Le sanzioni “speciali” previste per i soggetti infradiciottenni

Le sanzioni “speciali” previste per i soggetti infradiciottenni


Uno degli aspetti più innovativi della riforma apportata dalla legge 29 luglio 2010 n. 120 attiene sicuramente al differimento dell’età nella quale i minorenni possono conseguire la patente di guida di categoria “B” qualora essi si siano resi responsabili del reato di guida in stato di ebbrezza .

Questa nuova tipologia sanzionatoria ha una finalità generalpreventiva: essa basa la propria efficacia sull’impazienza giovanile di conseguire il titolo di abilitazione alla guida. Il legislatore della riforma ha ritenuto che la minaccia di ritardare la possibilità di conseguire la patente “B” avrebbe indotto i guidatori minorenni a non guidare altre tipologie di veicoli in stato di ebbrezza.

Si tratta sicuramente di una sanzione calibrata, rigorosa ed anche innovativa poiché si discosta dalle vie tradizionalmente pe... _OMISSIS_ ...slatore: non si minaccia né una sanzione avente natura detentiva, né una pecuniaria. Si è ricorsi ad una sanzione che si potrebbe definire di tipo interdittivo in quanto limita per un determinato periodo di tempo, la possibilità di esercitare una facoltà riconosciuta dall’ordinamento ai soggetti maggiorenni.

Questa nuova fattispecie è disciplinata dalla norma di cui all’articolo 186-bis, comma 7 del codice della strada.
Il legislatore ha stabilito soltanto due soglie in merito al tasso alcolemico prevedendo conseguentemente un trattamento differenziato: infatti ha stabilito come i soggetti infradiciottenni per i quali sia stato accertato un tasso non superiore a 0,5 g/l non potranno conseguire la patente prima di avere raggiunto il 19° anno di età. Coloro che invece supereranno tale soglia dovranno aspettare per ben 3 anni prima di potere aspirare al conseguimento della patente “B”.

Sicuramente la norma seb... _OMISSIS_ ... e specifica si presta all’obiezione di una modesta differenziazione tra le varie posizioni: essa accomuna la condotta di chi abbia guidato con un tasso alcolemico di 0,6 g/l a quella del guidatore con un tasso tre volte superiore.

Questa assimilazione delle condotte pone degli interrogativi sotto il profilo del principio di uguaglianza-ragionevolezza poiché tratta in modo analogo situazioni di per sé differenti; forse sarebbe stato più opportuno accordare una maggiore discrezionalità all’autorità amministrativa prevedendo, soprattutto per la seconda soglia, un periodo minimo ed uno massimo di differimento. Tuttavia si tratta di un dubbio rimasto a livello meramente astratto visto che non ha trovato per il momento ricadute applicative.

Comunque è bene concludere la trattazione di questo istituto ricordando come la norma di cui all’articolo 186-bis, comma 7 c.d.s. trova applicazione non solo nei confronti dei minorenni titol... _OMISSIS_ ...di guida “A1” ma anche di quelli titolari del certificato di abilitazione alla guida del ciclomotore .

In virtù di un’interpretazione teleologica della norma, questa fattispecie astratta dovrebbe essere applicabile anche a quei soggetti non maggiorenni che siano stati condannati per la guida in stato di ebbrezza di un veicolo anche senza essere titolari di alcun titolo abilitativo: infatti il legislatore ha voluto sfruttare l’impazienza dei minorenni di conseguire la patente “B” il prima possibile e non si comprenderebbe perché tale minaccia dilatoria non debba valere nei confronti di coloro che non hanno ottenuto alcun titolo abilitativo dall’amministrazione.