mafiosa (art. 416-bis c.p), ha previsto, in sede di riesame, la trasmutazione della misura della custodia cautelare in carcere, nel collocamento in comunità, ed ha disposto nei suoi confronti la messa alla prova. Evidentemente la Corte, scegliendo la messa alla prova, non ha sottovalutato la peculiare connotazione del delitto in oggetto, ma ha tuttavia ritenuto ben più efficace «privilegiare un’opzione evidentemente finalizzata ad assicurare il defin... _OMISSIS_ ...na opportunità di riscatto che altrimenti non potrebbe essere più praticabile».

Si tratta, quindi, di un utilizzo della messa alla prova adeguata al singolo caso, interpretata come momento di crescita personale, a prescindere dai precedenti e nonostante le particolari condizioni ambientali e familiari, rivalutando la comunità educativa come alternativa funzionale alla famiglia assente o inadeguata, e dimostrando che i servizi sociali non sempre sono impotenti di fronte a tali fenomeni .

Un altro problema, oggetto di dibattito giurisprudenziale, riguarda l’ammissibilità della sospensione con messa alla prova in caso di minorenni collaboratori di giustizia sottoposti a programmi di protezione. Secondo alcuni, in tali casi, si potrebbe esperire la m... _OMISSIS_ ...ttura cui il soggetto va affidato per le opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno . Secondo altri, invece, l’istituto della messa alla prova sarebbe inapplicabile in favore dell’imputato collaborante e sottoposto al programma di protezione, perché «di un soggetto si può valutare la capacità di modificare il proprio modo di essere, cioè se ne può constatare l’evoluzione positiva, solo in quanto questi venga osservato e mantenuto in libertà, mentre l’assoggettamento al programma di protezione, comporta che il collaborante viva protetto, e l’unica alternativa alla quale può accostarsi, sarebbe quella imposta dalla rottura della collaborazione» .


Compatibilità della messa alla prova con il raggiungimento della ... _OMISSIS_ ...e in tema di compatibilità della prova con il raggiungimento della maggiore età durante lo svolgimento del processo.
Può ormai dirsi prevalente l’indirizzo per il quale la sospensione del processo è applicabile anche a chi, alla data dell’ordinanza, abbia già raggiunto la maggiore età.

La Corte di Cassazione , ad esempio, ha asserito l’irrilevanza del dato meramente letterale che si ricava dalle disposizioni concernenti la messa alla prova, le quali, costantemente indicano il «minorenne» come destinatario dell’esperimento.
Si osserva, infatti, che il carattere generico della terminologia adoperata dal legislatore non esclude a priori una eventuale applicazione della prova anche all’imputato divenuto maggiorenne nelle... _OMISSIS_ ...fronti dei soli minori finirebbe con il condizionare l’utilizzazione dell’istituto a dati puramente aleatori, quali la distanza di tempo fra l’esecuzione del reato e l’inizio del procedimento o la durata del procedimento stesso. Ad analoga soluzione è pervenuto anche il tribunale per i minorenni di Catania che, da un lato, ha affermato l’applicabilità del beneficio anche «ai giovani che, pur anagraficamente maggiorenni, risultano ancora immersi nel processo evolutivo post-adolescenziale», dall’altro, l’ha esclusa nel caso di «soggetti, minori all’epoca dei fatti ed in seguito divenuti maggiorenni, i quali si presentano ormai strutturati e maturi».


Eventuale valenza ostativa dei precedenti penal... _OMISSIS_ ...ione di concedere la messa alla prova dovrebbe, infatti, basarsi esclusivamente sulla valutazione di elementi acquisiti in base ad una adeguata indagine circa la personalità del minore, come prevede l’art. 9 del d.P.R. 448/1988; non sarebbe opportuno, pertanto, attribuire efficacia impeditiva ad altri fattori, quali l’avere il minorenne precedenti penali o giudiziari.

Oltretutto, non esiste alcuna previsione normativa che osti a tale interpretazione, prevedendo al contrario l’art. 28, che il giudice possa disporre la sospensione quando (vale a dire tutte le volte che...) ritenga di dover valutare la personalità del minore all’esito della prova.
Neppure l’esito negativo di una precedente prova potrebbe, in quest’ottica, legittimare... _OMISSIS_ ...

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